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	<title>Il Blog di Ugo Fonzar</title>
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	<description>Solo un altro blog Postilla - il blog dei professionisti per i professionisti</description>
	<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:02:54 +0000</pubDate>
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		<title>Sull&#8217;auto aziendale ci va un pacchetto di medicazione?</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/07/20/sullauto-aziendale-ci-va-un-pacchetto-di-medicazione/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2010/07/20/sullauto-aziendale-ci-va-un-pacchetto-di-medicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>

		<category><![CDATA[Valutazione rischi]]></category>

		<category><![CDATA[primo soccorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Mi presentano l&#8217;altro ieri un sillogismo:
l&#8217;auto aziendale è un &#8220;luogo di lavoro&#8221; (vedere definizione art. 62 co. 1)
nei luoghi di lavoro devono esserci i presidi di primo soccorso
quindi nell&#8217;auto aziendale dovrebbe esserci almeno un &#8220;pacchetto di medicazione&#8221;
Detta così nasce spontanea la battuta &#8220;E la squadra di pronto soccorso e antincendio sul sedile posteriore &#8230;&#8221;
ma poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Mi presentano l&#8217;altro ieri un sillogismo:<br />
l&#8217;auto aziendale è un &#8220;luogo di lavoro&#8221; (vedere definizione art. 62 co. 1)<br />
nei luoghi di lavoro devono esserci i presidi di primo soccorso<br />
quindi nell&#8217;auto aziendale dovrebbe esserci almeno un &#8220;pacchetto di medicazione&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">Detta così nasce spontanea la battuta &#8220;E la squadra di pronto soccorso e antincendio sul sedile posteriore &#8230;&#8221;<br />
ma poi è meglio pensarci un attimo visto che stiamo parlando di cose importanti (= sicurezza dei lavoratori), giusto?</p>
<p style="text-align: justify">Vado a legger il DM 388-03 all&#8217;art. 2 il quale invece si riferisce alle &#8220;aziende o unità produttive&#8221; e non al &#8220;luogo di lavoro&#8221;<br />
così pure lo fa il D.Lgs. 81/08 all&#8217;art. 45<br />
e l&#8217;auto non è una azienda di per se stessa e neanche una unità produttiva&#8230; che poi uno che fa l&#8217;ambulante o il bruciatorista e si porti dietro il pacchetto di medicazione mi sembra logico e derivi dalla sua valutazione del rischio.</p>
<p style="text-align: justify">Infatti in un documento (ad oggi non pubblicato ufficialmente) del <a href="http://www.work-service.com/circolare_decreto_833.htm">Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro </a>da uno spunto ulteriore, in particolare:<br />
&#8220;E’ previsto che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva (ivi compresi i mezzi di trasporto aziendali) il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.<br />
A titolo di esempio, tra le categorie di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva rientrano gli addetti alla manutenzione boschiva mentre, al contrario, non ne fa parte il personale a bordo degli aerei e dei treni (di macchina e viaggiante). Sono inoltre mezzi di comunicazione i telefoni fissi aziendali, cellulari, ricetrasmittenti collegate con l’azienda e in casi specifici sistemi di allarme azionati dal lavoratore, ….).&#8221;</p>
<p style="text-align: justify">Il passaggio sopra ritengo non riguardi quindi i luoghi di lavoro tout court, ma IL LAVORO ISOLATO (o LUOGO DI LAVORO ISOLATO) di cui non mi risulta esserci alcuna definizione ufficiale, ma questo <a href="http://www.uil.it/newsamb/rls/lavoratore_isolato.htm">documento</a> mi pare spieghi molto bene il concetto.</p>
<p style="text-align: justify">Trattasi di questione sul &#8220;lavoro isolato&#8221; = pacchetto di medicazione e mi sermbra ragionevole se dalla valutazione del rischio dice ciò.<br />
Allora? Allora direi che usare semplicemente l&#8217;auto aziendale non fa scattare obblighi particolari, ma bisogna vedere cosa fa e che rischi ha il lavoratore (ad es. un idraulico è diverso che una segretaria che va a prender la posta in città).<br />
Quindi? In base ai rischi si decide.</p>
<p style="text-align: justify">Rimane a questo punto la domanda su che tipo di addestramento è da dare all&#8217;addetto che ha il pacchetto di medicazione in quanto ad oggi c&#8217;è &#8220;solo&#8221; l&#8217;addestramento ufficiale da DM 388/03 (ad es. 12 ore + 3 ore di aggiornamento triennale).<br />
Lo stesso documento succitato del Coordinamento Tecnico Interregionale indica però quanto segue:<br />
&#8220;Si deve pur tuttavia ritenere indispensabile che per le aziende di 1 dipendente o dove lavori un solo lavoratore e quindi non risulti necessaria l’attività di formazione prevista dal Decreto, il datore di lavoro debba provvedere a formare il lavoratore al corretto utilizzo di quanto contenuto nel pacchetto di medicazione e a fornire un idoneo mezzo di comunicazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Mi pare una indicazione sensata che evita il bisness: 1 auto aziendale = 1 pacchetto di medicazione = 1 corso di formazione</p>
<p style="text-align: justify">Come ultimo spunto direi poi di farsi la domanda se c&#8217;è la necessità di un mezzo antincendio (= estintore) in auto&#8230; risponderei sempre con un &#8220;dipende dalla valutazione del rischio&#8221; e mi sembra la risposta più sensata e corretta ad oggi.</p>
<p style="text-align: justify">&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Citazioni di legge</p>
<p style="text-align: justify">D.Lgs. 81/08</p>
<p style="text-align: justify">Art. 62 co. 1<br />
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.<br />
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:<br />
a) ai mezzi di trasporto</p>
<p style="text-align: justify">Articolo 45 - Primo soccorso<br />
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità<br />
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo<br />
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di<br />
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati<br />
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p style="text-align: justify">DM 388/03</p>
<p style="text-align: justify">Art. 2.<br />
Organizzazione di pronto soccorso<br />
1. Nelle aziende o unita&#8217; produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:<br />
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell&#8217;allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d&#8217;uso dei presidi ivi contenuti;<br />
&#8230;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Ringrazio Carlo, Dario e Paolo per la riflessione avuta assieme, sono ben accetti ulteriori pareri - grazie</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cessione di macchine pre-CE: gli obblighi dei Curatori fallimentari</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/07/12/cessione-di-macchine-pre-ce-gli-obblighi-dei-curatori-fallimentari/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2010/07/12/cessione-di-macchine-pre-ce-gli-obblighi-dei-curatori-fallimentari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cantieri]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo intervento fa parte della rubrica &#8220;non tutti sanno che…&#8221;.
Oggi (purtroppo) ci sono molti che fanno il mestiere di Curatori Fallimentari (visto il giro d&#8217;aria che c&#8217;è ancora in giro) e quindi forse qualcuno di loro sarà interessato a legger la tesi che ho da proporre.
Mi riferisco in particolare alla cessione (a qualsiasi titolo) di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Questo intervento fa parte della rubrica &#8220;non tutti sanno che…&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Oggi (purtroppo) ci sono molti che fanno il mestiere di <strong>Curatori Fallimentari</strong> (visto il giro d&#8217;aria che c&#8217;è ancora in giro) e quindi forse qualcuno di loro sarà interessato a legger la tesi che ho da proporre.</p>
<p style="text-align: justify">Mi riferisco in particolare alla <strong>cessione</strong> (a qualsiasi titolo) di <strong>macchine</strong> (e attrezzature di lavoro in genere ai sensi dell&#8217;art. 69 co. 1 lett. a del TU in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.) <strong>prive di marcatura CE </strong>perché messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (in Italia DPR 459/96 entrato in vigore il 21.09.96): tale cessione è regolamentata dall&#8217;art. 79 co. 1.<br />
Tale cessione deve esser accompagnata da una <strong>attestazione</strong> (per le macchine si applica anche l&#8217;art. 11 co. 1 del DPR 459/96 non abrogato dal recente D.Lgs. 17/2010 recepimento italiano della direttiva macchine 2006/42/CE) come sotto indicato:</p>
<p><em>Attestazione di conformità (secondo l’art. 11, comma 1 del DPR 459/96 e l’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08)<br />
Il sottoscritto _______, nato a_________, il _______, residente a __________, nella mia qualità di ….. (Legale Rappresentante della ditta) __________, con sede a ____________<br />
DICHIARA<br />
sotto la propria responsabilità (ai sensi di quanto stabilito nell’art. 11, co. 1 del DPR 459/96 e l’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08) che la macchina/attrezzatura di lavoro<br />
Modello:    _________________________      Tipo:    _________________________<br />
Numero matricola:    _________________________<br />
venduta alla ditta _____________________ con bolla/fattura n. ___ del _______<br />
è conforme alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96,<br />
è conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.<br />
e risponde in particolare alle seguenti normative tecniche UNI e CEI (se ci sono elencarle)<br />
Luogo e data    Nome, Funzione e Firma</em></p>
<p style="text-align: justify">Ora, nel caso del fallimento il Nome e la Firma sono quelle del Curatore fallimentare. Dove sta scritto ciò? Nelle felici <em>Linee guida (naz.)  del 09/10/199 - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome - Linee guida e modalità operative per l&#8217;applicazione del D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del D.P.R. 459/96. (Regolamento di attuazione della direttiva “macchine”)</em> che, anche se parlano di leggi precedenti le terrei ancora per buone (ma qui partono i legali a discuterne) almeno come filosofia di base. Infatti al punto 3 di tali linee guida si dice:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Obblighi del curatore fallimentare<br />
In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.</strong></p>
<p style="text-align: justify">I &#8220;punti precedenti&#8221;  riguardano le <span style="text-decoration: underline">MACCHINE GIA&#8217; IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE)</span> dove viene spiegato in che casi si deve fare tale attestazione; in buona sintesi, in caso di macchine &#8220;non conformi&#8221; e dove non è possile far tale attestazione (che risulterebbe falsa):<br />
- o si <strong>rottamano</strong> (in osservanza delle leggi sui rifiuti e l&#8217;ambiente)<br />
- o si <strong>cedono a ricondizionatori professionisti</strong></p>
<p style="text-align: justify">e allora tale attestazione non serve.</p>
<p style="text-align: justify">Altrimenti si deve considerare una vendita a un &#8220;utilizzatore diretto&#8221; e applicare pedissequamente tali indicazioni onde evitare &#8220;fughe di macchine&#8221; pericolose e non &#8220;a norma&#8221; grazie al fallimento di una fabbrica.</p>
<p style="text-align: justify">La teoria dice che la fabbrica che utilizzava queste macchine le avrebbe dovute aver già rispondenti all&#8217;allegato V del TU (vedi art. 70 co. 2), ma questa è appunto la teoria.<br />
<strong><br />
Cosa si rischia?</strong><br />
Per la violazione dell&#8217;art. 72 si rischia &#8220;solo&#8221; una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro, ma in caso di infortunino c&#8217;è il Codice Penale e la cooperazione colposa in lesioni gravi/omicidio colposo.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Come fare quindi?</strong><br />
Grandi possibilità non ci sono, mi viene in mente:<br />
- vendita <strong>extra Unione Europea</strong><br />
- <strong>adeguamento</strong> della macchina (= spendendo soldi) e poi vendita a un utilizzatore diretto con regolare attestazione</p>
<p style="text-align: justify">Chi pensa di vender la macchina come <strong>beni da cannibalizzare</strong> deve correre il rischio e aver l&#8217;onestà di valutare che la macchina non sia in pratica &#8220;usabile&#8221; con pochi accorgimenti, pena, come altre furberie di esser coinvolto (scommettiamo che l&#8217;utilizzatore finale dirà dove l&#8217;ha presa e come era in realtà la macchina?).</p>
<p style="text-align: justify">Chi vende la macchina <strong>negli</strong> <strong>altri paesi Europei </strong>dovrà almeno accertarsi delle obbligazioni &#8220;transitorie&#8221; ivi presenti in quanto quanto sopra detto vale solo per l&#8217;Italia (probabilmente è sempre da ottemperare la Direttiva sociale sulle attrezzature di lavoro 89/655/CEE e s.m. e i. con i relativi <strong>Requisiti Minimi di Sicurezza</strong> che sono oggi contenuti nei <strong>Requisiti Generali di Sicurezza</strong> dell&#8217;allegato V).</p>
<p style="text-align: justify">Ricordo poi che far fare una &#8220;<strong>perizia asseverata</strong>&#8221; a un esperto <span style="text-decoration: underline">non esime il Curatore fallimentare</span> ad eseguire l&#8217;attestazione e assumersi le relative responsabilità in caso non sia veritiera… sembra quindi non ci siano grandi scappatoie (ciò è giusto in quanto altrimenti ci sarebbe un mercato dell&#8217;usato-pericoloso florido!)</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Cessione del ramo d&#8217;azienda</strong><br />
Non sono un esperto, ma mi chiedo se tale &#8220;stratagemma&#8221; per bypassare le obbligazioni &#8220;tiene alla prova del 9&#8243;. Ritengo di no, ma forse la questione è da approfondire da parte di altri esperti.</p>
<p style="text-align: justify">Esperienza personale (condivisa con altri): quando ai curatori fallimentari viene ricordato tale disposto, mi han sempre detto &#8220;<em>ma io non ho alcuna intenzione di far ciò&#8230; parlerò con il Giudice che mi ha nominato</em>&#8221; e la cosa è sempre finita lì&#8230; buh.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Conclusione</strong><br />
Le macchine (e le attrezzature di lavoro) non marcate CE non si posson vender &#8220;visto e piaciuto&#8221;. Onde evitare un mercato dell&#8217;usato-pericoloso florido sono stati dati specifici obblighi a chiunque ceda tali prodotti onde evitare il propagarsi di infortuni e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify">&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Seguono articoli di legge citati.</p>
<p style="text-align: justify"><em>D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. </em></p>
<p style="text-align: justify">Art. 69 co. 1 lett. a<br />
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;</p>
<p style="text-align: justify">Art. 79 co. 1<br />
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all&#8217;articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita&#8217;, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.</p>
<p style="text-align: justify">Art. 70 co. 2<br />
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e<br />
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari<br />
di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di<br />
cui all’ALLEGATO V.</p>
<p style="text-align: justify"><em>DPR 459/96</em></p>
<p style="text-align: justify">Art. 11 co. 1<br />
1. Fatto salvo l’art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Scodelle per pappe… da RAPEX</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/06/07/scodelle-per-pappe%e2%80%a6-da-rapex/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2010/06/07/scodelle-per-pappe%e2%80%a6-da-rapex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[prodotti sicuri]]></category>

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		<description><![CDATA[Roberto è un esimio collega che si occupa di sicurezza dei prodotti.
L&#8217;altra sera sua moglie gli chiede lumi sull&#8217;uso di un oggetto appena acquistato in quanto nelle istruzioni non capisce come funziona.
Lui ci prova un po&#8217;, non capisce neanche lui (è un ingegnere&#8230; anche se non vuol dir nulla, direi che dal punto di vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><em>Roberto è un esimio collega che si occupa di sicurezza dei prodotti.<br />
L&#8217;altra sera sua moglie gli chiede lumi sull&#8217;uso di un oggetto appena acquistato in quanto nelle istruzioni non capisce come funziona.<br />
Lui ci prova un po&#8217;, non capisce neanche lui (è un ingegnere&#8230; anche se non vuol dir nulla, direi che dal punto di vista tecnico ha delle competenze sufficienti&#8230;) e poi, tutto preciso-preciso si metter a scrivere la seguente letterina (che giro a tutti).<br />
</em><br />
&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Oggetto: Anomalia nelle istruzioni prodotto Scodella presa-facile</p>
<p style="text-align: justify">Buongiorno,<br />
scrivo questa missiva perché, dopo aver acquistato il prodotto suddetto, ho riscontrato parecchie anomalie sulle istruzioni che riporto in allegato (sottolineate in rosso). - <em>NdR le ometto ma non contribuiscono più di tanto al caso in esame</em></p>
<p style="text-align: justify">Elenco i punti critici:</p>
<p style="text-align: justify">riga 4: si parla di &#8220;fondo antiscivolo e due coperchi&#8221;. Nella confezione è presente un solo coperchio e il fondo non è antiscivolo, semmai la presa.</p>
<p style="text-align: justify">riga 6-8: si descrive il coperchio piatto ma questo non è presente.</p>
<p style="text-align: justify">riga 9: Modalità d&#8217;uso. Si dice &#8220;aprire la manopola per far fuoriuscire il vapore&#8221; ma io non vedo alcuna manopola. Forse il termine non è corretto? L&#8217;istruzione è parecchio ambigua.</p>
<p style="text-align: justify">riga 13: Modalità d&#8217;uso. Si riportano nuovamente le modalità d&#8217;uso che sembrano simili a quelle riportate alla riga 9, ad eccezione del fatto che qui si vieta l&#8217;uso del coperchio. Ritengo sia una contraddizione in quanto prima mi si dice di usare il coperchio e poi di usare le scodelline &#8220;senza&#8221; coperchio.</p>
<p style="text-align: justify">Riassumendo, ritengo che la traduzione sia errata (leggendo l&#8217;inglese si notano delle difformità rispetto all&#8217;italiano e soprattutto la traduzione dei termini tecnici è errata).<br />
Questa anomalia è grave perché potrebbe comportare un errato utilizzo del prodotto con conseguenti danni alle persone che lo utilizzano e soprattutto ai bambini stessi.</p>
<p style="text-align: justify">Vi chiedo pertanto di chiarire la Vs. posizione, di fornirmi una traduzione corretta e di sistemare le anomalie.<br />
Sono certo che darete la giusta importanza a quanto segnalato.<br />
Attendo pertanto una Vs. risposta alla presente in tempi brevi in modo da garantirmi l&#8217;uso corretto del prodotto.</p>
<p style="text-align: justify">A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito porgo<br />
Distinti saluti.</p>
<p style="text-align: justify">&#8212;<br />
<em>Ora che non c&#8217;è (forse?) più l&#8217;ISPESL chi controllerà dal punto di vista poi tecnico il prodotto? (ci sono sospetti anche sull&#8217;applicazione della EN 14372 &#8230;)<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify"><em>Teniamo d&#8217;occhio comunque il <a href="http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm">RAPEX</a>, ok?</em></p>
<p style="text-align: justify">PS: se non ci sarà l&#8217;ISPESL questo tipo di attività, quella di &#8220;tener d&#8217;occhio&#8221; potrebbe aver tempi che tendono all&#8217;infinito (ecco una funzione tecnica importante dell&#8217;ISPESL, oltre che alla ricerca)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Senza ISPESL &#8230; cosa succederà?</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/05/31/senza-ispesl-cosa-succedera/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2010/05/31/senza-ispesl-cosa-succedera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[ISPESL]]></category>

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		<description><![CDATA[Leggo con sgomento il comunicato stampa dell&#8217;ISPESL
Credo che se ciò avverrà cambierà un&#8217;epoca&#8230; i funzionari (a quanto pare&#8230; ma per adesso ancora tutto da confermare) confluiranno dentro l&#8217;INAIL (al CONTARP?)&#8230;
Avremo una vacatio legis per un po&#8217; di &#8220;omologazioni di primo impianto&#8221; (penso alla direttiva PED e al DM 329/04 in primis)&#8230; Arriveranno gli enti privati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggo con sgomento il <a href="http://www.ispesl.it/legginovita.asp?news=989">comunicato stampa dell&#8217;ISPESL</a></p>
<p>Credo che se ciò avverrà cambierà un&#8217;epoca&#8230; i funzionari (a quanto pare&#8230; ma per adesso ancora tutto da confermare) confluiranno dentro l&#8217;INAIL (al CONTARP?)&#8230;</p>
<p>Avremo una vacatio legis per un po&#8217; di &#8220;omologazioni di primo impianto&#8221; (penso alla direttiva PED e al DM 329/04 in primis)&#8230; Arriveranno gli enti privati a far tale attività (come avviene già per quanto previsto dal DPR 462/01)? Ma siamo pronti o sarà ancora un <em>altro bisness</em>?</p>
<p>Si conclude (a quanto pare) la strategia di tagli a fondi e personale (competente) che in questi anni ha fatto arrivare a un <strong>numero sparuto</strong> (citazione dotta) i funzionari dell&#8217;ISPESL anche nella mia Regione.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fugofonzar.postilla.it%2F2010%2F05%2F31%2Fsenza-ispesl-cosa-succedera%2F&amp;linkname=Senza%20ISPESL%20%26%238230%3B%20cosa%20succeder%C3%A0%3F"><img src="http://ugofonzar.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Negli enti pubblici non si scriverà più il documento di Valutazione del rischio?</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/05/24/negli-enti-pubblici-non-si-scrivera-piu-il-documento-di-valutazione-del-rischio/</link>
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		<pubDate>Mon, 24 May 2010 06:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Valutazione rischi]]></category>

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		<description><![CDATA[Io ho un blog personale e di solito non mescolo i post di postilla.it con il mio in quanto la filosofia di approccio è diversa: postilla.it inserisco i commenti e ci lavoro su abbastanza in modo da far interventi articolati e di interesse generale (spero), il mio blog personale invece è di informazione pura e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Io ho un blog personale e di solito non mescolo i post di postilla.it con il mio in quanto la filosofia di approccio è diversa: postilla.it inserisco i commenti e ci lavoro su abbastanza in modo da far interventi articolati e di interesse generale (spero), il mio blog personale invece è di informazione pura e riprendo pari pari le news (libere o autorizzate) da internet; insomma tipo il dottor Jekyll (postilla.it) e Mr. Hyde (il blog mio personale).</p>
<p style="text-align: justify">Questa però è <strong>&#8220;potente&#8221;</strong> (*) e allora duplico il post anche qui, giusto per informare tutti di cosa sta per succedere (forse).</p>
<p style="text-align: justify">&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Mi scrive Angelo (che ringrazio tanto)</p>
<p style="text-align: justify"><em>Ciao, ho letto stamani sul sito del corriere un&#8217;anticipazione della prossima finanziaria.<br />
Da quel che ho capito nella pubblica amministrazione non verrà più formalizzato il documento di Valutazione dei Rischi secondo Testo Unico.<br />
Fammi sapere se ho capito bene, allego documento -&gt; vedi a pag 25 del PDF.<br />
La notizia da qui:<br />
<a href="http://www.corriere.it/politica/10_maggio_22/crisi_la_bozza_della_manovra_marro_sensini_9762a77a-656b-11df-89b0-00144f02aabe.shtml">http://www.corriere.it/politica/10_maggio_22/crisi_la_bozza_della_manovra_marro_sensini_9762a77a-656b-11df-89b0-00144f02aabe.shtml<br />
</a>Ciao e grazie</em></p>
<p style="text-align: justify">Il documento in pdf:<br />
<a href="http://dl.dropbox.com/u/5488808/Docs/documento_manovra210510_ocr.pdf">http://dl.dropbox.com/u/5488808/Docs/documento_manovra210510_ocr.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify">&#8212;</p>
<p style="text-align: justify">Il mio commento:<br />
azz! <img src='http://ugofonzar.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' title="Negli enti pubblici non si scriverà più il documento di Valutazione del rischio?" /><br />
se è vera questa <em>siamoaposto</em><br />
senza documento di valutazione del rischio come fai a valutare e tirare le somme?<br />
capisco che burocratizzare troppo non va bene<br />
ma mi pare un po&#8217; esagerato<br />
della serie: <strong>&#8220;gli enti pubblici devon dare l&#8217;esempio e non godere di un trattamento speciale&#8221;</strong><br />
mah&#8230; buh&#8230;  vabbè&#8230;<br />
grazie della segnalazione</p>
<p style="text-align: justify">(*) dalle mie parti significa &#8220;molto importante&#8221; &#8220;una grossa notizia&#8221;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fugofonzar.postilla.it%2F2010%2F05%2F24%2Fnegli-enti-pubblici-non-si-scrivera-piu-il-documento-di-valutazione-del-rischio%2F&amp;linkname=Negli%20enti%20pubblici%20non%20si%20scriver%C3%A0%20pi%C3%B9%20il%20documento%20di%20Valutazione%20del%20rischio%3F"><img src="http://ugofonzar.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>I camion della raccolta rifiuti devon correre…</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/05/19/i-camion-della-raccolta-rifiuti-devon-correre%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://ugofonzar.postilla.it/2010/05/19/i-camion-della-raccolta-rifiuti-devon-correre%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appalti]]></category>

		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Infortunistica]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilità e sanzioni]]></category>

		<category><![CDATA[Valutazione rischi]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[Manomissione]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Siete per strada in auto.
Fate caso ai camion dei rifiuti, quelli con il lavoratore dietro la pedana (si chiamano &#8220;a carico posteriore&#8221;) e fate caso al tachimetro della Vs auto e, se seguite il mezzo, alla velocità con cui vi state spostando seguendo il camion.
Oggi l&#8217;ho misurato e sono arrivato a 70 km/h: c&#8217;era un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Siete per strada in auto.<br />
Fate caso ai camion dei rifiuti, quelli con il lavoratore dietro la pedana (si chiamano &#8220;a carico posteriore&#8221;) e fate caso al tachimetro della Vs auto e, se seguite il mezzo, alla velocità con cui vi state spostando seguendo il camion.<br />
Oggi l&#8217;ho misurato e sono arrivato a 70 km/h: c&#8217;era un uomo (un superuomo direi) dietro.</p>
<p style="text-align: justify">Ho avuto l&#8217;onore di provare a vedere cosa significa quel lavoro che fanno questi ragazzi: mi hanno vestito di tutto punto e, presto presto una mattina di buon ora, ho iniziato il turno con loro.<br />
<em>Lezione1</em>: <strong>i consulenti dovrebbero lavorare un mese in una azienda e poi &#8220;aprire bocca&#8221;.</strong><br />
<em>Lezione2</em>: la sensazione di star dietro al camion è accompagnata una litrata di adrenalina e ti accorgi che se non ti tieni cadi (e ti tieni perché c&#8217;è l&#8217;istinto di sopravvivenza). Ti accorgi poi che se non ti tieni alla frenata del camion, ti prendi botte dappertutto o ti fai fuori gli incisivi. Poi scendi dal predellino e lo ripeti per decine e decine di volte nel tuo turno e ti chiedi: quanto dureranno le ginocchia? E le braccia e la schiena per tirare i cassoni pieni?<br />
<em>Lezione3</em>: <strong>diciamo che non è uno scherzo e hai già capito e valutato tutti i rischi in un colpo solo.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ho un profondo rispetto per questi lavoratori che ogni giorno &#8220;tiran su&#8221; le nostre immondizie (stavo per scrivere &#8220;scovasse&#8221; come si dice da noi) in quanto ho visto e toccato con mano di persona le loro realtà e ho conosciuto un sacco di brava gente che è ligia al dovere.</p>
<p style="text-align: justify">Esser ligi in quel mestiere lì è far il giro con i tempi determinati (a prescindere dalle condizioni atmosferiche: pioggia, vento, sole, freddo, neve … sempre uguale).<br />
Per star dentro con i tempi si accelerano i passaggi da un cassonetto all&#8217;altro, ovvero, per tratti medio-lunghi, l&#8217;addetto (o gli addetti) al carico posteriore rimangono sul predellino … &#8220;e si tengono&#8221;… in quanto il loro collega camionista &#8220;vola&#8221; alla prossima fermata. Loro non salgono in cabina per non &#8220;perder tempo&#8221;. Il tempo.</p>
<p style="text-align: justify">Dicevo: se misuri la velocità di trasferimento con uomo sul predellino dietro il risultato dovrebbe essere 24 km/h, invece sono (come stamattina) molti di più.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Perché?<br />
</span><br />
I 24 km/h sono garantiti da un dispositivo di sicurezza, installato sui predellini posteriori del camion, che monitora la presenza o meno dell&#8217;uomo sulla pedana: se c&#8217;è peso, allora è attivato un dispositivo di limitazione della velocità del mezzo che, anche se il camionista spinge sull&#8217;acceleratore, non fa superare la velocità di sicurezza cui sopra. Se non c&#8217;è alcun addetto sulla pedana, allora via a tutta birra (come ogni altro camion).</p>
<p style="text-align: justify">Dicevo: <span style="text-decoration: underline">perché corrono?</span><br />
Perché è stato manomesso il dispositvo di sicurezza (micro-di-sicurezza) installato a controllo del predellino.<br />
Segnalo che da una breve statistica personale, i dispostivi funzionanti ed efficienti (e non manomessi) li trovi come i tartufi.<br />
L’elusione dei dispositivi di sicurezza delle macchine è una manomissione grave. Il Codice Penale (art. 437) punisce severamente la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro:<br />
<em>Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni.</em><br />
Questi articoli (ed altri applicabili) si riferiscono a ipotesi delittuose di PERICOLO. Qualora si verifichi un evento dannoso si ricade in reati più gravi di DANNO.<br />
Allego una foto chiarificatrice del particolare (notate il nastro?).<br />
<img class="aligncenter" src="http://dl.dropbox.com/u/5488808/Foto/micromanomesso.jpg" alt="micromanomesso I camion della raccolta rifiuti devon correre…" width="500" height="667" title="I camion della raccolta rifiuti devon correre…" /></p>
<p style="text-align: justify">Mi han insegnato i bimbi che non ci si deve fermare al primo &#8220;perché?&#8221;, e voglio chiedere ancora.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Ma perché?</span> (<strong>e lo chiedo a un responsabile della logistica e che organizza i giri</strong>)</p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Perché bisogna muoversi e far presto.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Ma perché?</span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Perché costa aver due camion che fanno metà giro a testa<br />
e costa metà far fare a un camion tutto il giro.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">Ma perché? </span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>Perché i comuni non voglion far alzare le tasse sulle immondizie ai cittadini<br />
e i politici voglion fare bella figura con i loro elettori.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">E quindi?</span></p>
<p style="text-align: justify"><strong><em>E quindi fan le gare al massimo ribasso, che significa dover correre per star dentro ai costi. Altrimenti la gara la vincono altri, ancora peggio di noi.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">E allora?</span> (e qui continuo io)</p>
<p style="text-align: justify">E allora si mette a rischio la vita dei lavoratori per &#8220;star dentro ai corsi&#8221; e &#8220;far bella figura con chi ti vota&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Chiedo ai politici illuminati (lasciatemi usare ogni tanto un ossimoro) di prendere in considerazione nei loro appalti IL GIUSTO PREZZO e non IL MASSIMO RIBASSO, ovvero<br />
rivedere il sistema di raccolta dei rifiuti tenendo conto anche di chi li deve andar a raccogliere i rifiuti, e non solo del cittadino che telefona in comune o protesta.</p>
<p style="text-align: justify">Se non lo fate, la responsabilità del modo di appaltare e del modo di raccogliere è uno dei NESSI DI CAUSA di eventuali infortuni.<br />
A questo punto segnalo ai Pubblici Ministeri di tener conto di questo dato di fatto e del ruolo del COMMITTENTE in materia di appalti.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Acquisto di una macchina nuova – le specifiche di fornitura</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/04/28/acquisto-di-una-macchina-nuova-%e2%80%93-le-specifiche-di-fornitura/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Collaudo]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

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		<description><![CDATA[Ovvero, come prevenire l’acquisto (incauto?) di una macchina marcata CE ma non conforme.
Ogni giorno siamo a rischio e possiamo acquistare qualche oggetto marcato CE non conforme alle direttive di prodotto. Se siamo dei consumatori privati, si dovrà applicare il “buon senso” del “buon padre di famiglia” (che acquisterà una ciabatta con relativa prolunga non a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ovvero, come prevenire l’acquisto (incauto?) di una macchina marcata CE ma non conforme.</p>
<p style="text-align: justify">Ogni giorno siamo a rischio e possiamo acquistare qualche oggetto marcato CE non conforme alle direttive di prodotto. Se siamo dei consumatori privati, si dovrà applicare il “buon senso” del “buon padre di famiglia” (che acquisterà una ciabatta con relativa prolunga non a 0,5 euro, nonostante sia palese che è “un po’ deboluccia”), mentre se siamo al lavoro, il “papà” è il datore di lavoro che ha obbligazioni specifiche.<br />
Se ci si concentra sull’acquisto di macchine per la produzione, si ricorda che queste rientrano nell’insieme (più ampio) di attrezzature di lavoro, normalizzate dal titolo III del D.Lgs. 81/08, in particolare l’obbligazione da ottemperare è contenuta all’art. 70 co. 1 che dispone quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify"><em>Art. 70. Requisiti di sicurezza<br />
1. … le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.<br />
</em><br />
È chiaro quindi che <strong>la sola marcatura CE</strong> che da, per definizione assieme alla dichiarazione CE di conformità, <strong>presunzione di conformità non è sufficiente</strong>.<br />
Non solo, il processo di acquisto di un macchinario non è solo il “tirar fuori i portafogli e pagare” ma deve avvenire con una precedente “scelta e analisi del rischio”, come disposto dall’art. 71</p>
<p style="text-align: justify"><em>Art. 71. Obblighi del datore di lavoro<br />
…<br />
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:<br />
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;<br />
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;<br />
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;<br />
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.</em></p>
<p style="text-align: justify">Quindi che una macchina sia<br />
-    Piccola (di poco valore)<br />
-    Grande (di costo elevato)<br />
-    Strategica (produzione “chiave”)<br />
-    Non strategica (marginale)<br />
-    Extra Unione Europea (Cina - USA)<br />
sarà necessario adottare una serie di cautele onde prevenire il frequente <em>iter</em> che accade in molti casi (a lato la traduzione):<br />
-    Prendèn (prendiamo)<br />
-    Brighèn (adoperiamoci)<br />
-    Combinèn (combiniamo)<br />
-    Fasèn (lavoriamo)<br />
-    Vedèn (vediamo)<br />
-    Va ben? (va bene?)<br />
(l’<em>iter</em> procedurale di cui sopra è una citazione di un esimio collega).</p>
<p style="text-align: justify">Se acquisto un prodotto non conforme avrò <em>in primis</em> l&#8217;obbligo di pagarlo (per ottemperare al contratto di compravendita) e poi (o contemporaneamente) di poterlo contestare (e intanto &#8220;campa cavallo&#8230;&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify">Come prevenire ciò? Se abbiamo compreso che i soldi sono un bene primario e uno dei pochi &#8220;valori&#8221; su cui far leva, allora è il caso di costituire un contratto di compravendita con delle specifiche tecniche di fornitura e un “collaudo finale” (o intermedi nei casi più complessi) che libera il “saldo” (o gli stati di avanzamento dei pagamenti) una volta superati i test previsti e condivisi all’atto della firma del contratto stesso.</p>
<p style="text-align: justify">LE SPECIFICHE DI FORNITURA e IL COLLAUDO<br />
La domanda a cui si deve rispondere per evitare l’<em>iter </em>del “Prendèn, Brighèn, …” è “Perché non sono curioso?”. Ovvero, ho visto che spesso l’acquisto di un macchinario di varie centinaia di migliaia di lire è fatto molto più superficialmente che quando si cambia l’auto (qui si consultano 10 riviste diverse, si vedono le offerte su internet, si vanno in 5 concessionari diversi, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify">Le specifiche tecniche (integrative al contratto) avranno un indice come sotto indicato<br />
-    Premessa<br />
-    Riferimenti legislativi<br />
-    Progettazione, costruzione e certificazione della macchina<br />
-    La documentazione a corredo della macchina<br />
-    Componentistica della macchina<br />
-    Rumore emesso dalla macchina<br />
-    Collaudo della macchina<br />
-    Check-list di collaudo<br />
<strong><br />
Premessa</strong><br />
Qui sarà da far riferimento al contratto (documento principale) e lo scopo delle specifiche. Ovviamente le specifiche non potranno essere in contrasto con i disposti legislativi e regolamentari, ma potranno indicare clausole suppletive non previste dalla legge e, soprattutto, i riferimenti tecnici (<em>in primis</em> le norme tecniche armonizzate che sono volontarie) per la fabbricazione del macchinario.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Riferimenti legislativi e normativi</strong><br />
I riferimenti sono importanti in quanto riassumono gli obblighi di legge. È sconsigliato dire solo “la macchina dovrà esser marcata CE”, ma si consiglia di entrar nel merito (per quanto possibile) delle direttive di prodotto da applicare, ovvero chiedere al fabbricante la giustificazione formale della loro non applicazione (ad es. per la direttiva PED o ATEX).<br />
L’elenco delle norme tecniche armonizzate poi “desiderate” dal committente sono essenziali per poter poi disporre i controlli e i collaudi, altrimenti con la scusa che tali norme sono di tipo “volontario” il fabbricante potrà trovar mille scuse per non averle applicate.<br />
Si ricorda poi che la direttiva macchine non tratta certi aspetti dell’impatto dei macchinari; uno per tutti i requisiti ambientali (ad es.  scarichi, emissioni, rumore esterno) non sono assoggettati ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (rivolti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori); si dovrà quindi, inserire indicazioni a integrazione di tali requisiti nella specifica tecnica che indicherà le &#8220;prestazioni ecologiche&#8221; del macchinario (o altre ad es. risparmio energetico, antincendio, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Progettazione, costruzione e certificazione della macchina</strong><br />
L’<em>iter </em>di certificazione sarà da esplicitare in modo da riservarsi la richiesta di parti del Fascicolo Tecnico della Costruzione al fabbricante (ad es. per una certificazione di una linea complessa) che normalmente non è tenuto a fornirlo assieme al macchinario.<br />
Dato che comunque per alcuni aspetti peculiari potranno esser “derogate” le norme tecniche di riferimento, allora si consiglia di inserire una clausola del tipo:<br />
<em>Qualora il fabbricante non utilizzi le norme tecniche armonizzate come riferimento progettuale ed esecutivo ai fini della osservanza del requisito essenziale di sicurezza e di salute a cui si riferiscono, oppure non sono presenti norme tecniche a tale scopo, è necessario produrre alla Committenza relazioni scritte e valutazioni comprovanti il livello di sicurezza equivalente raggiunto. La Committenza si riserva di accettare tali soluzioni e di dare il benestare per il prosieguo della progettazione/fabbricazione della macchina/impianto.<br />
</em><br />
<strong>La documentazione a corredo della macchina</strong><br />
Spesso l’organizzazione aziendale prevede la distribuzione su files dei documenti o un numero di copie elevato degli stessi (ad es. per conoscenza del RSPP, dell’ufficio di manutenzione, della produzione, ecc.).<br />
In tal senso si consiglia di inserire delle clausole specifiche sul numero di manuali e la fornitura dello stesso su supporto informativo e ricordare la traduzione in lingua italiana della documentazione.<br />
Si consiglia poi di elencare (onde evitare malintesi o mancanze documentali importanti) per bene gli schemi richiesti, ad es.:<br />
-    Schemi degli impianti elettrici (circuiti di comando, di controllo e di potenza, di illuminazione) ed elenco dei componenti sostituibili<br />
-    Indicazioni sui SIL, PL o Categorie dei circuiti facenti funzioni di sicurezza<br />
-    Schemi degli impianti pneumatici ed elenco dei componenti sostituibili<br />
-    Schemi degli impianti oleoidraulici ed elenco dei componenti sostituibili<br />
-    Schemi degli impianti di adduzione dei combustibili<br />
-    Schemi degli impianti del vapore<br />
-    Documenti tecnici significativi degli apparecchi di subfornitura<br />
-    Software<br />
-    Schede di sicurezza dei prodotti e sostanze utilizzate dalla macchina<br />
-    Classificazione delle zone pericolose ai fini dell’esplosione – Direttiva Atex<br />
-    &#8230; altre misure <em>ad hoc</em> (campi elettromagnetici, rumore esterno, &#8230;)</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Componentistica della macchina</strong><br />
Qui potranno esser previsti le marche e i componenti preferiti dal committente, onde evitare di aver un magazzino di manutenzione con troppe marche e modelli e ottimizzare anche i costi di gestione successivi.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Rumore emesso dalla macchina</strong><br />
Il requisito di sicurezza per le macchine relativo al rumore non impone un livello massimo, e spesso, ci si ritrova ad aver fatto molte azioni di miglioramento nei luoghi di lavoro per mitigare il rischio rumore, ma poi arriva un macchinario nuovo rumoroso e questo &#8220;rovina tutto&#8221;.<br />
Si consiglia quindi di prevedere una clausola tipo<br />
<em>La macchina dovrà essere progettata, realizzata ed installata in modo da contenere il rumore emesso al livello minimo concretamente attuabile e compatibile con le caratteristiche tecniche ed il funzionamento della stessa.<br />
Si dovrà progettare la macchina in modo che, nelle normali condizioni operative di funzionamento, il livello equivalente di rumore emesso sia contenuto entro il limite di:<br />
80 dB(A) – (è da decidere il livello)<br />
Nel caso di superamento di tale limite, il Fornitore dovrà provvedere a prendere accordi specifici con la nostra Azienda.<br />
Qualora il macchinario emetta rumori di tipo impulsivo (di durata inferiore ad 1 secondo), il Fornitore dovrà concordare con la Committente le modalità di rilievo e i limiti ammessi, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche armonizzate e dal D.Lgs. 81/08 – titolo VIII.</em></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Collaudo della macchina</strong><br />
Come già indicato la legislazione inerente la sicurezza durante il lavoro non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e presentano “vizi palesi” (pur risultando formalmente marcate CE e provviste di dichiarazione di conformità e di Manuale di Istruzioni per l’Uso).<br />
Per i motivi sopra esposti si raccomanda, nell’acquisto di macchine, di ritenere la marcatura CE una condizione indispensabile ma non sufficiente a garantire la necessaria sicurezza.<br />
A seguito dell’ultimazione della fornitura, in data e luogo da stabilire di comune accordo con il Fornitore, dovranno essere eseguiti i controlli ritenuti necessari ad accertare la regolare esecuzione ed ultimazione della fornitura, nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche del contratto di acquisto.<br />
In caso di mancato superamento del collaudo il Fornitore dovrà porvi rimedio a sue spese e nei termini di tempo concordati.<br />
Effettuati gli interventi di cui sopra verranno ripetuti i controlli di collaudo ritenuti necessari.<br />
Solo con il superamento del collaudo si intenderà accettata la Macchina da parte del committente e si procederà alla liquidazione dell’importo concordato come da contratto per la fornitura.<br />
Sarà necessario chiarire che l’approvazione del Committente non esonera il Fornitore da alcuna responsabilità per inconvenienti che possano verificarsi a causa di una non corretta progettazione, difetti di costruzione e/o funzionamento, oppure per errata interpretazione delle disposizione di legge e normative di buona tecnica vigenti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Check-list di collaudo</strong><br />
La check-list di collaudo è un documento comune a più funzioni aziendali (ad es. manutenzione, RSPP, produzione, ingegneria di produzione) con la filosofia che “due teste son meglio di una” (e in questo caso non vale il detto che “due cuochi rovinano il brodo”, anzi…) in quanto la gestione di una attrezzatura di lavoro è vista diversamente a seconda delle funzioni coinvolte e ognuno potrà dare un contributo importante (sia a livello di collaudo ma anche durante la stesura delle specifiche tecniche di fornitura). Tale documento sarà firmato anche in contraddittorio con il fornitore e conterrà già i requisiti che saranno analizzati all’atto dell’ok finale.<br />
I contenuti saranno sia di tipo documentale che tecnico con degli item di controllo sintetici da fare e ognuno di questi con dei giudizi del tipo:<br />
<em>OK    È verificata la presenza sulla macchina, requisito conforme<br />
mah    Requisito pressoché conforme o da verificare successivamente<br />
NO    Non presente, requisito non ottemperato, da provvedere<br />
NP    Requisito non pertinente</em><br />
(solo quando tutto sarà OK o NP il collaudo sarà positivo).</p>
<p style="text-align: justify">Un esempio di capitoli da svolgere nelle check-list di controllo sono di seguito elencati:<br />
-    Certificazioni CE e istruzioni per l’uso<br />
-    Segnaletica di sicurezza della macchina<br />
-    Protezioni e dispositivi di sicurezza<br />
-    Accessi in quota<br />
-    Comandi e arresti della macchina<br />
-    Equipaggiamenti elettrici/elettronici<br />
-    Servizi ausiliari della macchina<br />
-    Dispositivi di Protezione Personale<br />
-    Igiene del lavoro – agenti chimico, fisici (sostanze, radiazioni, polveri, rumore, vibrazioni, ROA…)<br />
-    Rischio esplosione – ATEX<br />
-    Aspetti di prevenzione incendi<br />
-    Emissioni (in atmosfera, scarichi, in ambiente, …) e tutela ambiente esterno</p>
<p style="text-align: justify">Fatto quindi questo <em>iter </em>avremo filtrato di molto le macchine non conformi che la ns azienda può acquistare ogni giorno vista la libera circolazione delle merci e la loro presunta conformità con la sola marcatura CE.</p>
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		<title>Lettera per macchina nuova CE non conforme</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[RSPP]]></category>

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		<description><![CDATA[Mi chiama un bravo preposto e mi dice: “Ugo, vieni a controllare un trapano nuovo che abbiamo preso&#8230; mi pare sia tutto ok, abbiamo scelto bene, ma dato che ci hai detto che vuoi vedere le varie novità mi sembra giusto che tu sappia dato che sei responsabile della sicurezza”
Io: “sì ok giusto, ma son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi chiama un bravo preposto e mi dice: <em>“Ugo, vieni a controllare un trapano nuovo che abbiamo preso&#8230; mi pare sia tutto ok, abbiamo scelto bene, ma dato che ci hai detto che vuoi vedere le varie novità mi sembra giusto che tu sappia dato che sei responsabile della sicurezza”</em><br />
Io: <em>“sì ok giusto, ma son solo responsabile del servizio dei prevenzione e protezione&#8230; domani passo”</em>.</p>
<p>Vado, vedo&#8230; spiego e poi&#8230; scrivo! (e vado già pesante ma tant&#8217;è&#8230;)<br />
&#8212;</p>
<p><em>Destinatari: xxxx – Datore di lavoro (DDL)<br />
Alla cortese attenzione di xxxx</em></p>
<p><strong>Oggetto: trapano xxxx acquistato nuovo e marcato CE</strong></p>
<p>In data xxx mi recavo presso l’opificio di xxxx (xx) della Vs azienda in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e prendevo visione del trapano in oggetto di nuovo acquisto. Il controllo è stato fatto anche ai sensi dell’art. 70 co. 1 del D.Lgs. 81/08 oltre che ai miei compiti di cui all’art. 33 dello stesso decreto.<br />
Con un esame ordinario a vista ho rilevato le seguenti non conformità gravi in materia antinfortunistica sulla macchina in oggetto:<br />
1.    protezione frontale del mandrino non rispondente al Requisito essenziale di sicurezza (RES) di cui all’allegato I e ai punti 1.3.7 e 1.3.8 (lettera B ultimo trattino) del DPR 459/96 (dal 6 marzo 2010 tale decreto è stato abrogato dal D.Lgs. 17/2010, recepimento italiano della nuova direttiva macchine – riferimenti RES Allegato I punto 1.3.7 e 1.3.8.2 ultimo trattino) e in particolare alla norma tecnica armonizzata EN 12717 prospetto 2, punto 1.1.1 che prevede quanto segue<br />
<em>1.1.1 Ripari<br />
Il/i riparo/i deve/devono schermare il naso del mandrino, il portamandrino/porta-attrezzo e l&#8217;attrezzo da taglio per impedire l&#8217;accesso almeno dalla parte frontale e da entrambi i lati quando il mandrino/la punta è nella posizione normale di riposo (vedere figura A.6).</em><br />
NdR: la figura è un esempio, ma il concetto di riparare lateralmente il mandrino/porta mandrino e porta attrezzo è chiaro nel disposto normativo</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-270" src="http://ugofonzar.postilla.it/files/2010/04/09-2010-1trapanook.jpg" alt="09 2010 1trapanook Lettera per macchina nuova CE non conforme" width="600" height="448" title="Lettera per macchina nuova CE non conforme" /></p>
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<p><img class="alignleft size-full wp-image-272" src="http://ugofonzar.postilla.it/files/2010/04/09-2010-2trapanonc.jpg" alt="09 2010 2trapanonc Lettera per macchina nuova CE non conforme" width="352" height="500" title="Lettera per macchina nuova CE non conforme" /></p>
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<p>2.    protezione superiore dotata di fermo meccanico chiuso grazie al funzionamento dell’asta della protezione e coperchio già incastrato (le guarnizioni coperchio superiore sono in cattivo stato)<br />
3.    assenza di morsa di trattenimento pezzi (non è da considerarsi un optional)<br />
4.    equipaggiamento elettrico non rispondente al RES 1.2.1 (coincide per il DPR 459/96 e il D.Lgs. 17/2010) in quanto non affidabile e in categoria 1 come previsto dalla norma tecnica succitata e di cui si riporta una slide dell’ISPESL presentata a un recente convegno che spiega il perché non risulta conforme un cotal equipaggiamento.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-273" src="http://ugofonzar.postilla.it/files/2010/04/09-2010-3slideispesl.jpg" alt="09 2010 3slideispesl Lettera per macchina nuova CE non conforme" width="600" height="449" title="Lettera per macchina nuova CE non conforme" /></p>
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<p>L’ultimo punto è particolarmente grave “e non recuperabile” con un semplice intervento di sostituzione da parte del venditore/fabbricante.</p>
<p>Senza procedere oltre (ad es. esame della documentazione della macchina in quanto non si tratta di aspetti formali) si giudica non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e se ne diffida l’uso ai lavoratori da subito – la macchina non può funzionare.</p>
<p>Si ricorda che le sanzioni a carico del fabbricante sono contenute:<br />
-    nell’art. 15 del D.Lgs. 17/2010 (sanzioni di natura amministrativa)<br />
-    nell’art. 7 del D.Lgs. 17/2010 (clausola di salvaguardia e di ritiro dal mercato a carico del fabbricante)<br />
-    nell’art. 23 del D.Lgs. 81/08 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro – Nota: tale articolo è applicabile anche al venditore del bene)<br />
-    oltre alla potenziale violazione dell’art. 517 del Codice Penale<br />
-    quest’ultima inquadrabile anche come reato presupposto del D.Lgs. 231/01 in materia di delitti contro l’industria ed il commercio</p>
<p>Ovviamente ci si attende una lunga diatriba con il fabbricante che vorrà (correttamente) giustificare il suo operato che ad oggi risulta in modo evidente non conforme ai disposti sopra citati, con il risultato che l’utilizzatore non potrà usare il trapano fino alla risoluzione della diatriba.<br />
Onde evitare ciò si consiglia quindi di restituire immediatamente il macchinario al venditore richiedendo evidenza delle azioni che il fabbricante metterà in campo presso gli enti di controllo del mercato (Ministeri competenti onde evitare che altri modelli con le stesse violazioni di legge vengano venduti e circolino sul territorio dell’Unione Europea) o le controdeduzioni del fabbricante stesso a seguito della presente (più per spirito di confronto che per dar speranze di adeguatezza del macchinario).<br />
Si consiglia a tal fine di inoltrare in maniera integrale la presente al venditore onde chiarire la posizione dell’acquirente e di farsi sostituire il trapano acquistato con uno “a norma” in modo da poter ottemperare la compravendita e poter eseguire le lavorazioni necessarie al prosieguo dell’attività produttiva. Ci si rende disponibili per un esame preliminare di schede tecniche onde evitare ulteriori disguidi all’utilizzatore e al venditore.</p>
<p>A disposizione per spiegazioni sulla presente<br />
porgo distinti saluti.<br />
Ing. Ugo Fonzar<br />
Il &#8220;Vostro RSPP&#8221;</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Più correttamente avrei dovuto dire al mio datore di lavoro:<br />
1 – blocca il trapano e non farlo funzionare mettendolo fuori servizio<br />
2 – chiama l’usl che faccia un sequestro e segnali al ministero la non conformità (magari poi ci danno anche una prescrizione a noi ex “758” &#8230; ma non dovrebbe accadere)<br />
3 – compra un altro trapano<br />
4 – attendi la fine della controversia del trapano non conforme conservandolo in un angolo del capannone per x anni (con x che tende generalmente all’infinito)<br />
5 - chiedi i danni se abbiamo ragione noi (tra x+y anni arriveranno i soldi&#8230; forse)</p>
<p>ma non l’ho fatto&#8230;<br />
che avreste fatto Voi?</p>
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		<item>
		<title>Vendita di macchine contraffatte: rapporto tra D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 231/01</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Impianti e attrezzature]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<category><![CDATA[prodotti sicuri]]></category>

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		<description><![CDATA[Ad una recente conferenza sulla nuova direttiva macchine, un componente (avvocato) di un importante OdV di una grossa azienda che fabbrica prodotti, durante la pausa, mi ha fatto una domanda a bruciapelo: &#8220;Ma secondo Lei costruire macchine non in conformità alla direttiva macchine è un reato-presupposto da 231? Tipo un prodotto contraffatto?&#8221;. Direi che è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ad una recente conferenza sulla nuova direttiva macchine, un componente (avvocato) di un importante OdV di una grossa azienda che fabbrica prodotti, durante la pausa, mi ha fatto una domanda a bruciapelo: &#8220;Ma secondo Lei costruire macchine non in conformità alla direttiva macchine è un reato-presupposto da 231? Tipo un prodotto contraffatto?&#8221;. Direi che è una di quelle domande che ti fanno rimanere con la bocca aperta e ho pensato &#8220;cavolo, se questa è vera, allora è veramente grossa&#8221;&#8230; devo aver balbettato qualcosa e poi mi son messo a vedere il 231 e il Codice Penale agli articoli che citava l&#8217;avvocato&#8230; ho promesso che ci pensavo ed eccomi qui <img src='http://ugofonzar.postilla.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' title="Vendita di macchine contraffatte: rapporto tra D.Lgs. 17/2010 e D.Lgs. 231/01" /> </p>
<p style="text-align: justify">La riflessione è stata molto facile (e mi permetto di metterla a disposizione di chi vorrà discuterne) quando poi ho letto l&#8217;interessante articolo di Giulio Benedetti (Magistrato) pubblicato su ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro n. 4/2010 di cui riporto un brano.</p>
<p style="text-align: justify"><em>Laddove le macchine o le quasi-macchine <strong>vengano vendute come sicure contrariamente al vero, attesa l’assenza della certificazione che attesti la loro conformita` ai tipi ammessi dalle norme UNI, CEI o dalle norme EN armonizzate europee</strong> o in quanto sprovvisti della marcatura CE, quando prevista, e` configurabile nei confronti del venditore la fattispecie penale della frode in commercio, prevista e punita dall’art. 515 c.p. con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2065 e con la pubblicazione della sentenza di condanna. Tale reato punisce l’<strong>attivita` commerciale truffaldina di chi dolosamente consegni all’acquirente una cosa diversa per origine, provenienza, qualita` o quantita` diversa da quella dichiarata o pattuita</strong>. Qualora i prodotti riportanti la certificazione attestante, contrariamente al vero o comunque in maniera fraudolenta, ai tipi ammessi dalle norme UNI, CEI o dalle norme EN armonizzate europee o in quanto sprovvisti della marcatura CE, quando prevista, siano stati inseriti, al fine di trarne un ingiusto profitto, in contratti di appalto pubblici italiani o europei, in tutti tali casi sono configurabili astrattamente i reati di concussione, corruzione o frode in danno dello Stato, i quali non sono solo puniti penalmente (artt. 320, 317, 640-bis c.p.) con sanzioni severe per i rei persone fisiche, ma anche (ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) con sanzioni amministrative per le persone giuridiche assai afflittive</em>&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">Direi di lasciar stare macchine prive di marcatura CE (che ogni tanto si vedono in giro) in quanto &#8220;palesemente fuori legge&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Mi vorrei concentrare al caso di <strong>una macchina marcata CE e &#8220;dichiarata sicura&#8221; (o meglio rispondente alla Direttiva Macchine) <span style="text-decoration: underline">ma tale affermazione non è vera</span></strong>. Da tecnico (e non da legale) mi iniziano a tremare le gambe e credo che anche ai fabbricanti tale tremore sia ancora più evidente (penso si possano superare accelerazioni dei 25 m/s^2 con malattia professionale garantita dopo poco tempo d&#8217;esposizione), e mi viene da domandare:</p>
<p style="text-align: justify">- quanti fabbricanti marcano CE e redigono la dichiarazione CE di conformità senza costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione?</p>
<p style="text-align: justify">- quanti fabbricanti immettono sul mercato macchine non complemente rispondenti alle norme tecniche o ai Requisiti essenziali di Sicurezza della Direttiva Macchine e sanno di farlo in quanto <em>&#8220;sennò non vendiamo e i nostri concorrenti vendono loro al cliente al posto nostro&#8221;</em></p>
<p style="text-align: justify">che sono domande sempliciotte, ma che esemplificano i <strong>fabbricanti che dolosamente immettono sul mercato una macchina non conforme</strong> (e non sono pochi, credetemi).</p>
<p style="text-align: justify">Forse si salvano quelli che <strong>colposamente</strong> pensano di aver fatto bene le loro macchine, ma non han fatto tutto tutto&#8230; ma in questo caso si parla di colpa e non di dolo.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fugofonzar.postilla.it%2F2010%2F04%2F16%2Fvendita-di-macchine-contraffatte-rapporto-tra-dlgs-172010-e-dlgs-23101%2F&amp;linkname=Vendita%20di%20macchine%20contraffatte%3A%20rapporto%20tra%20D.Lgs.%2017%2F2010%20e%20D.Lgs.%20231%2F01"><img src="http://ugofonzar.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Immissione sul mercato e messa in servizio con il D.Lgs. 17/2010</title>
		<link>http://ugofonzar.postilla.it/2010/03/25/immissione-sul-mercato-e-messa-in-servizio-con-il-dlgs-172010/</link>
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		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ugo Fonzar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Macchine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ugofonzar.postilla.it/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Cosa cambia dal DPR 459/96 al D.Lgs. 17/2010 in Italia riguardo le modifiche costruttive sulle macchine dopo il D.Lgs. 17/2010?
Una mattina ti svegli e ti sembra di aver sognato qualcosa di clamoroso, ma poi la mattinata passa rapida, spedita, con mille contatti e richieste. Guidi per un po’ e ancora c’è una vocina che ti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Cosa cambia dal DPR 459/96 al D.Lgs. 17/2010 in Italia riguardo le modifiche costruttive sulle macchine dopo il D.Lgs. 17/2010?</p>
<p style="text-align: justify">Una mattina ti svegli e ti sembra di aver sognato qualcosa di clamoroso, ma poi la mattinata passa rapida, spedita, con mille contatti e richieste. Guidi per un po’ e ancora c’è una vocina che ti dice<br />
“ma non ti sei accorto?”<br />
e io “ma di cosa?”<br />
“della nuova direttiva macchine… prova a unire un po’ i puntini, furbone”<br />
e di lì il flash (tipo un innesco da ATEX con un MIE elevato nel cervello)<br />
azzzzzz…</p>
<p style="text-align: justify">L’immissione sul mercato e la messa in servizio! Son cambiate! Il DPR 459/96 aveva un “altresì” e una lettera b) che facevano sì che:<br />
- in caso di modifiche extra-straordinaria manutenzione (modifiche sostanziali)<br />
- in caso di variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore<br />
imponevano a chi eseguiva tali modifiche (in generale al costruttore = leggi oggi fabbricante = il datore di lavoro che le modifica in tal senso) l’iter CE grazie alla seconda parte delle definizioni di cui sopra, combinate all’art. 4 co. 7 del DPR 459/96.</p>
<p style="text-align: justify">L’iter CE è in pratica questo: <a href="http://ugofonzar.postilla.it/2009/06/11/iter-ce-macchina/">http://ugofonzar.postilla.it/2009/06/11/iter-ce-macchina/</a> (NB: sono cambiati i riferimenti di legge ma in sostanza è quello lì l’iter previsto).</p>
<p style="text-align: justify">È da tener per buona sempre la seguente massima: <strong>COLUI che effettua una MODIFICA diventa giuridicamente il FABBRICANTE, assumendone ogni OBBLIGO e RESPONSABILITA’ per la sua quota parte e la COMPATIBILITÀ con il resto del macchinario.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quindi, a parte un obbligatorio apprfondimento giuridico, consiglio vivamente di entrar nel merito delle modifiche, tenendo per buona la filosofia del punto 3 delle famose e felici <em>Linee guida (naz.) del 09/10/1997 - Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome - Linee guida e modalità operative per l&#8217;applicazione del D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del D.P.R. 459/96. Regolamento di attuazione della direttiva &#8220;macchine&#8221;</em> che spiegavano quando doveva intendersi l’attivazione dell’iter CE o meno a seconda di esempi di modifiche.</p>
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