5 febbraio 2016
Formaldeide: ma siamo tutti esposti?
A partire dal 1° gennaio 2016 la formaldeide (FA) è classificata tra i Cancerogeni 1B.
Da qui la necessità di procedere alla valutazione del rischio cancerogeno (non “solo chimico”) e si veda a tal proposito Igiene & Sicurezza del Lavoro 8-9/2015.
Molte lavorazioni comportano però risultati delle analisi ambientali con concentrazioni molto basse. Ci si chiede se, visto che la FA è ubiquitaria come inquinante, si sia sempre esposti a rischio per la salute, alla luce di tale nuova classificazione, ovvero, sia possibile definire un livello al di sotto del quale si possa pensare di non essere esposti al rischio (considerando quindi i lavoratori esposti come la popolazione “civile”, senza cioè un rischio aggiuntivo generato dal lavoro). Assumendo una posizione cautelativa, senza analizzare in modo approfondito quelle che ad oggi sono le risultanze nella letteratura scientifica, c’è il rischio che la risposta sia IN PRESENZA DI FA, SI E’ SEMPRE ESPOSTI A RISCHIO PER LA SALUTE e, di conseguenza, è obbligatoria la sorveglianza sanitaria e l’istituzione del registro degli esposti (saranno da iscrivervi tutti?).
Inquinamento potenziale da FA dei mobili negli uffici (vale anche per uso civile).
Con la Circolare n° 57 del 22/6/1983 (poi con il decreto 10.10.2008), il Ministero della Sanità si è posto già da tempo la problematica legata al sospetto potere cancerogeno di questa sostanza, sia per quel che riguarda gli ambienti di lavoro che l’esposizione indoor dovuta, soprattutto, ai mobili nuovi. Infatti i pannelli a base di legno e i manufatti con essi realizzati, sia semilavorati che prodotti finiti, contenenti formaldeide, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell’aria dell’ambiente di prova (norme UNI EN 717-1 e 2 e UNI EN 13986) supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3). Le misure di sicurezza in questo caso, oltre all’acquisto di prodotti certificati in tal senso, prevedono comunque l’aerazione periodica dei locali (soprattutto con mobili nuovi). Qualora poi vi siano lamentele (o dubbi validi?) da parte dei lavoratori circa l’eventuale rilevamento dell’odore di formaldeide (es. presenza di soggetti ipersensibili, o sospetti casi di asma, disturbi respiratori, ecc.) si potrà eseguire una analisi ambientale come indicato più sotto (si assume che i livelli di formaldeide non possano che calare nel tempo).
La posizione dell’OMS si può leggere qui: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/123062/AQG2ndEd_5_8Formaldehyde.pdf
ed è molto chiara su una cosa (pag. 20):
“Guidelines
The lowest concentration that has been associated with nose and throat irritation in humans after short-term exposure is 0.1 mg/m3, although some individuals can sense the presence of formaldehyde at lower concentrations.
To prevent significant sensory irritation in the general population, an air quality guideline value of 0.1 mg/m3 as a 30-minute average is recommended. Since this is over one order of magnitude lower than a presumed threshold for cytotoxic damage to the nasal mucosa, this guideline value represents an exposure level at which there is a negligible risk of upper respiratory tract cancer in humans.”
Data l’autorevolezza della fonte e vista l’argomentazione su esposta, esposizioni al di sotto dei valori raccomandati dalla OMS possono essere tranquillamente considerate come “non esposizioni” e considerate (ad oggi) come esposizioni ammissibili per la popolazione in genere.
Recentemente, lo SCOEL in materia di esposizione alla formaldeide https://circabc.europa.eu/sd/a/d44aedf4-8e61-47b4-96c6-91a6ff3139f7/2015-11-16v11%20REC-125%20Formaldehyde%20stage%2040.20.pdf e http://www.confindustriabergamo.it/comunicazioni/news?id=17105
vuole determinare un limite ufficiale per l’esposizione professionale e propone
“Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Formaldehyde
8-hour TWA: 0.3 ppm (0.369 mg/m3)
STEL: 0.6 ppm (0.738 mg/m3)
Additional categorisation: SCOEL carcinogen group C (genotoxic carcinogen with a mode-of action based threshold)”
Infatti anche nel documento dello SCOEL viene indicato che (pag. 48)
“A plethora of arguments suggests that FA concentrations below 1 or 2 ppm would not increase the risk of cancer in the nose or any other tissue, or affect FA homeostasis within epithelial cells (Swenberg et al., 2013)”
Si ricorda che la classificazione SCOEL “carcinogen group C” è contenuta nei seguenti gruppi:
A) Non-threshold genotoxic carcinogens; for low-dose assessment of risk, the linear non-threshold (LNT) model appears appropriate. For these chemicals, regulations (risk management) may be based on the ALARA principle (“as low as reasonably achievable”), technical feasibility, and other socio-political considerations.
B) Genotoxic carcinogens, for which the existence of a threshold cannot be sufficiently supported at present. In these cases, the LNT model may be used as a default assumption, based on the scientific uncertainty.
C) Genotoxic carcinogens with a practical threshold, as supported by studies on mechanisms and/or toxicokinetics; health-based exposure limits may be based on an established NOAEL (no observed adverse effect level).
D) Non-genotoxic carcinogens and non-DNA-reactive carcinogens; for these compounds a true (“perfect”) threshold is associated with a clearly founded NOAEL
Al di sotto di tali valori indicati per i lavoratori non si dovrebbero aver aumento di rischio di tumore al naso.
Questo, quando accettato e pubblicato dalla letteratura in materia (ad oggi).
C’è ulteriormente poi un parere della ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo / regione Lombardia https://dl.dropboxusercontent.com/u/5488808/Docs/2016/Formaldeide_parere_HPG23%20ASL%20Bergamo.pdf - parere che da una serie di indicazioni chiare in materia e in pratica si possono sintetizzare come segue.
Si definiscono due soglie che delimitano tre aree:
– una a 0,1 mg/mc (dall’OMS) per la popolazione, sotto la quale non si considera l’esposizione a rischio e, quindi, non c’è rischio cancerogeno di natura occupazionale;
– una sopra i 0,369 mg/mc (che è quella del SCOEL ultima proposta) al di sopra della quale i lavoratori sono considerati esposti e con rischio per la salute
– quella intermedia dove i lavoratori sono da considerarsi “temporaneamente esposti” e si dovrà provvedere all’esecuzione di una serie di analisi ambientali per valutare l’effettivo superamento del limite di SCOEL (consiglierei di far riferimento alla UNI EN 689 per decidere modalità e periodicità dei campionamenti)
Quindi la sequenza “in pratica” in azienda potrà essere la seguente:
1. valutazione della possibilità di sostituire la formaldeide o prodotti che la contegono/rilasciano con altra sostanza/preparato meno pericoloso (art. 235 del Dlgs 81/2008 e smi)
se ciò non fosse possibile (e sarà il caso di spiegare i limiti tecnologici che hanno impedito tale sostituzione, oppure i test fatti che han dato esito negativo alla sostituzione) allora si dovrà procedere come segue.
L’aggiornamento della valutazione del rischio cancerogeno per esposizione da FA (art. 236) conterrà:
2. tutte le considerazioni riguardanti le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e la loro frequenza, i quantitativi prodotti ovvero utilizzati, l’effettuazione di misure in ambiente di lavoro e/o personali (eventualmente reiterate se i valori sono tra quelli dell’OMS e dello SCOEL per validare i livello di concentrazione effettivo), e si dovrà tener conto della capacità della FA di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione allo stato di aggregazione / degradazione, tenendo conto di tutti i possibili modi di esposizione, anche accidentali
Il documento (da aggiornare in occasione di modifiche del processo produttivo significative e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettua) dovrà indicare in particolare le attività lavorative che comportano la presenza della formaldeide e i motivi per la quale si impiega, i suoi quantitativi prodotti o utilizzati o presenti come impurità o sottoprodotti, il numero di lavoratori esposto o potenzialmente esposti, il grado di esposizione, le misure preventive / protettive e il tipo di DPI utilizzati, le indagini svolte per la sostituzione di cui al punto 1 del presente elenco
3. la predisposizione degli interventi tecnici (art. 237) (ad es. lavorazioni in sistema chiuso, aspirazioni generali e localizzate, gestione delle temperature di processo, limitazione quantitativi, misure ambientali con metodi di campionatura, aerazione/ventilazione locali e processi produttivi, pulizia periodica dei locali / attrezzature e impianti, trasporto e conservazione in condizioni di sicurezza, la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni di sicurezza utilizzando contenitori ermetici ed etichettati in modo chiaro / netto e visibile, presenza di servizi igienici, indumenti protettivi controllati / custoditi e puliti, esposizione del segnale di divieto di assumere cibi / bevande, ecc.), organizzativi (ad es. limitazione persionale esposto, limitazione esposizione nel tempo, separazione aree di lavoro, esposizione segnaletica di sicurezza, gestione dei rilasci accidentali / degradazioni o di anomalie / incidenti anche non prevsiti con procedure di emergenza, protegge in modo specifico personale che presenta rischi elevati – ad es. donne incinta – ecc.), procedurali (ad es. monitoraggio periodici dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva, uso dei DPI, gestione della esposizione non prevedibile ad es. in caso di incidente / con comunicazione all’organo di vigilanza di tali eventi, per operazioni lavorative particolari ad es. manutenzione le misure di sicurezza adottate) che riducano il livello d’esposizione;
4. l’informazione e formazione dei lavoratori (art. 239): prima che siano adibiti alle attività lavorative con tali rischi, ogni volta che si verificano cambiamenti nelle lavorazioni che influiscono sulla natura e grado del rischio, e tale informazione e formazione va ripetuta periodicamente (la formazione / informazione dovrà contenere ad es. il tipo a la natura della presenza della formaldeide, le precauzioni per evitare l’esposizione, le misure igieniche da osservare, la gestione degli indumenti di lavoro e dei DPI / DPC, in caso di indicenti cosa fare);
5. la sorveglianza sanitaria (art. 242): obbligatoria per i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute, istituendo e aggiornando una cartella sanitaria e di rischio; in base a tali visite sono da adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori in base alle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati; qualora dagli accertamenti sanitari fosse imputata una anomalia tra i lavoratori a parità di esposizione il datore di lavoro, informato dal medico competente, eseguirà una nuova valutazione del rischio, misurerà la concentrazione della formaldeide o l’esposizione alla stesssa al fine di verificare l’efficacia delle misure adottate; il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e ne consegna copia al lavoratore stesso
6. e la costituzione finale del registro degli esposti: (art. 243) i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono iscritti dal datore di lavoro in un registro degli esposti.
Qualora le analisi ambientali siano sotto ai livelli del OMS e:
– le lavorazioni siano controllate (ad es. rilascio accidentale da degradazione di FA e monitoraggio ad es. temperatura e/o ventilazione / ciclo chiuso), cioè sono stati analizzati per bene i processi e non ci possono essere “sorprese” (non sono tali ad es. lavorazioni del tipo della FA applicata per uso industriale, disinfettanti che la contengano, fissativi tissutali, situazioni di combustione dove può generarsi, fumo di sigaretta non controllato o ammesso)
– ci sia un parere positivo e avvallo del medico competente ai fini di un suo giudizio sui rischi per la salute dei lavoratori
– siano stati consultati gli RLS
allora si potrà affermare che i lavoratori non sono esposti al rischio cancerogeno per FA (e quindi non c’è nenache la necessit di attivazione del registro degli esposti).
La fascia “grigia” tra i livelli dell’OMS e dello SCOEL sarà una area di dubbio dove si potrebbero aprire contenzioni medico legali ampi (dire che sono “temporanemante esposti” porta a discussioni ampie sul contributo del lavoro all’eventuale malattia). Si ritiene che dove siano presenti lavorazioni con uso di FA si consideri ancora in modo cautelativo a rischio i lavoratori, fermo restando eventuali monitoraggi con periodicità “serrata” come da UNI EN 689 che potrebbero validare la “non esposizione”.
Ringrazio per il confronto un sacco di gente, molto più brava di me, ai quali ho rotto le scatole in queste settimane. Ne cito cinque che hanno avuto pazienza di sentirmi: Carlo, Andrea, Andrea, Patrizia, Corrado, Paolo.
Scritto il 22-2-2016 alle ore 08:45
Ugo, dicci la verità…. ti sei sniffato un po’ di FA
GRAZIE molto interessante
Ciao
Scritto il 22-2-2016 alle ore 13:33
alberto e te la sniffi anche tu ogni giorno
a parte gli scherzi, qui l’orientamento è quello che siamo tutti esposti fino a emissione di una legge o qualcosa del genere
nonostante le evidenze scientifiche
della serie, pariamoci il c… che non è mai sbagliato
tanto paga pantalòn
e se tale legge tarda ad arrivare
tanto appunto chissenefrega
paga pantalòn…
Scritto il 18-3-2016 alle ore 11:09
L’articolo e molto interessante e mi trova concorde in tutto.
Nella pratica l’ho applicato in questo modo: ho un’azienda cliente che esegue lavorazioni su porte (in sostanza lavori di foratura per inserire le cerniere e la serratura). Le porte contengono pannelli in MDF ma l’azienda che li produce mi dichiara (ovviamente) che sono E1 ai sensi della Norma EN 120, quindi come scritto giustamente in questo articolo, la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell’aria dell’ambiente di prova no supera il valore di 0,1 ppm.
Nella mia valutazione ho scritto che, visto che i lavoratori della mia azienda eseguono solo lavori di foratura su pannelli che massimo possono generare una concentrazione di formaldeide pari a 0,1 pmm, quindi il valore per la popolazione, inferiore al valore definito dallo SCOEL, si esclude la necessità di determinazione analitica della formaldeide (campionamenti) e si dichiarano i lavoratori non esposti in quanto soggetti ad un’esposizione a formaldeide equiparabile a quella della popolazione.
Un ispettore dello SPAL non ha però gradito la mia interpretazione (forse semplicistica) e mi ha prescritto la determinazione analitica della formaldeide. che ne pensate?
Grazie
Saluti
Scritto il 18-3-2016 alle ore 14:40
penso che troveremo sempre un funzionario che sanzionerà
anche se molti A LIVELLO PERSONALE sono d’accordo su quanto scritto
Io sono d’accordo con te e su quanto hai scritto
Ma non conta tanto, anzi nulla
in quanto IN BUONA SOSTANZA, manca una indicazione di LEGGE … tutto lì
(ricorda un po’, anche se siamo in ambiti diversi e molto più INCERTI, i famosi 20 Ohm della resistenza di terra del 547…)