4 novembre 2016
Mi firmano i consulenti esterni la dichiarazione CE di conformità – puntata 2
E io gli dico: “hai due minuti? mettiti a sedere che ti spiego (ora che ho letto meglio un po’ tutto)”
E lui: “ok, ti ascolto”
E io: “C’è IL FABBRICANTE che è definito dalla direttiva macchine come (tolgo le parti non di interesse)
persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina …, ed è responsabile della conformità della macchina … ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina … oggetto del presente decreto legislativo;
e ti faccio una prima domanda:
quindi il fabbricante è il CONSULENTE ESTERNO, giusto?
ma loro hanno progettato o realizzato la macchina?
no di sicuro
infatti dalle linee guida della direttiva macchine leggo
§79 Chi è il fabbricante?
Un fabbricante può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un individuo o un’entità come una società o un’associazione. Il processo di progettazione e costruzione di macchine o quasi-macchine può comportare la partecipazione di diversi individui o società, ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante, della conformità delle macchine o delle quasi- macchine con la direttiva.
Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione. In alcuni casi il fabbricante può progettare e realizzare la macchina direttamente. In altri casi, la progettazione e la costruzione delle macchine possono essere parzialmente o totalmente demandate ad altri soggetti (fornitori o subappaltatori). Tuttavia, il soggetto che si assume la responsabilità giuridica della conformità delle macchine o quasi-macchine ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio, deve garantire un controllo sufficiente dell’opera dei propri fornitori o subappaltatori e possedere le informazioni necessarie per assolvere a tutti i suoi obblighi ai sensi della direttiva, come specificati nell’articolo 5 – cfr. §105: commenti sull’articolo 5, paragrafo 3.
Un soggetto che realizza un insieme di macchine è considerato il fabbricante dell’insieme – cfr. §38: commenti sull’articolo 2, lettera a). Di norma gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da diversi fabbricanti; tuttavia, un solo soggetto si dovrà assumere la responsabilità della conformità dell’insieme nel suo complesso. Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più delle unità costitutive dell’insieme, da un’impresa in appalto o dall’utilizzatore. Se un utilizzatore fabbrica un insieme di macchine per uso personale, è considerato il fabbricante dell’insieme – cfr. §80 di seguito.
Altra ipotesi: IL CONSULENTE ESTERNO non è il fabbricante e allora diviene (su mandato del fabbricante già stabilito in UE) il suo mandatario che è definito come:
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo
vado nelle linee guida della direttiva macchine e leggo
§84 Possibilità di nominare un mandatario
Gli obblighi relativi all’immissione sul mercato e alla messa in servizio delle macchine e all’immissione sul mercato delle quasi-macchine sono a carico del fabbricante o del suo mandatario. La possibilità di nominare un mandatario nell’UE è data ai fabbricanti di macchine o quasi-macchine, che siano o meno stabiliti nell’UE, per facilitare l’adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva. Il mandatario deve ricevere mandato scritto dal fabbricante che specifichi espressamente quali degli adempimenti di cui all’articolo 5 gli sono affidati. Il ruolo del mandatario non va pertanto confuso con quello dell’agente commerciale o del distributore.
§85 Compiti del mandatario
Un fabbricante può conferire un mandato a un mandatario per l’assolvimento, in toto o in parte, degli obblighi di cui all’articolo 5.
Nel caso delle macchine, i compiti affidati dal fabbricante al mandatario possono includere: accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE – cfr. da §103 a §105: commenti sull’articolo 5.
E io: “se tu leggi bene, hai una offerta per stabilire un conferimento di mandatario per firmare la dichiarazione di conformità”
E lui: “sì infatti, è giusto no?”
E io: “fatti furbo! Tu pensi di scaricare su di lui la responsabilità, invece gli dai mandato solo per firmare la dichiarazione di conformità, come se a te facesse male la mano per tener su la penna, ma ci sono altri obblighi MOLTO PIU’ IMPORTANTI, di cui al §85, che andrei a lui conferire. Infatti, metterei nel mandato del mandatario tutti gli obblighi possibili, ad es.:
– accertarsi che la macchina soddisfi i relativi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
– assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico,
– fornire le istruzioni per l’uso,
– effettuare la necessaria valutazione di conformità,
– redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina (ok c’è),
– nonché apporre la marcatura CE
e poi vediamo se accetta”
E lui: “&$%£/%(“%£(çç@@”
Morale: ma pensate veramente di trovare qualcuno che per € 5.000,00 si assume tutta la responsabilità di un macchinario anche complesso?
Nota commerciale: se volete, ve la firmo io la dichiarazione di conformità come mandatario … e per € 4.900,00
Scritto il 29-11-2017 alle ore 12:32
Verrebbe da pensare che la firma sulla Dichiarazione di conformità sottintende l’adempimento di tutte le attività che invece sono state scorporate per la rev. 1 del mandato.
Scritto il 29-11-2017 alle ore 13:25
esatto
è una falsa attesa infatti