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	<title>Il Blog di Ugo Fonzar</title>
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	<description>Solo un altro blog Postilla - il blog dei professionisti per i professionisti</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:30:08 +0000</pubDate>
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		<title>L&#8217;RSPP abilitato secondo il D.Lgs. 195/03 può svolgere l&#8217;RSPP come datore di lavoro?</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/03/11/lrspp-abilitato-secondo-il-dlgs-19503-puo-svolgere-lrspp-come-datore-di-lavoro/</link>
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		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[RSPP]]></category>

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		<description><![CDATA[La domanda mi è stata posta da un esimio collega
ed è una di quelle classiche che penso siano già state affrontate da degli esperti in quanto sembrerebbe esser un bel paradosso.
Il percorso di formazione/abilitazione (*) RSPP coincidente con il datore di lavoro (l&#8217;autonomina per capirsi) è quello previsto di 16 ore previsto dal DM 16/01/97,
mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La domanda mi è stata posta da un esimio collega<br />
ed è una di quelle classiche che penso siano già state affrontate da degli esperti in quanto sembrerebbe esser un bel paradosso.</p>
<p style="text-align: justify">Il percorso di formazione/abilitazione (*) <strong>RSPP coincidente con il datore di lavoro</strong> (l&#8217;<em>autonomina</em> per capirsi) è quello previsto di 16 ore previsto dal DM 16/01/97,<br />
mentre quello di <strong>RSPP &#8220;puro&#8221;</strong> è quello previsto dal D.Lgs. 195/03 (i famosi corsi con i moduli A + 9 macrosettori B + modulo C previsti dal &#8220;famoso&#8221; accordo conferenza Stato-Regioni del 26/01/2006).</p>
<p style="text-align: justify">Nel dubbio mi confronto con un altro esimio collega (**) che mi fa legger meglio i disposti legislativi e mi dice di analizzare bene l&#8217;obbligazione e le modalità di costituzione del SPP.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione<br />
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni … </em>(NdR: qui ci sono dinuovo gli organismi paritetici!)<br />
<em>2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i    requisiti    professionali    di    cui    all’ articolo    32,    devono    essere    in    numero    sufficiente    rispetto    alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati</em></p>
<p style="text-align: justify">Ma che requisiti devono avere questi RSPP interni/esterni?</p>
<p style="text-align: justify"><em>Art. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni<br />
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.<br />
</em>… (NdR: qui ci sono poi in pratica i corsi di cui al D.Lgs. 195/03 e i vari esoneri per alcuni corsi di laurea)</p>
<p style="text-align: justify">Ma se un Datore di lavoro vuol svolgere i compiti direttamente?</p>
<p style="text-align: justify"><em>Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi<br />
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,<br />
&#8230;<br />
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto é riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.</em></p>
<p style="text-align: justify">Ora, per parafrasare la domanda in oggetto,<strong> quanto previsto dall&#8217;art. 34 co. 2 è equivalente a quanto previsto dall&#8217;art. 32? </strong><br />
Sembra proprio di sì, <span style="text-decoration: underline">l&#8217;art. 32 è quello più generale</span>, mentre il <span style="text-decoration: underline">caso particolare è quello di cui all&#8217;art. 34, che è da ritenersi un sottoinsieme del primo.</span></p>
<p style="text-align: justify">Quindi la risposta alla domanda è: <strong>sì</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">(*) il termine &#8220;abilitazione&#8221; è da considerarsi puramente gergale<br />
(**) grazie Andrea Rotella! <img src='http://ugofonzar.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="LRSPP abilitato secondo il D.Lgs. 195/03 può svolgere lRSPP come datore di lavoro?" /> </p>
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		<item>
		<title>Recepimento della nuova Direttiva Macchine in Italia: D.Lgs. 17/2010</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/02/22/recepimento-della-nuova-direttiva-macchine-in-italia-dlgs-172010/</link>
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		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo è un commento a caldo a completamento di quanto già detto nel post qui http://ugofonzar.postilla.it/2009/11/03/schema-di-recepimento-della-nuova-direttiva-macchine-in-italia/ che viene confermato.
Metto in evidenza questa volta IL CAMPO DI APPLICAZIONE:
A) - la definizione di macchina che è cambiata, in particolare (art. 2 co. 2)
a) «macchina » propriamente detta:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è un commento a caldo a completamento di quanto già detto nel post <a href="http://ugofonzar.postilla.it/2009/11/03/schema-di-recepimento-della-nuova-direttiva-macchine-in-italia/">qui http://ugofonzar.postilla.it/2009/11/03/schema-di-recepimento-della-nuova-direttiva-macchine-in-italia/</a> che viene confermato.</p>
<p>Metto in evidenza questa volta <span style="text-decoration: underline">IL CAMPO DI APPLICAZIONE</span>:</p>
<p>A) - la definizione di <strong>macchina</strong> che <span style="text-decoration: underline">è cambiata</span>, in particolare (art. 2 co. 2)<br />
<em>a) «macchina » propriamente detta:<br />
1) insieme equipaggiato <strong><span style="text-decoration: underline">o destinato ad essere equipaggiato</span></strong> di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un&#8217;applicazione ben determinata;b - non conformità della marcatura CE (art. 13)<br />
</em><br />
Il fatto che si intende per macchina anche quello che è <span style="text-decoration: underline">destinato</span> ad esser equipaggiato con un sistema di azionamento è la novità grossa che elimina le vecchie <strong>dichiarazioni del fabbricante</strong> di allegato IIB e relega a pochi casi più ristretti tale dichiarazione (sempre in allegato IIB ma con nome <strong>dichiarazione di incorporazione</strong>)</p>
<p>B) Ancora sul campo di applicazione, la nuova direttiva macchine 2006/42/CE - D.Lgs. 17/2010 ha introdotto delle modifiche riguardanti il campo di applicazione della direttiva stessa. Nella precedente versione 98/37/CE - DPR 459/96 (capo 1, articolo 1 paragrafo 5),<strong> le apparecchiature con rischio prevalentemente elettrico <span style="text-decoration: underline">erano escluse</span></strong> poiché, a fronte di un’analisi dei rischi, se tali rischi erano di natura <em>prevalentemente</em> elettrica alle apparecchiature si applicava la sola direttiva bassa tensione (73/23/CEE e s.m. e i. fino al testo consolidato della 2006/95/CE).<br />
La nuova direttiva invece <strong>considera esclusi </strong>dal proprio scopo i prodotti elettrici ed elettronici soggetti alla direttiva bassa tensione in quanto <strong>elettrodomestici destinati ad uso domestico</strong> (articolo 1, paragrafo 2, lettera k, primo trattino).<br />
Pertanto, <span style="text-decoration: underline">i prodotti elettrici ed elettronici, anche se hanno funzioni tipiche degli elettrodomestici</span> (pensate alle cucine professionali dei ristoranti e mense) <span style="text-decoration: underline">ma sono destinati <strong>ad uso professionale</strong></span> sono contemplati nello scopo della direttiva Macchine. A tal proposito si riporta di seguito il commento della commissione europea competente in tal senso:</p>
<p><em>§ 64    Household appliances intended for domestic use<br />
Concerning the exclusion mentioned in the first indent of Article 1 (2) (k), several clarifications are necessary:<br />
−    the expression ‘household appliances’ designates equipment intended for housekeeping functions such as washing, cleaning, heating, cooling, cooking, etc. Examples of household appliances include washing machines, dish washers, vacuum cleaners and machinery for food preparation and cooking. On the other hand, electrical gardening machinery or electrical power tools intended for construction and repair work in the home are not concerned by this exclusion and are subject to the Machinery Directive;<br />
−    the exclusion concerns appliances ‘intended for domestic use’, in other words, appliances intended for use by private persons (consumers) in the home environment. Thus appliances for the housekeeping functions mentioned above that are intended for commercial or industrial use are not excluded from the scope of the Machinery Directive.</em></p>
<p>While it is possible for a consumer to acquire an appliance intended for commercial use or for a commerce to acquire an appliance intended for domestic use, the criterion to be taken into account for determining the intended use is the use intended and stated by the manufacturer of the appliance in his product information or his Declaration of Conformity. Evidently, this statement must accurately reflect the foreseeable use of the product.<span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline"><strong><br />
</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000"><span style="text-decoration: underline"><em><strong>Morale: c&#8217;erano prodotti che non erano macchine ma oggi lo sono</strong></em></span></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Profili di responsabilità di una azienda di consulenza</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/02/08/profili-di-responsabilita-di-una-azienda-di-consulenza/</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>

		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilità e sanzioni]]></category>

		<category><![CDATA[Valutazione rischi]]></category>

		<category><![CDATA[consulenti]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

		<category><![CDATA[sentenza]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal documento pubblicato su http://www.penaleeconomico.com/ riguardo la sentenza per il caso della tragedia dei 5 morti nella cisterna di Molfetta, pur non essendo imputata/condannata, una azienda di consulenza (J) srl è stata citata nella sentenza stessa.
Pubblico degli stralci che spero possano far preoccupare tanti di noi consulenti
Il compito di una società di consulenza è proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal documento pubblicato su <a href="http://www.penaleeconomico.com/" target="_blank">http://www.penaleeconomico.com/</a> riguardo la <a href="http://www.penaleeconomico.com/images/sentenze231/tribunale_di_trani-25_septies.pdf" target="_blank">sentenza</a> per il caso della tragedia dei 5 morti nella cisterna di Molfetta, pur non essendo imputata/condannata, una azienda di consulenza (J) srl è stata citata nella sentenza stessa.</p>
<p>Pubblico degli stralci che spero possano far preoccupare tanti di noi consulenti</p>
<p><em>Il compito di una società di consulenza è proprio quello di non accontentarsi delle indicazioni sommarie dell&#8217;altro contraente, di evidenziare le falle presenti nella sicurezza in azienda e di rappresentare i punti critici dei lavori specificamente individuati o associabili al tipo di ramo operativo.<br />
&#8230;<br />
Non si deve mai dimenticare ciò che non può essere mai scontato: gli adempimenti dei consulenti in materia di sicurezza sul lavoro non sono attività di routine, ma servono a proteggere le persone dai pericoli presenti nell&#8217;ambiente lavorativo.<br />
In tale ambito le leggerezze, connesse al veloce smaltimento burocratico delle pratiche e generate verosimilmente dall&#8217;obiettivo della moltiplicazione e della massimizzazione dei profitti, non sono ammesse o tollerate, soprattutto perché portano alla lesione di beni giuridici di primo piano nella scala dei valori costituzionalmente protetti.<br />
E&#8217; sufficiente una rapida lettura del documento di valutazione del rischio predisposto dalla (J) srl per la (W) sas per rendersi conto dell&#8217;assurda superficialità dell&#8217;approccio della prima nella relazione contrattuale.<br />
&#8230;<br />
In ogni caso, la società chiamata ad esercitare un compito di consulenza aveva l&#8217;obbligo giuridico di<br />
segnalare anche solamente i rischi generici connessi con il lavaggio interno delle cisterne.<br />
&#8230;<br />
La lettura di siffatti passi, davvero sconfortante se si pensa agli obiettivi primari di una consulenza per la sicurezza, serve in questa sede solo a tratteggiare la totale negligenza con cui è stato portato a termine l&#8217;incarico da parte della (J), che ha evidentemente utilizzato acriticamente testi creati per altre tipologie di imprese, tradendo gli interessi negoziali della (W) e minando la sfera di protezione dei relativi dipendenti</em></p>
<p>Ancora convinti che massimizzare con i massimi ribassi va bene?</p>
<p>Ancora convinti che mandare dei neolaureati (anche in Tecnica della Prevenzione) in giro a far i consulenti senza esperienza PAGHI?</p>
<p>Ancora convinti che QUEL CHE DICE IL CLIENTE VA SEMPRE BENE? e che invece abbiamo il dovere di dire le cose come stanno e magari renderci ANTIPATICI?</p>
<p>Preoccupati? E FATE BENE AD ESSERLO!</p>
<p>Io sono PREOCCUPATO da sempre, perché mi han insegnato a esserlo, perché il ns mestiere è delicato, perché gli errori, nonostante l&#8217;impegno che ci mettiamo, sono sempre in agguato. Ocjo eh? <img src='http://ugofonzar.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' title="Profili di responsabilità di una azienda di consulenza" /> </p>
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		</item>
		<item>
		<title>SuperRibassi dei professionisti nelle gare</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/02/01/superribassi-dei-professionisti-nelle-gare/</link>
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		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cantieri]]></category>

		<category><![CDATA[Parcelle]]></category>

		<category><![CDATA[ribassi]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Mi giunge da un esimio collega una mail con l&#8217;aggiudicazione di una gara pubblica di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza cantiere con PSC e CSE, DL, contabilità-misura-CRE con ribasso rispetto la base d&#8217;asta del 80% sul calcolo della parcella e riduzioni dei tempi progettuali del 40%.
Il vincitore è un &#8220;collega&#8221; ingegnere (eteppareva!).
L&#8217;esimio collega (anche lui ingegnere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi giunge da un esimio collega una mail con l&#8217;aggiudicazione di una gara pubblica di progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza cantiere con PSC e CSE, DL, contabilità-misura-CRE con ribasso rispetto la base d&#8217;asta del 80% sul calcolo della parcella e riduzioni dei tempi progettuali del 40%.</p>
<p>Il vincitore è un &#8220;collega&#8221; ingegnere (eteppareva!).</p>
<p>L&#8217;esimio collega (anche lui ingegnere, ma, credetemi, EGREGIO) mi scrive:</p>
<p><strong><em>Caro UGO,<br />
vorrei, ancora una volta, contribuire alla Tua galleria di &#8230;. (non dico cosa, per evitare di essere incriminato) inviando l&#8217;allegato annuncio di aggiudicazione di gara.<br />
I ribassi economici, e le riduzioni dei tempi progettuali, offerti, a mio avviso, non lasciano stupiti, bensì perplessi!<br />
Forse, ormai, io sono un &#8220;vecchio&#8221; ingegnere e certi fatti &#8220;nuovi&#8221; non sono in grado di capirli; forse Tu, che sei giovane, oppure i Colleghi, il ns. Ordine, la Magistratura, &#8230;.., ben più saggiamente di me, se lo vorranno, saranno capaci di meglio comprendere.<br />
SIC TRANSEAT GLORIA MUNDI.<br />
Cordialissimi saluti.<br />
</em></strong><br />
Sui massimi ribassi ci sono una serie di importanti e interessanti interventi anche qui<br />
<a href="http://" target="_blank">http://www.lavoripubblici.it/allarmeribassi.php</a></p>
<p>Ma qualcuno dei professionisti (e non pochi) li fanno &#8230; prendiamone atto … ma dobbiamo far finta di nulla? Possiamo ora dire che &#8220;tanto ci sono i saldi&#8221; chisseneimporta&#8230; quindi?<br />
Quindi: al di là deglii schemi e del tempo di realizzazione di un progetto (un bravo perito mi disse che quando gli dicevano che &#8220;per domani doveva esser pronto il progetto&#8221; lui rispondeva sempre &#8220;guardi, non si fa in poco tempo neanche una frittata, il tempo di progettazione che mi sta dando però permette di far una &#8220;frittata di progetto&#8221;), al di là del fatto che uno potrebbe lavorare &#8220;aggratis&#8221;, al di là che ora c&#8217;è bisogno di lavoro e ce ne è poco in giro (almeno in certi settori) al di là di tutto ciò e anche altre legittime considerazioni mi vien in mente che ai fini della sicurezza &#8220;non sono soggetto a ribasso d&#8217;asta gli oneri per la sicurezza&#8221; nelle gare di appalto.<br />
Questi oneri vengono ad es. determinati nel PSC.<br />
Ora mi chiedo e chiedo a voi (ma son domande retoriche, si capisce, vero?)<br />
se il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione<br />
sta di meno a far il PSC e a progettare e a far il Coordinatore in fase di Esecuzione e lo fa per pochi schei,<br />
1 - non è che vien fuori un PSC / un progetto / un coordinamento che non è all&#8217;altezza della situazione e che fa letteralmente schifo?<br />
2 - non è che il professionista pensa che dato che deve star poco e per pochi soldi allora il lavoro può esser &#8220;semplificato&#8221; o comunque con sconti?<br />
3 - non è che il committente ha assegnato in modo poco accorto un incarico professionale, non tenendo conto di anomali ribassi?<br />
4 - non è che poi commettiamo un danno erariale</p>
<p>Confesso che mi piacerebbe alzare un po&#8217; un bel vespaio tra i Professionisti e dir loro:<br />
a) attenzione a cosa offrite, che NESSUNO dei Vs Committenti si ricorda che ha assegnato un incarico &#8220;oggi per domani&#8221; e con &#8220;pochi schei&#8221; e gli errori progettuali e di altro genere &#8220;non sono scusati&#8221; e ve li fa PAGARE (scommettiamo?)<br />
b) anche se lo fate per poco, dovete farlo lostesso BENISSIMO e in modo PERFETTO con lo stesso impegno di incarichi ben pagati</p>
<p>Ah, poi, chi è senza peccato e non ha mai fatto errori scagli la prima pietra (e il sottoscritto non è fatto di luce bianca e pura, eh?)… ma discutiamone apertamente in quanto tale tematica dovrebbe esser oggetto di apposite considerazione da parte dei ns Ordini e Collegi… ma qui la cosa si allarga e coinvolge altri discorsi più complessi (o non è vero che son tanto complessi?)</p>
<p>Ricordo un bel corso fatto dal mio Ordine qualche anno fa su COME SI CALCOLANO LE PARCELLE, un altro esimio collega disse (e io riprendo la sua affermazione facendo finta che sia mia): <strong>Questo corso dovrebbe esser uno degli esami di laurea.</strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Confessioni di un Datore di lavoro&#8230;</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/01/27/confessioni-di-un-datore-di-lavoro/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2010/01/27/confessioni-di-un-datore-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Datore di lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Mi giunge questa mail (ma che cosa sono diventato? Il confessore delle figure del D.Lgs. 81/08? Mi mancano ora un RLS, un RLST, un Medico Competente, un membro della Commissione Consultiva Permanente&#8230; con l&#8217;RSPP ci ho già parlato qui: &#8220;colloquio con un rspp imputato per cooperazione colposa&#8220;&#8230; e poi le &#8220;confessioni di una UPG&#8221; &#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mi giunge questa mail (ma che cosa sono diventato? Il confessore delle figure del D.Lgs. 81/08? Mi mancano ora un RLS, un RLST, un Medico Competente, un membro della Commissione Consultiva Permanente&#8230; con l&#8217;RSPP ci ho già parlato qui: &#8220;<a href="http://ugofonzar.postilla.it/2009/07/08/colloquio-con-un-rspp-imputato-per-cooperazione-colposa%e2%80%a6/" target="_blank">colloquio con un rspp imputato per cooperazione colposa</a>&#8220;&#8230; e poi le &#8220;<a href="http://ugofonzar.postilla.it/2009/10/21/confessioni-di-una-upg/" target="_blank">confessioni di una UPG</a>&#8221; &#8230; <strong>vabbeh</strong> (citando un famoso collega) <img src='http://ugofonzar.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Confessioni di un Datore di lavoro..." /> </em></p>
<p><em>Forse la voce del datore di lavoro è la più sentita da noi &#8220;consulenti&#8221;, ma dato che è il protagonista SEMPRE a livello di responsabilità, è una figura che deve aver voce prima di tanti altri. Ho lasciato la missiva come era, non tagliando niente.</em></p>
<p>Ciao Ugo, ho letto lo sfogo/mail della dott.ssa dello Spisal e mi è venuto un po&#8217; di nervoso&#8230; ma non per lei, ma perché mi sembra che stiamo un po&#8217; prendendo vie strane, oppure non ci capiamo&#8230; ma prima mi presento: sono un impresario che ha una piccola impresa edile, facciamo opere sulle abitazioni civili e piccolo terziario; nel passato, quando di carte non ne servivano tante, ho lavorato anche per enti pubblici (piccoli interventi presso Comuni o Uffici pubblici).</p>
<p>Già questo fatto che non lavoriamo da un po&#8217; di anni con il pubblico deve far pensare; POS, DURC, contabilità, ecc. sono eccessivi per una piccola impresa: mia moglie mi da una mano, ma non si riesce a far tutto e quindi abbiamo abbandonato il settore. Non riusciamo più a star dietro alle novità, la nostra associazione di categoria la sentiamo lontana e quindi lavoriamo nel nostro paese con la gente che ci da fiducia. Un po&#8217; di nervoso però mi viene per aver lasciato tale settore; ora potrei lavorare in subappalto delle grandi ditte, che hanno uffici tecnici, geometri ecc. che si occupano delle carte, ma piuttosto finisco una ora prima e con i miei operai vado a farmi un&#8217;ombra (come diciamo dalle nostre parti).</p>
<p>So che tu ti occupi di sicurezza e quindi pensi che la cosa in una piccola ditta edile sia di secondaria importanza, oppure che quelli dell&#8217;USL pensino che li circondiamo minacciosi appena arrivano in cantiere (non ho mai ricevuto visite fino ad oggi), io ti dico che non è così! Pensi che io, che sono &#8220;il paron&#8221;, me ne freghi? Quando vado a parlare con &#8220;la signora Maria&#8221; che vuol sapere quanto costa l&#8217;intervento, gli spiego anche che dobbiamo far una impalcatura a norma, prendere una gru e montarla per bene, far l&#8217;impianto elettrico di cantiere, pagare il geometra che ci fa la sicurezza, insomma &#8220;far la sicurezza&#8221; costa. Credimi: non tutti i clienti ci sentono da quell&#8217;orecchio; ho dei concorrenti (piccoli come me) che per metà fanno il lavoro e sicuramente non fanno tutto quel che faccio io&#8230; ma quelli lì chi li controlla? E qui altro nervoso! Altroché circondare gli Spisal in cantiere: li aiuto io a trovare i furbi! Altro che telefonate anonime, li porto io di persona nei cantieri che sono la vergogna di noi artigiani onesti!</p>
<p>I miei dipendenti sono 3: un albanese, un croato e un italiano (quello che ha iniziato con me tanti anni fa) e, a parte qualche aiuto durante l&#8217;anno, bastiamo. I due stranieri parlano abbastanza bene la nostra lingua (soprattutto quando si parla di donne e schei), ma se penso come hanno cominciato &#8230; beh, devo dir che si son dati da fare e son diventati abbastanza bravi: gli devi sempre star dietro, ma vanno.</p>
<p>L&#8217;italiano ha un problema: beve. Insomma, se prende una sambuca sta bene, altrimenti gli tremano le mani&#8230; Lo so, è un rischio grosso&#8230; ma è un amico e mi spiacerebbe mandarlo al SERT anche se il medico dice che è necessario far un intervento deciso&#8230; non so cosa fare&#8230; Penso che nei prossimi tempi si faranno le analisi e poi vediamo.</p>
<p>L&#8217;anno scorso una ditta con la quale ogni tanto collaboriamo in quanto l&#8217;impresario è un mio amico di vecchia data, ha avuto un infortunio in cantiere: è caduto il capo operaio da 3 metri di una impalcatura. Sembrava nulla di grave, e hanno concordato col titolare che diceva che si era fatto male a casa&#8230; era tanti anni che lavorava con l&#8217;impresa e il mio amico (che un po&#8217; facilone è) gli ha detto di dir così al pronto soccorso. Poi l&#8217;hanno tenuto in ospedale perché aveva la milza rotta&#8230; la moglie dell&#8217;operaio che si è infortunato e che gli manca poco per la pensione, gli ha detto di dir la verità all&#8217;ospedale (magari pensando di prender un po&#8217; di schei) e da lì è venuto fuori un putiferio: il mio amico ha subito una serie di controlli come se fosse un delinquente. Ho capito che ha sbagliato (infatti ai miei ho sempre detto di andar in pronto soccorso e farsi medicare) ma ci sono dei delinquenti che si vedono anche per TV e quelli lì non li prende nessuno. Mi vien un nervoso! Comunque ora l&#8217;operaio sta bene, ma il mio amico ha tante di quelle rogne anche in tribunale, che pensa di chiudere tutto e di scappare, almeno dal suo lavoro.</p>
<p>Di questo passo, tra la crisi e queste cose, le piccole imprese cosa faranno? Andiamo tutti a casa? Andiamo sotto &#8220;paron&#8221; anche noi? Chi ci assume? Lo Stato? Oggi si parla del posto fisso e tutti pensano che far il Datore di lavoro (come dice la 626) è facile e si fanno gli schei così come niente: ma non ha alba del sacrificio; chi dei dipendenti si alza presto e finisce tardissimo la giornata senza contare le ore che ha fatto? Io dico pochi pochi. Per noi le vacche grasse c&#8217;erano un po&#8217; di anni fa, e chi si è messo via un gruzzolo bon, chi non l&#8217;ha fatto povero lui. Io scommetto che oggi, se faccio due conti, ho una paga praticamente paragonabile al mio collega anziano (non ho mai fatto i conti sennò mi vien altro nervoso): con il rischio che corro ogni giorno credimi, non ne val la pena. Meglio un posto tranquillo con la paga sicura e po bon!</p>
<p>E allora, chi me lo fa fare? Se a qualcuno piace far il poliziotto (mi vien un nervoso pensare che qualcuno è anche convinto e con li &#8220;so tutto io&#8221; viene a dire alle nostre aziende come si lavora e cosa si deve fare, che altrimenti &#8220;ci mettono in galera o ci chiudono&#8221;) vuol dire che non ha mai provato la sensazione di aver costruito qualcosa. Quando prima c&#8217;era una casa tutta diroccata e poi la vedi bella rifinita, coi serramenti verniciati, la grondaia aggiustata, il pavimento rifatto in cotto, il tetto diritto, i mattoni faccia-a-vista perfetti: ti senti bene! Non cambio il mio mestiere anche se mi spingono a farlo tutte queste carte e queste cose che non sono concrete o vere e che sono solo parole.</p>
<p>Volevo poi raccontare della sicurezza: io penso che non si può lavorare se non si pensa anche a quella; è inutile che mi venga a dire la legge come si fa, non sono mica matto, io ci tengo alla mia salute e lo insegno anche ai miei operai&#8230; ma il casco se lo metta chi sta in ufficio così prova cosa significa tenerlo su tutto il giorno! Per me il casco non serve, serve la roba che hai sotto il casco: la testa. E poi è una questione di attrezzature di lavoro. Non puoi pensare di andar avanti con una impalcatura di 15 anni fa&#8230; bisogna investire e ovviamente rinunciare al guadagno. Poi ci sono però gli operai e come si comportano: tu pensi che siano tutti a posto con la testa? Bisogna spiegare loro tutto e stargli dietro: sono come i bambini e magari scherzano su, ma quando è da prender i soldi dell&#8217;infortunio sono tutti pronti con gli avvocati. Anche loro sono responsabili di quel che fanno, mica solo il loro padrone! Dategli le multe anche a loro e vediamo come van le cose!</p>
<p>Sarà che son un po&#8217; avanti con l&#8217;età (ma a 50 anni si è ancora vigorosi, credimi) ma qui le cose semplici e vere non ci sono più e ci sono poche persone sincere e che lavorano e basta, senza tante parole o carte inutili&#8230; Io dico sempre che le imprese come la mia fanno andare avanti l&#8217;Italia, mica chi fa le carte e le leggi o &#8220;prende di mira le aziende&#8221; per ucciderle con le multe. Ma che roba è? E poi io non son mai riuscito a prender un sovvenzionamento: ci ho provato, ma le carte che son da fare sono tante&#8230; e quindi li prendono i soliti grandi: che nervoso!</p>
<p>Volevo ringraziare infine mia moglie che mi aiuta sempre nel mio lavoro (e anche a scrivere questa mail).</p>
<p>Bon domani è domenica, ma sto già pensando a lunedì a come organizzare il nuovo cantiere e speriamo che non piova, che mi manca solo quello.</p>
<p>Un saluto, ciao.<!--EndFragment--></p>
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		<item>
		<title>Segnaletica di sicurezza in azienda</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/01/14/segnaletica-di-sicurezza-in-azienda/</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Segnaletica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 recepisce la direttiva 92/58/CEE (che prima era stata recepita con il D.Lgs. 493/96) prevede che al fine di fornire l&#8217;informazione ai lavoratori, un mezzo importante da usare è la segnaletica di sicurezza: non farlo è sanzionato pesantemente (fino a 6 mesi di arresto o 6.400 euro di ammenda).
Non farlo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Titolo V del D.Lgs. 81/08 recepisce la direttiva 92/58/CEE (che prima era stata recepita con il D.Lgs. 493/96) prevede che al fine di fornire l&#8217;informazione ai lavoratori, un mezzo importante da usare è la segnaletica di sicurezza: non farlo è sanzionato pesantemente (fino a 6 mesi di arresto o 6.400 euro di ammenda).</p>
<p>Non farlo è sbagliato soprattutto perché è un intervento:</p>
<p>- a basso costo</p>
<p>- ad alta efficienza/efficacia (cambia il volto dei luoghi di lavoro, dando una impressione di miglioramento immediato).<br />
Oltre ai luoghi di lavoro l&#8217;esposizione di segnaletica anche a bordo macchina è cosa buona e giusta.</p>
<p>Links utili sul tema:<br />
<a href="http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11121_en.htm">http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c11121_en.htm<br />
</a><a href="http://www.uniss.it/documenti/sppis/Segnaletica.pdf">http://www.uniss.it/documenti/sppis/Segnaletica.pdf</a><br />
<a href="http://www.hse.gov.uk/PUBNS/indg184.htm">http://www.hse.gov.uk/PUBNS/indg184.htm</a><br />
Ocjo a non esagerare, ma qualche ispirazione, anche se eccessivamente creativa si trova qui:</p>
<p><a href="http://www.signspotting.com/">http://www.signspotting.com/</a> (grazie alla dott.ssa Magris per la segnalazione)</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fugofonzar.postilla.it%2F2010%2F01%2F14%2Fsegnaletica-di-sicurezza-in-azienda%2F&amp;linkname=Segnaletica%20di%20sicurezza%20in%20azienda"><img src="http://ugofonzar.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>La Quasi-Macchina, in pratica, non esiste</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/01/08/la-quasi-macchina-in-pratica-non-esiste/</link>
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		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[quasi-macchine]]></category>

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		<description><![CDATA[Beh, l’affermazione è un po’ roboante&#8230; ok&#8230; ammetto, l’avete capita subito: è per far aumentare il numero di copie vendute&#8230; ma è una tesi a cui tengo particolarmente (visto anche quanto discusso nel precedente post con il collega ing. Frongia che, giustamente, mi sta incalzando), in quanto sembra che prevalgano queste opinioni:
- 1 - se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, l’affermazione è un po’ roboante&#8230; ok&#8230; ammetto, l’avete capita subito: è per far aumentare il numero di copie vendute&#8230; ma è una tesi a cui tengo particolarmente (visto anche quanto discusso nel precedente post con il collega ing. Frongia che, giustamente, mi sta incalzando), in quanto sembra che prevalgano queste opinioni:<br />
<em>- 1 - se costruisco una macchina ho grosse responsabilità<br />
- 2 - se costruisco una quasi-macchina non ho tante responsabilità</em><br />
e siccome l’affermazione n. - 2 - viene spesso fatta a sproposito, voglio far passare il titolo, così diminuiscono “i furbi” (anche in questa mia affermazione è un po’ forte, ma ripeto, giustificata solo dal punto di vista “giornalistico” e ai fini di vender più copie), ovvero, voglio far passar la voglia di immetter sul mercato quasi-macchine quando queste sono invece delle macchine vere e proprie.</p>
<p>Della nuova direttiva Macchine 2006/42/CE prendiamo e teniamo sott’occhio le definizioni di macchina e di quasi-macchina, in particolare:<br />
Secondo l’art. 2, comma a, la macchina è:<br />
<span style="color: #ff0000"><em>insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un&#8217;applicazione ben determinata,<br />
</em><span style="color: #000000">o</span><em><br />
insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,<br />
</em></span><span style="color: #ff0000"><span style="color: #000000">o</span></span><br />
<span style="color: #ff0000"><em>insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,</em><br />
</span>Il <span style="text-decoration: underline">“destinato ad essere equipaggiato”</span> è la grossa novità introdotta nella definizione di macchina.<br />
Faccio un esempio (e faccio anche un disegnetto).</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.studiofonzar.com/download/public/xblog/postilla/quasimacchpostilla.jpg" alt="quasimacchpostilla La Quasi Macchina, in pratica, non esiste" width="580" height="313" title="La Quasi Macchina, in pratica, non esiste" /></p>
<p>Nella figura è presente un prodotto (1) il quale può esser immesso sul mercato dal suo fabbricante (1) o come <strong><span style="color: #0000ff">non macchina</span></strong> o come <strong><span style="color: #008000">macchina</span></strong>:<br />
<span style="color: #0000ff">Caso (1) </span><strong><span style="color: #0000ff">non macchina</span></strong> = è un recipente (S) che contiene sabbia che un omino carica con il badile, e poi può esser presa questa sabbia con una carriola (C) tramite l’apertura delle chiusure a ghigliottina (G) con una leva manuale (L): in questo caso il fabbricante (1) dovrà rispettare come minimo le norme tecniche di buona costruzione (cfr. direttiva sicurezza generale dei prodotti, recepita in Italia nel Codice del Consumo D.Lgs. 206/05, e comunque requisiti ad es. di stabilità, portata, fissaggio, ecc.) e vietare modifiche al prodotto - ma non effettuare l&#8217;iter CE.<br />
<span style="color: #008000">Caso (1) </span><strong><span style="color: #008000">macchina</span></strong> = è lo stesso oggetto di prima solo che è destinato ad esser equipaggiato da un sistema (2) di azionamento pneumatico con un pistone (P) che muove la leva (L), tramite un comando dato con valvola (V) alimentata da aria compressa tramite un gruppo (FRL) a monte: in questo caso il fabbricante avrà immesso sul mercato una macchina e dovrà eseguire l’iter CE prevedendo anche i limiti del sistema di azionamento. Il fabbricante del prodotto (2) dovrà provvedere all’iter certificativo previsto per le quasi-macchine. Il sistema (2) è una <span style="color: #ff0000">quasi-macchina</span>, infatti ricade in pieno nell definizione (art. 2 lett. g):<br />
<span style="color: #ff0000"><em>insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un&#8217;applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva</em></span></p>
<p>Vediamo a tal proposito i commenti alla nuova direttiva macchine (Guida ufficiale alla 2006/42/CE, dal sito <a href="http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/">http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/</a>), in particolare la questione della macchina “destinata ad esser equipaggiata” (per una applicazione ben determinata).<br />
<span style="color: #800000">§ 35 The basic definition<br />
[omissis]<br />
For machinery to be supplied without a drive system:<br />
- the manufacturer&#8217;s risk assessment must take into account all the risks associated with the machinery, including those relating to the drive system to be fitted to the machinery – see §158: comments on General Principle 1 of Annex I;</span><br />
Nell’analisi dei rischi da effettuare, quindi sul <span style="color: #008000">Caso (1) macchina</span> il suo fabbricante, per definirla <span style="color: #008000">macchina</span> si dovrà indicare anche le possibili fonti di pericolo associate al sistema di azionamento (ad es. eiezione di fluido, errato assemblaggio, errata scelta dei componenti, schiacciamento, etc.).<br />
<span style="color: #800000">- the machinery manufacturer must set out in his instructions all the necessary specifications for the drive system to be fitted such as the type, power and means of connection, and provide precise fitting instructions for the drive system – see §264: comments on section 1.7.4.2 (i) of Annex I;</span></p>
<p>Nella Guida ISPESL alla nuova direttiva Macchine <a href="http://www.ispesl.it/linee_guida/tecniche/LGDirettivaMacchine.pdf">http://www.ispesl.it/linee_guida/tecniche/LGDirettivaMacchine.pdf</a> riguardo la definizione di macchina ai sensi dell’art. 2 della 2006/42/CE viene detto:<br />
<span style="color: #800000">La grande novità è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema dei controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuovi importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l’efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.</span></p>
<p>Ma allora, e veniamo al dunque, perché le quasi-macchine (in pratica) non esistono?<br />
<span style="color: #008000">a) in quanto se basta un sistema di azionamento per “completare il prodotto”<br />
+ c’è almeno una parte/componente mobile<br />
+ c’è collegamento solidale tra le varie parti<br />
+ c’è una applicazione ben determinata,<br />
allora stiamo parlando di MACCHINA<br />
</span><span style="color: #ff0000">b) se un prodotto da solo non è in grado di garantire un&#8217;applicazione ben determinata<br />
+ è unicamente destinato ad essere incorporato/assemblato con altre macchine/quasi-macchine per costituire una macchina finale<br />
allora stiamo parlando di una QUASI-MACCHINA</span> (e un sistema di azionamento lo è per definizione una quasi-macchina)<br />
<strong>e il caso b) è molto più raro del caso a) che è molto ampio e numeroso di quanto lo si pensava fino ad oggi con la 98/37/CE</strong> che indicava macchina di allegato IIB (= quasi-macchina) se aveva le seguenti caratteristiche (rielaborazione dell’art. 2 co. 4 del DPR 459/96):<br />
<span style="color: #ff0000"><em>b) non possano funzionare in modo indipendente<br />
+ destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina</em></span></p>
<p>E dire (con la nuova <span style="color: #000000">direttiva macchina) che:<br />
<strong>un prodotto da solo non è in grado di garantire un&#8217;applicazione ben determinata (2006/42/CE)</strong><br />
è aver un insieme molto più ristretto che nel caso che:<br />
<strong>il prodotto non possa funzionare in modo indipendente (98/37/CE)</strong></span></p>
<p>Quindi se oggi con l&#8217;attuale direttiva macchine 98/37/CE &#8220;abbiamo davanti&#8221; una quasi-macchina, applicando la nuova 2006/42/CE molto probabilmente questa è diventata una macchina.</p>
<p>Premesso che la sentenza sarà data dai posteri, prendetela pure come una provocazione… il dibattito è aperto.</p>
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		<item>
		<title>Macchina o Quasi-Macchina?</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2009/12/28/macchina-o-quasi-macchina/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2009/12/28/macchina-o-quasi-macchina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[Quasi-Macchina]]></category>

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		<description><![CDATA[In questo periodo prefestivo ci stiamo preparando all’arrivo della nuova direttiva Macchine 2006/42/CE: diciamo che sostanzialmente non cambierà nulla, ma dobbiamo iniziare a ragionare nuovamente con le definizioni nuove introdotte.
Con la 98/37/CE semplicemente indicavamo con:
Macchina = macchina con dichiarazione CE di conformità Allegato II A
Quasi-macchina = macchina con dichiarazione del fabbricante Allegato II B (oggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo periodo prefestivo ci stiamo preparando all’arrivo della <strong>nuova direttiva Macchine 2006/42/CE</strong>: diciamo che <span style="text-decoration: underline">sostanzialmente non cambierà nulla</span>, ma dobbiamo iniziare a ragionare nuovamente con le <span style="color: #ff0000">definizioni</span> nuove introdotte.</p>
<p>Con la 98/37/CE semplicemente indicavamo con:<br />
<strong>Macchina</strong> = macchina con dichiarazione CE di conformità Allegato II A<br />
<strong>Quasi-macchina</strong> = macchina con dichiarazione del fabbricante Allegato II B (oggi si chiamerà Dichiarazione di incorporazione).</p>
<p>Quanto segue vuol esser un contributo (aperto a critiche e ad altre opinioni) onde ragionare sulle <span style="color: #ff0000">nuove definizioni</span> e darsi delle “nuove regole” sul come individuare e trattare le<strong> Quasi-macchine </strong>/ nuove <strong>Macchine</strong>.<br />
<span style="text-decoration: underline"><strong>Definizione di macchina</strong></span> - Secondo l’art. 2, comma a, la macchina è:<br />
<em>- insieme equipaggiato <span style="color: #ff0000">o <span style="color: #ff0000">destinato ad essere equipaggiato</span></span><span style="color: #ff0000"> di <strong>un sistema di azionamento</strong></span> diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un&#8217;applicazione ben determinata,</em><br />
e<br />
<em>- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,</em><br />
e<br />
<em>- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,</em></p>
<p>Il <span style="color: #ff0000"><strong>destinato ad essere equipaggiato</strong></span> è la grossa novità introdotta nella definizione di macchina e da questa novità dobbiamo tenerne conto.<br />
L&#8217;opinione di chi scrive è che se con la 98/37/CE un nastro trasportatore senza quadro elettrico e motori era in allegato IIB, con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE questo <span style="text-decoration: underline">può</span> esser considerato una macchina.</p>
<p>A tal proposito, l&#8217;Ispesl nella pubblicazione &#8220;Direttiva macchine 2006/42/CE, Linee guida alla direttiva macchine&#8221; dice<br />
<em>La grande novità è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema dei controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuovi importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l’efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.</em></p>
<p>La filosofia che traspare (a modesto parere dello scrivente) è quindi che è <strong>macchina</strong> ogniqualvolta<span style="color: #ff0000"> la &#8220;meccanica&#8221; sia pronta per essere vestita da &#8220;macchina completa&#8221;</span> <span style="color: #008000">e</span> che <span style="color: #ff0000">il costruttore della meccanica abbia preso in considerazione tutti i RES applicabili al suo prodotto finito (compreso quelli dei sistemi di comando).</span></p>
<p>Prendiamo come esempio i <span style="text-decoration: underline">portoni di transito dei veicoli</span> (che si sa son macchine se e solo se motorizzati, mentre non lo sono se sono spinti a mano). In base a quanto ci dice la nuova Direttiva e basandoci sul principio che se NON è ESPLICITAMENTE ESCLUSO allora è INCLUSO, si potrebbe dire che <span style="text-decoration: underline">tutti i portoni sono macchine perché possono essere motorizzati</span>… basta metter su una cremagliera e il motore … Problema tecnico e giuridico: se è vero quanto affermato sopra, i fabbri avranno il loro bel sudare, oppure <span style="color: #ff0000">dovranno escludere esplicitamente, nella documentazione rilasciata all&#8217;utilizzatore, che il portone possa essere motorizzato</span>… altre idee?<br />
Da qui si parte per altri ragionamenti e quindi facciamoci una check-list di risposta alle prossime domande &#8220;secche&#8221;:<br />
- argani venduti stand-alone = macchine o quasi macchine?<br />
- nastri trasportatori senza motori e quadro di comando = macchine o quasi macchine?<br />
- robot senza recinzioni ma funzionanti = macchine o quasi macchine?</p>
<p><strong>Buon Natale a tutti e Buon 2010.</strong><br />
PS: ringrazio l&#8217;ing. Geromin e l&#8217;ing. Frongia per i contributi a questa discussione anche in questo periodo pre-Natalizio (gli infortuni e i problemi sui macchinari non vanno in ferie purtroppo)</p>
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		</item>
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		<title>Chi è il fabbricante oggi?</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2009/12/14/chi-e-il-fabbricante-oggi/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[distributore]]></category>

		<category><![CDATA[fabbricante]]></category>

		<category><![CDATA[prodotti sicuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugofonzar.postilla.it/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Con la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 GU L 218 del 13.8.2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE,  si è dato ordine al bailamme di interpretazioni relative alle definizioni presenti nelle varie direttive di prodotto relativamente a:
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0768:IT:NOT">Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 GU L 218 del 13.8.2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE</a>,  si è dato ordine al bailamme di interpretazioni relative alle definizioni presenti nelle varie direttive di prodotto relativamente a:<br />
- fabbricante<br />
- distributore<br />
- importatore<br />
- norma armonizzata<br />
- immissione sul mercato<br />
- valutazione di conformità</p>
<p>Innanzitutto: cosa è una <a href="http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/index_it.htm">decisione</a>?<br />
E&#8217; uno strumento giuridico con il quale le istituzioni europee attuano le politiche comunitarie. La decisione è un atto obbligatorio di portata individuale. Si tratta quindi di un atto vincolante rivolto ad un destinatario preciso, cioé: ad uno o più privati o imprese; ad uno o più Stati membri.<br />
Nel caso in esame si rivolge ai sopra definiti per portar chiarezza verso consumatori professionali e non.</p>
<p>Ma veniamo alle nuove definizioni e a un importante passaggio da tener presente soprattutto <strong>per chi commercializza prodotti costruiti da altri</strong>:<br />
<em>«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, <span style="text-decoration: underline">e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio</span></em></p>
<p>Interessante l&#8217;ultima parte che parla del &#8220;nome o marchio&#8221; apposto sopra il prodotto: ma cosa significa?</p>
<p>C&#8217;è una <strong>aziendaX</strong> che marca CE il prodotto con il suo indirizzo, firma la DDC, emette il manuale delle istruzioni per l&#8217;uso con i suoi loghi; c&#8217;è una <strong>aziendaY</strong> che vende tale prodotto lasciando tutte le documentazioni di cui sopra intonse, ma mette una bel logo con il suo nome sulla lamiera del prodotto (senza indurre a dubbi rispetto la marcatura CE) o un bel striscione son su scritto aziendaY: chi è il fabbricante?<br />
Le risposte posson esser due, infatti le scuole di pensiero sono divise tra chi dice quello della marcatura CE (=aziendaX) chi sostiene quello dello &#8220;striscione&#8221; (=aziendaY).</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Ma se non sono fabbricante, cosa posso essere?</span> Per la decisione di cui sopra, posso esser un Distributore (lasciamo stare le altre definizioni per brevità e non pensiamo un importatore o di &#8220;rappresentante autorizzato&#8221;… al fine di restringere il campo di ipotesi su cui pensare)</p>
<p><em>«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che <span style="text-decoration: underline">mette a disposizione sul mercato un prodotto</span></em></p>
<p><em>«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito</em></p>
<p>ok, ma non si è ancora chiarito <strong>quando un distributore diventa fabbricante</strong>? (&#8230; e suo malgrado; ricordo che <span style="text-decoration: underline">diventare fabbricante significa accollarsi gli oneri e le responsabilità penale e civile sul prodotto</span>, e istituendo il fascicolo tecnico della costruzione e la documentazione prevista dalle direttive di prodotto applicabili):</p>
<p><em>Art. R6<br />
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente … [atto] ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo [R2] <span style="text-decoration: underline">quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale</span> o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.</em></p>
<p>E questo punto sembra indicare che <strong>nel momento in cui appongo il mio marchio passo da distributore a fabbricante</strong> (mantenendo la coerenza delle definizioni precedenti e <span style="text-decoration: underline">non creando così sovrapposizioni tra le due figure o ambiguità</span>).</p>
<p>Spulciando poi tra i commenti alla decisione:<br />
<em>(23) Il distributore mette un prodotto a disposizione sul mercato dopo che è stato immesso sul mercato dal fabbricante o<br />
dall’importatore e deve agire con la dovuta attenzione per garantire che la sua manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità del prodotto.</em></p>
<p>e nelle obbligazioni del DISTRIBUTORE (articolo R5 e successivi) - si evidenziano in modo poi preciso gli interventi &#8220;light&#8221; che lui &#8220;può fare&#8221;<br />
<em>2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].</em></p>
<p>E&#8217; ovvio che le certezze che fin oggi son state assunte son da rivedere in quanto il confine tra distributore e fabbricante è cambiato. Che fare?<br />
Onde evitare dubbi sul fabbricante/distributore del prodotto, provo a dar un consiglio spero ragionevole e spero oggetto di discussione.<br />
Il distributore aziendaY si organizzi così:<br />
- faccia un contratto di distribuzione scritto con il fabbricante aziendaX<br />
- sullo striscione faccia scrivere &#8220;distribuito da aziendaY&#8221; (o, che fa più figgo, &#8220;povered by aziendaY&#8221;)<br />
a questo punto lui è un Distributore (e non un fabbricante) di sicuro&#8230; per gli altri casi &#8220;intermedi&#8221; direi di far attenzione e &#8230; discuter con gli esperti competenti a partire dagli enti di controllo (uno per tutti l&#8217;ISPESL).</p>
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		<title>Ho preso delle scarpe&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>

		<category><![CDATA[istruzioni]]></category>

		<category><![CDATA[prodotto sicuro]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono da qualche mese diventato sportivo: computer e auto sono la mia normale attività &#8220;sportiva&#8221;&#8230; non so come, ma ho iniziato a praticare uno sport! Incredibile (grazie Giovanni e Pietro!).
A parte questo meraviglioso fenomeno (ho scoperto di aver gambe, braccia, mani e dita dinuovo) dopo un po&#8217; ho comperato un paio di scarpe adatte, onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono da qualche mese diventato sportivo: computer e auto sono la mia normale attività &#8220;sportiva&#8221;&#8230; non so come, ma ho iniziato a praticare uno sport! Incredibile (grazie Giovanni e Pietro!).</p>
<p>A parte questo meraviglioso fenomeno (ho scoperto di aver gambe, braccia, mani e dita dinuovo) dopo un po&#8217; ho comperato un paio di scarpe adatte, onde evitare di scivolare su erba e durante le camminate.<br />
Mi è caduto l&#8217;occhio su una etichettina che riporto integralmente (la traduzione la faccio invece in maniera sommaria: mi scusino i puristi della lingua di A. Conan Doyle)</p>
<div id="attachment_197" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-197" src="http://ugofonzar.postilla.it/files/2009/11/scarpesportiveantiscivolo.jpg" alt="scarpesportiveantiscivolo Ho preso delle scarpe..." width="400" height="369" title="Ho preso delle scarpe..." /><p class="wp-caption-text">scarpesportiveantiscivolo</p></div>
<p><em>Attenzione (=OCJO) - queste fantastiche scarpe ti garantiscono una eccellente aderenza, ma in certi casi non prevengono del tutto lo scivolamento. Per minimizzare il rischio di scivolamento o caduta, vai piano e con cautela quando cammini su legno umido, discese ripide, erba scivolosa o su pavimentazione dura, quale ad es. (elenco non esaustivo): roccia, ghiaccio, cemento, piastrelle, marmo e parquè</em></p>
<p>Uno che non è del mestiere dice: <span style="text-decoration: underline">mi stanno prendendo in giro? Le ho prese per non usare le scarpe normali e aver una buona aderenza&#8230; e non &#8220;me la garantiscono&#8221;? </span><br />
In realtà proviamo a leggere il &#8220;Codice del Consumo&#8221; - <strong>D.Lgs. 206/05</strong>, che recepisce in Italia due importanti direttive: quella sulla <strong>responsabilità del produttore da prodotto difettoso</strong> e quello sulla <strong>sicurezza generale dei prodotti</strong>.<br />
Cosa dice il Codice a proposito della sicurezza dei prodotti?</p>
<p><em>Art. 103<br />
1. Ai fini del presente titolo si intende per:<br />
a)<strong> prodotto sicuro:</strong> qualsiasi prodotto … che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, … non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:<br />
&#8230;<br />
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, <strong>delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso</strong> e la sua eliminazione, nonché di <strong>qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;</strong></em>Ora rileggendo le avvertenze sembrano <strong>normali precauzioni di buon senso</strong> e mettono in guardia a chi pensa di usar le scarpe come fosse l&#8217;uomo ragno!<br />
Un po&#8217; anglosassone come impostazione, ma digerita bene nell&#8217;ambito delle direttive europee riguardanti la sicurezza dei prodotti.</p>
<p>Art. 117<br />
<strong>Prodotto difettoso</strong><br />
1. Un prodotto è difettoso quando <strong>non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere</strong> tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:<br />
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, <strong>le istruzioni e le avvertenze fornite</strong></p>
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