3 marzo 2015
Chiamiamola INTIL e non INAIL prego (o in subordine INEPRL)
Hallo Mr Boss
Hallo italian RSPP, how are with “spaghetti e mantolino” – ha ha (= risata a denti bianchi grandi e sguiata, da padrone del mondo)
Ok ok (= sorriso tirato… mica sono Fantozzi)
Mr Boss, You know INAIL?
Oh yeah, I know… why you see me with that eyes? What you want to tell me?
Oh, only a little story that you cannot immagine
Ok italian RSPP, tell me, no problem – ha ha
You know INAIL – (da ora in poi passo all’italiano, ma immaginate il dialogo in inglese con l’italian RSPP che parla inglese con un accento italiano) Pago una assicurazione: si chiama premio assicurativo.
Oh yeah
Sul lavoro c’è l’INAIL che ogni datore di lavoro è tenuto a pagare per i propri lavoratori.
Oh yeah, of course – ha ha
Come in ogni assicurazione ci sono i premi che sono commisurati al tipo di rischio (un datore di lavoro di un muratore paga di più di un datore di lavoro di un impiegato, ovviamente), e in base all’andamento degli ultimi tre anni l’INAIL calcola il bonus-malus da applicare al premio (con uno zoccolo di premio minimo).
Oh yeah, of course – ha ha
Ho un sinistro: se ci sono gli estremi, l’assicurazione, fermo restando la franchigia, mi rimborsa il danno.
Oh yeah, of course – ha ha
Però nei casi più gravi, rimborsa il lavoratore e poi chiede i soldi a noi indietro. Ad es. un lavoratore perde un braccio, viene rimborsato con 100.000 euro e poi l’INAIL glieli da, ma li chiede a noi come azienda. Quando una assicurazione mi chiede i soldi indietro, vuol dire che fa una azione di regresso o di surroga (1).
Eh? (= sorriso spento, dubbio in faccia). Perché dovrebbe farlo?
Io cambio assicurazione – ha (= mezza risata in quanto pensa che sia la soluzione = povero illuso)
No non si può, è obbligatoria per legge e ci sono state sentenze che hanno stabilito che va bene così (2). L’unica soluzione è avere un’altra assicurazione che copra l’INAIL.
No, non ti credo.
Si ti giuro.
Ok parli male l’inglese.
No lo parlo bene!
Ma no, dai – grunt (= inizia a incupirsi, e quando si incupisce un tipo simile…)
Solo che qui siamo in Italia (sembra sia così anche in Francia e Germania) e se lei Mr Boss è un investitore straniero è meglio che Lei lo sappia bene…
Ah, poi non Le racconto come da voi, nel Vs country, un infortunio non è considerato tale e da noi sì. Se facciamo i confronti tra stabilimenti italiani / stranieri sembra che da noi ci sia una valanga di infortuni e da Voi niente… siamo capaci anche noi (come fate voi) a un ns operaio che oggi si è rotto una gamba, domani dirgli che può venire in ufficio a lavorare come alternativa e conteggiare 0 gg di assenza di infortunio come fate Voi.
Oh, italian RSPP … always bad news!
E se ne va senza salutare, si volta e si mette il cappello da cow boy in testa, accendendosi il suo sigaro puzzolente.
Se non si può cambiare la legge, almeno cambiate la sigla: da Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro a Istituto Nazionale Tasse Infortuni sul Lavoro. Quindi da INAIL a INTIL!
Ok faccio un altro tentativo, in subordine al posto di “Tasse” potete usare “Ente Previdenziale e di Regresso” e quindi chiamatela INEPRL (pronunciare in modo sonoro la sillaba “PRL”).
Ovviamente altre idee circolano tra gli addetti ai lavori del tipo
a) “ma se è un ente previdenziale, almeno un minimo di integrazione alla pensione per tutti può starci…”
b) “ma visto il bilancio in attivo e gli avanzi http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_143544.pdf … mica che possono rivedere un po’ i tassi e rendere un po’ più equi i prelievi almeno per chi va bene?”
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Subcapitolo al post – COSA HO VISTO CHIEDERE ALL’INAIL ALLE AZIENDE E COSA PASSA NELLE CONFERENZE
A
Per un caso di morte da tumore (caso molto triste) chiedere all’ultima azienda in cui era dipendente il lavoratore una cifra di regresso di 250.000 euro, solo che la causa era scientificamente da attribuire all’azienda precedente – la giustificazione dei funzionari INAIL è stata “ah, sì, è vero, ma l’azienda che c’era prima non c’è più…”
B
Per un caso di infortunio di 7 giorni chiedere 800 euro per istituzione della pratica e diffida a far transizioni tra datore di lavoro e lavoratore, adducendo la motivazione del tipo “visto la colpa del datore di lavoro”, senza accertarsi di come è avvenuto effettivamente l’infortunio, ma solo (probabilmente) con la descrizione della denuncia di infortunio.
C
Per un infortunio su un macchinario, chiedere al fabbricante 30.000 euro di risarcimento – come se fosse colpa dello stesso, una mancata formazione del lavoratore…
D
Ai convegni funzionari hanno affermato: “Cari lavoratori, c’è crisi, ma non preoccupatevi, fate pure domanda di malattia professionale… se non va in porto la prima volta, provateci ancora, prima o poi la cosa passa”. Tanto pagano le aziende…
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(1) L’INAIL mi fa una azione di regresso o di surroga, che significa?
È una azione di rivalsa: “azione di regresso” quando essa sarà rivolta dall’INAIL nei confronti sia del datore di lavoro e degli altri soggetti a lui direttamente collegati, sia ad altri soggetti che hanno contribuito al verificarsi dell’evento dannoso; “azione di surroga” quando essa sarà esercitata contro tutti gli altri soggetti, non compresi tra quelli di cui sopra.
Bon la sostanza è che ti chiede i soldi indietro che ha dato … altroché Assicurazione.
L’azione di regresso avviene con i seguenti due presupposti:
l’evento infortunistico è procedibile d’ufficio (ad es. dalle lesioni gravi in su, e per tutte le violazioni in materia di sicurezza che ad es. nel D.Lgs. 81/08 sono di tipo contravvenzionale, punite con l’arresto o l’ammenda)
l’indennizzabilità dell’infortunio o della malattia da parte dell’INAIL e la conseguente erogazione di prestazioni
Alla fine o che si sia attivato un procedimento penale o no, c’è il procedimento d’ufficio da parte dell’INAIL dell’azione di regresso, con la possibilità di costituirsi parte civile (art. 61 del Decreto legislativo n. 81/2008).
L’azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti del datore di lavoro si estende automaticamente nei confronti dei soggetti responsabili civili dell’infortunio sul lavoro che il datore di lavoro abbia chiamato in causa, quali soggetti responsabili di un comune obbligo di sicurezza gravante su ciascuno di essi, anche se per diverso ruolo professionale, e perciò direttamente responsabili dell’infortunio sul lavoro e dei conseguenti obblighi patrimoniali nei confronti dell’istituto assicuratore; tutto ciò a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (Corte di Cassazione nr. 8136/08 e nr. 6212/08). Non è finita: l’azione di regresso veniva esperita in passato solo nei confronti del datore di lavoro e dei preposti; dopo la sentenza a S.U. della Cassazione del 16.4.1997 nr. 3288, si è giunti a ricomprendere in tale azione anche l’amministratore, il direttore tecnico e i colleghi di lavoro. Se poi parliamo di appalti, somministrazione di lavoro, distacco, ecc. si applica ugualmente ai vari datori di lavoro.
Ok capito… disastro… ma se la condotta del lavoratore comporta un concorso di colpa? Il datore di lavoro esclusivo responsabile dell’infortunio, senza poter invocare il concorso di colpa del lavoratore (Cass. N. 6235/2001, Cass. N. 6993/1998, Cass. N. 9002/2000).
Ok capito… ma l’onere della prova?
Il lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno differenziale deve, quindi, dimostrare: l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, la sussistenza del danno e il nesso causale fra la prestazione e l’infortunio occorsogli; al datore spetta provare che il danno è dipeso da una causa non imputabile a lui e che sono state predisposte tutte le misure di sicurezza per evitare il danno (Cass. 14.4.2008 nr. 9817). Vale tale principio verso la azione di regresso INAIL:“la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale, perchè il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 c.c., sull’inadempimento delle obbligazioni; da ciò discende che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio sul lavoro, o l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno, ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.
Ok… ma quando va tutto in prescrizione/decadenza?
Decade dopo 3 anni, a partire dalla data che il giudice penale dovesse pronunciare una decisione di non doversi procedere per prescrizione, per amnistia, per estinzione del reato per morte del reo o qualunque altra causa di non doversi procedere, senza entrare nel merito dei fatti.
Si prescrive dopo 3 anni qualunque sia la sua decisione finale del giudice penale, quando entra nel merito dei fatti ai fini dell’accertamento della eventuale responsabilità degli imputati (la prescrizione è suscettibile di interruzione).
(2) L’INAIL è un monopolio: garantito dalla Corte di Giustizia Europea (sez. 5^ – 22.1.2002 – proc. C -218.00). Infatti l’INAIL ha una attività di natura previdenziale e non tipicamente assicurativa come le altre assicurazioni che sono di fatto delle imprese. Quindi se ha natura previdenziale non è una assicurazione e garantisce automaticamente al verificarsi dell’evento, a prescindere dai contributi versati all’Istituto dai loro datori di lavoro, indipendentemente dai risultati finanziari della gestione assicurativa, per cui non c’è correlazione tra costi e prestazioni, che invece contraddistingue ogni assicurazione privata gestita da imprese. Inoltre la Corte ha ritenuto che solo l’iscrizione obbligatoria alla gestione assicurativa dell’INAIL può garantire l’equilibrio finanziario dell’Istituto ed il principio solidaristico che è alla base dell’assicurazione sociale. La Corte Costituzionale precedentemente ha affermato che (sentenze nr. 350/97, nr. 74/81 e nr. 134/71) l’INAIL paga le prestazioni “agendo in regresso contro i datori di lavoro che siano dalla legge ritenuti responsabili dell’infortunio occorso al lavoratore”, per cui “il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile soltanto se il suo comportamento non è penalmente sanzionabile
Tratto dal documento
L’azione di regresso dell’INAIL e la tutela dei lavoratori.
(Avv. Giovanni De Luca – Avvocatura INAIL)
http://www.osservatoriosicurezzalavoro.it/convegni/azione-di-regresso-dell_inail/
del quale documento avrei qualcosa da ridire soprattutto sulla parte “della colpa del lavoratore” che non conclude analizzando per bene l’art. 41 del codice penale al comma che recita “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”, ovvero che qualora il lavoratore ha fatto veramente qualcosa di abnormale e fuori dalle sue mansioni, violando tutte le regole aziendali e le norme di sicurezza (c’è un art. 20 nel D.Lgs. 81/08 a tal proposito) ha la sola responsabilità dell’evento (ok ok è raro, ma ogni tanto capita).
PS: se qualche funzionario INAIL mi / ci spiega meglio il tutto sarebbe ancora più chiaro agli imprenditori cosa li attende…
Scritto il 3-3-2015 alle ore 20:02
[…] Ok ok (= sorriso tirato… mica sono Fantozzi) Mr Boss, You know INAIL? continua qui […]
Scritto il 3-3-2015 alle ore 21:21
bella storiella e bella disquisizione…. complimenti…. ci sarebbe da scrivere un libro sulla CASTA dell’INAIL
a cominciare dai contributi per investimenti in sicurezza…..una vera e propria lotteria, nella quale hai 3 secondi di tempo per pescare il biglietto vincente altrimenti sei fuori ..Che vergogna!
Scritto il 3-3-2015 alle ore 23:12
grazie Antonio – condivido i 3 secondi… robe dell’altro mondo… (almeno fosse con banda larga…)
Scritto il 3-3-2015 alle ore 23:19
Aggiungo anche : “INAIL riconosce infortunio sul lavoro ad un operaio che, in mensa, si taglia una mano aprendo una scatoletta di tonno”, ma ne avrei molti altri da raccontare, visti in tanti anni di lavoro …
Scritto il 4-3-2015 alle ore 08:38
Carlo, in mensa si va con guanti antitaglio di categoria 4
Scritto il 4-3-2015 alle ore 10:03
Devo essere sincero non sono del tutto d’accordo con quanto scrivi (e dunque su diverse cose sono d’accordo).
Per evitare di spaccare il capello in 4 (la virtuosa scienza della tetrapiloctomia) facendo troppi distinguo, la faccenda del diritto di regresso non è mica cosa così strana.
Anzi, guarda bene il contratto della tua RC Auto… Potresti scoprire che l’assicurazione si riserva il diritto di rivalsa qualora, per esempio, tu abbia commesso un reato penale (come nel caso dell’assicurazione sugli infortuni) o fossi in stato di ebbrezza o la macchina non fosse revisionata.
Ti aggiungo anche che in Germania, dove esiste l’assicurazione obbligatoria, in caso di infortunio determinato da forti responsabilità del datore di lavoro, l’ente assicurativo si tira proprio indietro e tocca al datore di lavoro risarcire l’infortunato.
In Francia, che mi risulti, invece c’è, come in Italia, il diritto di regresso.
Insomma, non è che siamo proprio soli nell’universo.
Tuttavia non c’è dubbio che le cose potrebbero e dovrebbero funzionare meglio
Scritto il 4-3-2015 alle ore 10:43
grazie Andrea
una domanda, che significa “forti responsabilità del datore di lavoro” – mi viene in testa concetto di colpa generica che abbiamo in Italia … forse si dovrebbe partire da lì per poi far il paragone con la RC auto dove hai citato violazioni con colpa specifica – inoltre la colpa deve essere PRIMA accertata e NON DATA PER SCONTATA – altro aspetto di cui INAIL mi pare se ne freghi…
Scritto il 4-3-2015 alle ore 11:14
Non so farti paragoni tra il concetto giuridico di responsabilità tedesco con il nostro.
Era solo per dire che, comunque, non è che in tutti gli altri paesi le cose sono completamente differenti che da noi.
Che intendi con l’affermazione che L’INAIL dà per scontata la colpa?
Scritto il 4-3-2015 alle ore 14:47
Dai tempi di Pannella che propose nel 2000 un referendum per l’abolizione del monopolio INAIL (anche nel 2011 l’Istituto Bruno Leoni ne chiese l’abrogazione)di tempo per riflettere sulla materia ne è passato e, capisco dalle riflessioni del dr. Fonzar che se qualcosa è cambiato è cambiato in peggio. Dal mio piccolo osservatorio (ospedale pubblico) ho sempre trovato curioso che il ns Pronto Soccorso (ns medici) certificassero ai ns dipendenti infortuni sul lavoro senza minimamente preoccuparsi dell’evento in sè, reputando sufficente che i fatti fossero accaduti durante l’rario di lavoro, sicchè mettere un motorino nel cavalletto e procurarsi un distorsione viene certificato come infortunio in itinere, scivolare lungo una gradinata mentre si va in mensa altrettanto. Poco importa al medico del PS se la certificazione consente quindi di evitare la visita fiscale, di non aver trattenute nella busta paga come per la malattia e via così. Poi magari si scopre che l’INAIL ovviamente non lo riconosce come infortunio sul lavoro, ma dopo, e anzi al datore di lavoro non dice mail perchè non lo riconosce ritenendo che l’unico interessato sia il lavoratore in quanto titolare del diritto di fare ricorso.
Scritto il 4-3-2015 alle ore 16:45
@Andrea
Che intendi con l’affermazione che L’INAIL dà per scontata la colpa?
Che le azioni di regresso avvengono senza attendere giudizi di alcun tipo = responsabilità oggettiva
Mentre se sono ubriaco fradicio e sto guidando l’auto e la mia assicurazione non mi paga, il fatto di essere ubriaco-patocco lo certifica magari la stradale e il primo soccorso…
@Bartolo
grazie del contributo – certo è che ci sono delle conseguenze importanti – vedi anche il mio post qui http://ugofonzar.postilla.it/2009/07/10/infortunio-da-stress-lavoro-correlato/ per il quale sono stato anche minacciato (dall’interessato?)
Scritto il 4-3-2015 alle ore 16:50
Quando noi riceviamo le richieste di rivalsa da INAIL, rispondiamo che nessuno ha ancora accertato la nostra responsabilità, e quindi non paghiamo. Fino ad ora ha funzionato, e non ci hanno mai fatto causa ….
Scritto il 4-3-2015 alle ore 16:56
@Carlo: buona idea – PRIMA LEZIONE IMPARATA
Scritto il 4-3-2015 alle ore 17:33
Però attenzione eh, perché le cose non funzionano esattamente come dici tu.
Il processo penale e il processo civile sono due cose separate che seguono due binari paralleli tra loro.
Il giudice civile (che è quello che decide sulla faccenda del regresso) determina lui, in piena autonomia se essa è lecita o meno.
Mica è l’INAIL, come dici tu, che lo decide. Sarebbe il far west…
Il giudice civile, in due parole (e mi perdonino i giuristi), deve limitarsi ad accertare se l’infortunio è stato determinato o meno da un illecito qualificabile come “reato” (cioè da roba che dà luogo a conseguenze di tipo penale).
Sono talmente tanto separati i due procedimenti penale e civile che un’eventuale riconoscimento al risarcimento in giudizio civile non può essere portato in sede penale dicendo: «avete visto? ho ragione».
Così come ti puoi ritrovare il datore di lavoro sul quale è stata esercitata l’azione di regresso ma che il giudice penale ha riconosciuto non responsabile.
Scritto il 4-3-2015 alle ore 23:45
lo so andrea hai ragione
ma
“Alla fine o che si sia attivato un procedimento penale o no, c’è il procedimento d’ufficio da parte dell’INAIL dell’azione di regresso, con la possibilità di costituirsi parte civile (art. 61 del Decreto legislativo n. 81/2008)”
ovvero “intanto ti chiedo i soldi” poi mi costituisco parte civile
questa cosa per me è ingiusta… ma è solo la mia opinione
Scritto il 5-3-2015 alle ore 11:08
Ugo, scusa ancora, ma stai facendo confusione.
L’azione di regresso è parte di un procedimento civile e avviene con le modalità che ti ho già detto. Infatti è per quello che il PM con l’art. 61 del D.Lgs. n. 81/2008 dà notizia dell’avvio del procedimento penale all’INAIL. L’ente, così, viene a conoscenza del procedimento e ne avvia anche, se ritiene, uno civile per esercitare l’azione di regresso.
Costituirsi parte civile, invece, è un’altra cosa. In questo caso, la cosa avviene nel processo penale (io, se subisco un danno, anziché avviare un processo civile, decido di sottopormi al giudizio del giudice penale che sta giudicando il mio caso e lo faccio come “parte civile”).
In questo caso, ci vuole la condanna penale (ovviamente), ma quelle di cui tu finora hai parlato sono “azioni di regresso” (l’art. 61, infatti, distingue questa e la parte civile).
Come parte civile, si entra a far parte della vicenda processuale penale vera e propria (si viene chiamati a testimoniare, per esempio), ma lo scopo è quello del processo penale, non civile (il cui scopo è il risarcimento).
Quindi, anche se nella sostanza l’INAIL alla fine chiede i soldi, lo fa nel procedimento civile (azione di regresso) e non ha bisogno né di costituirsi parte civile, né di aspettare la sentenza di condanna penale.
Questo è quanto.
Poi ovviamente si può discutere che le cose così non siano giuste e alcune perplessità le sollevo pure io, ma sono di ordine minore a quelle che rilevi tu, laddove ritieni che quella dell’INAIL sia un’estorsione bella e buona.
L’azione di regresso ha, nelle intenzioni, anche funzione di deterrenza: datore di lavoro, io garantisco che se il tuo lavoratori subisce un infortunio, otterrà rendite e risarcimenti, ma sappi che se la colpa è tua, mi devi ridare i soldi.
Ribadisco: piaccia o meno, è questo il ragionamento che fanno anche le assicurazioni private. Tu dici: «Eh, sì, ma devo guidare in stato di ubriachezza conclamata perché mi venga esercitata un’azione di regresso dalla mia assicurazione RCA».
E io ti rispondo: «Eh, sì, ma devi anche aver commesso un reato penale perché ti venga esercitata l’azione di regresso dell’INAIL»
E tu, a tua volta: «Eh, sì, ma il reato penale non è stato seguito da condanna penale (o non lo è stato ancora…)»
E io, a mia volta: «Eh, sì, ma c’è comunque un giudice a cui è stato rimesso il giudizio in sede civile, non è l’INAIL che lo fa di prepotenza».
E allora tu….
Ovviamente ti voglio bene senza diritto di esercitare azione di regresso
Scritto il 5-3-2015 alle ore 11:14
Ci tengo a precisare, perché non mi sembra di essere stato chiaro sul punto (ho messo un “anziché” nel mio precedente commento, ma è bene ribadire la cosa) che “azione di regresso” e “costituzione parte civile” sono alternative tra loro (vedi cos’è successo con la sentenza Eternit).
Adesso spero che la cosa sia un po’ più chiara e ti aiuti a fare luce su quello che succede realmente.
Scritto il 6-3-2015 alle ore 21:14
pubblico questa interessate lettera sempre sul tema “rapporto imprese-INAIL”
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5488808/Docs/2015/ASPETTI%20DI%20INTERESSE%20IMPREND.con%20intestaz.firmate%20Presid..pdf
Scritto il 6-3-2015 alle ore 21:16
rimetto il link scusate
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5488808/Docs/2015/ASPETTI%20DI%20INTERESSE%20IMPREND%20con%20intestaz%20firmate%20Presid.pdf
Scritto il 6-3-2015 alle ore 21:22
[…] visto anche poi la discussione qui […]
Scritto il 13-3-2015 alle ore 13:17
Buongiorno,
seguo con interesse i post del dott. Fonzar perchè partono dal vissuto reale (e Dio sa quanto c’è bisogno di tornare alla realtà).
Detto questo mi sembra che si perda di vista il fatto che l’infortunio colpisce chi lo subisce, il lavoratore alle dipendenze del datore di lavoro, pertanto l’assicurato da INAIL è il lavoratore, non il datore di lavoro.
O sbaglio?
Scritto il 13-3-2015 alle ore 13:30
Forse sarebbe meglio che le discussioni di tipo legale le facessero gli Avvocati e non gli Ingegneri …. Ognuno deve fare (bene) il suo lavoro !!
Scritto il 13-3-2015 alle ore 13:48
Se INAIL risarcisce il lavoratore infortunato, l’unico modo per tutelarsi da parte del datore di lavoro è applicare in maniera effettiva e documentata le norme di salute e sicurezza sul lavoro e cercare una assicurazione che copra in caso di rivalsa da parte di INAIL.
Ovviamente tale assicurazione pretenderà di verificare in maniera assai stringente il rispetto delle norme di SSL prima di sottoscrivere il contratto o, più verosimilmente, prima di pagare.
La tutela della salute e il rischio di impresa mi credo siano che siano due cose abbastanza distinte, al momento.
Scritto il 13-3-2015 alle ore 18:34
Ciao Franco
che il lavoratore debba esser risarcito e tutelato sia dall’INAIL che dalle obbligazioni del datore di lavoro non è in discussione
che l’INAIL senza processi si affretti a chiedere i soldi al datore di lavoro (forse gli esempi che ho fatto non sono chiari, forse se non Vi è capitato non si capiscono…) è la cosa che ritengo sia ingiusta
salutoni
Scritto il 26-4-2015 alle ore 09:11
….mi è capitato in prima persona quando ero amministratore di una società. Al ricevimento dell’atto di messa in mora ebbi un malore. All’epoca erano centinaia di milioni di Lire. Per fortuna la procura archiviò il tutto ma per alcuni anni non me la passai bene.
A ripensarci oggi, da consulente e formatore e della sicurezza, non ci trovo nulla di strano, forse è giuridicamente complesso da capire ma assolutamente coerente all’ordinamento. Al contrario penso che, almeno nella zona dove opero, l’Inail e la procura non svolgono accertamenti approfonditi e la maggior parte delle pratiche si chiudono in gloria….tanto paga pantalone e la sicurezza e optional…
Scritto il 27-4-2015 alle ore 18:47
“All’epoca erano centinaia di milioni di Lire. Per fortuna la procura archiviò il tutto ma per alcuni anni non me la passai bene”
infatti è la sensazione delle persone per bene
e non di quelli che se ne fregano del problema
“Inail e la procura non svolgono accertamenti approfonditi”
mah, dalle mie parti invece fila tutto via come un missile… due itaGlie e due velocità? Forse sì, ma questo è colpa degli UOMINI (e donne) e non delle leggi
comunque la ricetta è: NON PAGARE FINO A SENTENZA
Scritto il 28-4-2015 alle ore 04:33
Dalle discussioni utilissime con l’ing. Rotella faccio un’altra segnalazione
http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/35105
«La giurisprudenza (per tutte, v. Cass., Sez. Lav., n. 10167 del 29.09.1991), ha affermato che l’I.N.A.I.L., che agisce in regresso, può chiedere che a tale accertamento proceda “incidenter tantum” il giudice civile. Infatti, a seguito del venir meno della pregiudiziale penale, al principio della prevalenza del giudicato penale sul giudizio civile si è sostituito il principio della autonomia delle giurisdizioni, che ha comportato il venir meno dell’identificazione fra accertamento della responsabilità penale e sentenza di condanna, e la possibilità che la responsabilità penale del datore di lavoro sia accertata, oltre che in sede penale, anche in sede civile».
Dunque se c’è una sentenza penale di condanna, il problema non si pone: la prova è certa e l’INAIL fa azione di regresso (anche con patteggiamento o decreto penale di condanna diretto).
Ma se non c’è, l’INAIL in sede civile può procedere con il giudice civile il quale valuta in pratica se l’imputato (ddl) è colpevole o no. Da lì la ragione all’INAIL o al ddl
Scritto il 23-6-2015 alle ore 22:50
Buongiorno Ing. Fonzar,
effettivamente, come dice il sig. Carlo “Forse sarebbe meglio che le discussioni di tipo legale le facessero gli Avvocati e non gli Ingegneri…”. Ad ognuno il suo mestiere (anche se l’ing. Rotella chiarisce molto bene lo stato dell’arte relativamente alle azioni di rivalsa dell’Inail).
Sono l’autore della relazione sull’azione di regresso Inail resa in occasione del Convegno da Lei citato. Un collega mi ha segnalato il Suo Blog, così ho curiosato tra i molti commenti. Sia il titolo dell’argomento (chiamamolo INTIL e non INAIL..) sia i molti commenti degli ospiti del blog, proprio per la scarsa conoscenza delle prassi operative dell’Inail, dei concetti fondamentali del diritto e della giurisprudenza, contengono gravi inesattezze (perdonabili, proprio perché provengono da non giuristi e addetti ai lavori).
Scrivo come conoscitore della materia e come semplice lavoratore; così, senza usare la mail istituzionale, chiedo di poter dire la mia, con linguaggio il meno giuridichese possibile, rifacendomi a ciò che l’ing. Rotella ha espresso molto chiaramente sull’azione di regresso e sul ruolo dell’INAIL.
Le mie relazioni che vengono pubblicate in occasione dei convegni nei quali vengo chiamato come relatore certamente non possono approfondire tutti gli argomenti trattati. Il tempo a disposizione per ciascun relatore è sempre contenuto, per cui mi trovo spesso costretto- come del resto fanno gli altri relatori – a tracciare i contenuti essenziali di ogni singolo argomento. Questo per replicare al Suo commento, quando dice che la mia relazione (sulla quale avrebbe da ridire, come scrive, pur non essendo un giurista) sarebbe incompleta in alcuni punti. Dunque, posso chiarire, se vuole, le parti della relazione su cui ha perplessità.
Innanzitutto, le leggi che disciplinano l’INAIL e le sue azioni non sono frutto di autonome iniziative dell’Istituto, visto e considerato che le leggi le fa il Parlamento e le sentenze le fanno i Giudici.
L’INAIL applica le leggi e agisce secondo la giurisprudenza tracciata nel corso degli anni, seguendone i vari orientamenti. Pertanto, nessuno può dire che l’INAIL agisce senza motivi validi.
L’INAIL è un’assicurazione che nasce per tutelare i lavoratori, sempre e comunque, anche se il datore di lavoro non paga i contributi (a differenza delle assicurazioni private). Per il maccanismo che ho illustrato nella mia relazione da Lei citata, le azioni di rivalsa dell’Istituto sono necessarie per tenere in equilibrio i conti. Chi sostiene la tesi che occorre togliere il monopolio all’INAIL (non tutto può essere oggetto di libera concorrenza, questo deve essere chiaro a tutti) a mio avviso non comprende i pericoli a cui va incontro il lavoratore nell’avere a che fare con un’assicurazione privata che agisce il regime di libera concorrenza. Abbiamo tutti avuto a che fare con qualche assicurazione r.c. auto. E’ stato semplice ottenere un indennizzo anche di pochi spiccioli? Tutte le eccezioni sono buone per non pagare o pagare poco. Lei, come tutti quelli che auspicano la fine del monopolio Inail, non immagina minimamente le conseguenze alle quali tutti i lavoratori oggi assicurati con l’INAIL andrebbero incontro.
Certo, visto dalla prospettiva dell’imprenditore-datore di lavoro, sulla quale grava la responsabilità in materia di sicurezza degli ambienti lavorativi, l’INAIL viene visto come un’istituto che non tutela in caso di colpa di terzi, a fronte del pagamento dei premi versati, così perdendo di vista la vera mission dell’Istituto. Peraltro, i datori di lavoro più virtuosi in materia antifortunistica posso ambire ad ottenere premi più bassi.
Se qualcuno si informasse bene sulle prestazioni che l’Istituto eroga in caso di infortunio o malattia professionale (compresa la gratuita fornitura di protesi costosissime e altamente tecnologiche, visto che il centro protesi di Vigorso di Budrio è uno dei migliori al mondo, da tutti riconosciuto) si renderebbe conto che una assicurazione libera non riuscirebbe a garantire tutto quello che un’assicurazione sociale invece oggi garantisce.
L’INAIL paga anche se il lavoratore ha colpa esclusiva ed i contributi non sono stati pagati. Quale assicurazione in regime di libera concorrenza può dare questa sicurezza? Nessuna.
L’azione di rivalsa è un’altra cosa, perché l’Ente agisce contro chi ritiene siano i responsabili del sinistro solo in presenza di certi presupposti.
I presupposti per l’azione di regresso sono bene evidenziati anch’essi nella mia relazione.
L’INAIL può agire indipendentemente da un giudicato penale di condanna, attraverso la speciale azione di regresso. Per cui non capisco cosa significa: “l’Inail agisce senza attendere giudizi di alcun tipo” o “dà per scontata la colpa”.
E’ sempre un giudice che accerta la responsabilità di chi l’INAIL ritiene sia il colpevole dell’infortunio. L’INAIL, come ogni altro soggetto, pubblico o privato, viene condannato alle spese ogni volta che non riesce a dimostrare la colpa del datore di lavoro o degli altri soggetti convenuti in giudizio. Dunque, l’INAIL agisce introducendo una domanda giudiziale assumendosi l’onere di provare il fatto, conscio che la mancata prova avrà per conseguenza l’esborso di spese legali.
Il commento del sig. Carlo (“quando noi riceviamo le richieste di rivalsa da INAIL, rispondiamo che nessuno ha accertato la nostra responsabilità, e quindi non paghiamo. Fino ad ora ha funzionato e non ci hanno mai fatto causa…”) è, dunque, sbagliato. Le richieste di rivalsa devono per forza, secondo anche un ragionamento logico, avvenire in un momento antecedente all’accertamento delle responsabilità da parte del giudice.
Alle diffide di pagamento dell’INAIL è legittimo rispondere contestando le proprie responsabilità, ci mancherebbe. Ovvio che, se tale contestazione è solo strumentale e dilatoria (come la maggior parte delle contestazioni che ho visto in tanti anni di attività come avvocato dell’Istituto), essendo il soggetto ben conscio che l’infortunio si è verificato per sua colpa (perché non si può mentire a sé stessi…), ci si deve attendere l’azione dell’Ente, che agisce quando ritiene che sia in possesso di sufficienti elementi probatori, come i rapporti della ASL intervenute per rilevare l’incidente.
L’INAIL è fatto di persone, naturalmente, ed ogni evento e diverso dall’altro. Non conosco i motivi che hanno portato i miei colleghi a non azionare le rivalse per i fatti accaduti presso l’azienda del sig. Carlo. Nella mia Avvocatura facciamo causa quando riteniamo di avere in mano elementi probatori che inducono a ritenere che vi sia la colpa di terzi nel determinismo dell’infortunio, indipendentemente dalle ragioni addotte da controparte. Poi deciderà il giudice sulle ragioni contrapposte: dell’INAIL o del soggetto convenuto in giudizio.
Per cui, è assolutamente errato e fuori da ogni valido ragionamento logico-giuridico scrivere: “che l’INAIL senza processi si affretti a chiedere i soldi al datore di lavoro (…) è la cosa che ritengo sia ingiusta” (commento ing. Fonzar del 13.3.15). L’INAIL introduce la domanda nel processo. Dunque, non c’è processo senza una iniziale domanda.
Poi, chi scrive che l’INAIL riconosce infortuni sul luogo di lavoro semplicemente sulla base di ciò che è scritto nei certificati del P.S., non conosce le prassi operative dell’Istituto. L’indennizzo avviene dopo un’istruttoria che – nel coinvolgere sia il datore di lavoro (denuncia di infortunio e questionario) che il lavoratore – accerta i fatti e le lesioni. Nulla viene lasciato al caso. Si può certo scoprire, successivamente, che le prove raccolte, che hanno dato luogo all’indennizzo, sono state falsate da comportamenti artificiosi del lavoratore e di altri soggetti complici. In tal caso l’INAIL revoca le prestazioni e richiede ciò che ha indebitamente versato.
Inoltre, non deve per nulla meravigliare il fatto che si indennizzino infortuni capitati in mensa o sui luoghi di lavoro in genere (come taglio del dito con il coltello o scivolamenti…), perché la legge e la giurisprudenza impongono all’INAIL di tutelare ogni lesione occorsa ad un lavoratore per il solo fatto che è sul posto di lavoro. Il solo collegamento con l’attività lavorativa rende l’evento tutelato dall’INAIL. Ovvio che l’Istituto, in assenza di colpe di terzi, indennizza l’infortunato e non agisce il rivalsa.
In ultimo, rispondo al sig. Casu (suo commento del 26.4.15, secondo il quale, nella sua zona, l’Inail e la Procura non svolgono accertamenti approfonditi….) che si definisce consulente e formatore della sicurezza. Proprio per le sue competenze il sig. Casu dovrebbe sapere che l’INAIL si avvale delle indagini che la Procura affida alle competenti Autorità preposte ai rilievi dell’infortunio, perché gli ispettori dell’Istituto possono solo accertare l’esistenza dei requisiti per l’indennizzabilità e non i fatti oggetto delle indagini (di competenza ASL).
Ciò posto, la Sua ricetta “Non pagare fino a sentenza” , caro ing. Fonzar, può rivelarsi velenosa, perché non tiene conto del fatto che l’INAIL può – in determinate condizioni e, comunque, prima di una decisione del giudice – valutare anche proposte di bonario componimento dell’azione di rivalsa, riducendo la pretesa iniziale a fronte di una persistente alea di giudizio. In altri termini, il datore di lavoro che sa che potrebbe avere torto e perdere il contenzioso, può proporre all’Istituto un pagamento inferiore alla rivalsa, a tacitazione di ogni pretesa. Si avvia così una sorta di trattativa con l’INAIL (la transazione è un istituto giuridico che prevede che ognuno rinunci ad una parte delle proprie pretese al fine di comporre bonariamente una lite) che, in certi casi, può portare ad una sostanziale riduzione dell’importo richiesto con l’azione di rivalsa, facendo risparmiare al soggetto ritenuto responsabile somme di denaro non indifferenti. Se l’unica strada che invece Lei suggerisce è quella di attendere la sentenza, il datore di lavoro – se ritenuto responsabile dell’infortunio – verrà sempre condannato all’intera rivalsa, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. Il rischio che il giudice decida in un senso o nell’altro può essere previsto ed evitato proprio in base agli accordi transattivi.
A tal proposito posso dire, per esperienza, che molte rivalse vengono chiuse in via transattiva, proprio perché coloro che vengono convenuti in giudizio dall’INAIL preferiscono non rischiare una condanna piena. Per chi, invece, preferisce attendere la sentenza le statistiche della mia Avvocatura parlano chiaro: la maggior parte è di condanna dei responsabili. Sono molto rare le sentenze che rigettano le domande dell’INAIL, per il semplice fatto che i miei colleghi dell’Avvocatura INAIL agiscono per via giudiziale solo quando hanno in mano elementi probatori validi per ottenere la condanna di coloro che ritengono responsabili di un evento infortunistico.
Posso assicurare, in ogni caso, che non esiste alcuna CASTA Inail, perché all’interno (ma anche all’esterno: vedi Corte dei Conti) vi sono più organismi, con ruoli e responsabilità diversi e con più livelli di controllo.
Spero di aver chiarito alcuni degli aspetti in contestazione.
Cordiali saluti.
Scritto il 24-6-2015 alle ore 10:49
…essendo stato citato non posso esimermi da una risposta di chiarimento, almeno per netiquette. Proprio per le mie competenze ed esperienze dirette in tal senso, conosco molto bene il procedimento e so che -“l’INAIL si avvale delle indagini che la Procura affida alle competenti Autorità preposte ai rilievi dell’infortunio, perché gli ispettori dell’Istituto possono solo accertare l’esistenza dei requisiti per l’indennizzabilità e non i fatti oggetto delle indagini (di competenza ASL)”-.
Il mio commento non voleva essere negativo riguardo allo specifico operato dei funzionari territoriali ma una considerazione generale sul “sistema” che consente, a mio parere, a molti datori di lavoro non in regola con le norme sulla sicurezza di scaricare sulla collettività i costi della loro negligenza.
Scritto il 24-6-2015 alle ore 15:13
Grazie della risposta dott. De Luca
… e va a finire che mi devo prendere una serata per la risposta mia che dovrà esser curata al massimo, visto la sua precisione
preziosissima
io penso di riuscire a risponderLe nei prossimi giorni … ho una partita iva che mi assorbe al 100% e un po’ di obblighi da datore di lavoro da assolvere come priorità
grazie ancora
Scritto il 29-6-2015 alle ore 22:45
Egregio dott. De Luca,
Le rispondo a pezzi in quanto la sua risposta è articolata
Metterò tra ***>
come dice il sig. Carlo Ad ognuno il suo mestiere (anche se l’ing. Rotella chiarisce molto bene lo stato dell’arte relativamente alle azioni di rivalsa dell’Inail).
Scrivo come conoscitore della materia e come semplice lavoratore; così, senza usare la mail istituzionale, chiedo di poter dire la mia, con linguaggio il meno giuridichese possibile.
Questo per replicare al Suo commento, quando dice che la mia relazione (sulla quale avrebbe da ridire, come scrive, pur non essendo un giurista) sarebbe incompleta in alcuni punti. Dunque, posso chiarire, se vuole, le parti della relazione su cui ha perplessità.
Innanzitutto, le leggi che disciplinano l’INAIL e le sue azioni non sono frutto di autonome iniziative dell’Istituto, visto e considerato che le leggi le fa il Parlamento e le sentenze le fanno i Giudici.
L’INAIL è un’assicurazione che nasce per tutelare i lavoratori, sempre e comunque, anche se il datore di lavoro non paga i contributi (a differenza delle assicurazioni private).
… le azioni di rivalsa dell’Istituto sono necessarie per tenere in equilibrio i conti
Chi sostiene la tesi che occorre togliere il monopolio all’INAIL (non tutto può essere oggetto di libera concorrenza …
… l’INAIL viene visto come un’istituto che non tutela in caso di colpa di terzi, a fronte del pagamento dei premi versati, così perdendo di vista la vera mission dell’Istituto.
Peraltro, i datori di lavoro più virtuosi in materia antifortunistica posso ambire ad ottenere premi più bassi.
… la gratuita fornitura di protesi costosissime e altamente tecnologiche, visto che il centro protesi di Vigorso di Budrio è uno dei migliori al mondo, da tutti riconosciuto…
L’INAIL paga anche se il lavoratore ha colpa esclusiva ed i contributi non sono stati pagati. Quale assicurazione in regime di libera concorrenza può dare questa sicurezza? Nessuna.
L’azione di rivalsa è un’altra cosa, perché l’Ente agisce contro chi ritiene siano i responsabili del sinistro solo in presenza di certi presupposti … Ovvio che, se tale contestazione è solo strumentale e dilatoria (come la maggior parte delle contestazioni che ho visto in tanti anni di attività come avvocato dell’Istituto), essendo il soggetto ben conscio che l’infortunio si è verificato per sua colpa (perché non si può mentire a sé stessi…)…
… Inoltre, non deve per nulla meravigliare il fatto che si indennizzino infortuni capitati in mensa o sui luoghi di lavoro in genere (come taglio del dito con il coltello o scivolamenti…), perché la legge e la giurisprudenza impongono all’INAIL di tutelare ogni lesione occorsa ad un lavoratore per il solo fatto che è sul posto di lavoro. Il solo collegamento con l’attività lavorativa rende l’evento tutelato dall’INAIL.
Ovvio che l’Istituto, in assenza di colpe di terzi, indennizza l’infortunato e non agisce il rivalsa.
Ciò posto, la Sua ricetta “Non pagare fino a sentenza”, caro ing. Fonzar, può rivelarsi velenosa, perché non tiene conto del fatto che l’INAIL può – in determinate condizioni e, comunque, prima di una decisione del giudice – valutare anche proposte di bonario componimento dell’azione di rivalsa, riducendo la pretesa iniziale a fronte di una persistente alea di giudizio.
… le statistiche della mia Avvocatura parlano chiaro: la maggior parte è di condanna dei responsabili. Sono molto rare le sentenze che rigettano le domande dell’INAIL, per il semplice fatto che i miei colleghi dell’Avvocatura INAIL agiscono per via giudiziale solo quando hanno in mano elementi probatori validi per ottenere la condanna di coloro che ritengono responsabili di un evento infortunistico…
Posso assicurare, in ogni caso, che non esiste alcuna CASTA Inail, perché all’interno (ma anche all’esterno: vedi Corte dei Conti) vi sono più organismi, con ruoli e responsabilità diversi e con più livelli di controllo.
Spero di aver chiarito alcuni degli aspetti in contestazione.
<***
Sì, certo. Io però rimango del mio parere contadinesco: l’INAIL non è una assicurazione, ma un ente previdenziale e se vogliamo (in modo meno rispettoso) una tassa sugli infortuni: è un ente a favore dei lavoratori in primis, ok bene, anzi benissimo, ma “in secundis”? (non ho fatto latino, mi scusi). Rimango poi del parere che le azioni di regresso dell’INAIL, fatti due conti e rimodulati i bonus-malus, le potremmo anche togliere (con una analisi costi-benefici anche pubblica – magari una ricerca / simulazione in tal senso sarebbe auspicabile, così potrei forse anche cambiare idea).
La ringrazio molto della sua risposta e spero di rileggerla presto (anche non obbligatoriamente qui, se non ritiene opportuno). Tenga presente che era un mio recondito desiderio un confronto come questo (anche se informale).
Cordiali saluti
Scritto il 29-6-2015 alle ore 22:46
mi scuso con i lettori – ma le citazioni ***> non sono state chiuse con un altrettanto simbolo di chiusura per ragioni probabilmente legate al codice html
spero sia leggibile la mia risposta
Scritto il 29-6-2015 alle ore 22:48
il tutto è più leggibile qui
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5488808/Docs/2015/risposta-fonzar.pdf
mi scuso anche con il dott. De Luca
Scritto il 29-6-2015 alle ore 22:58
[…] Una discussione spero interessate qui […]
Scritto il 30-6-2015 alle ore 10:38
Interessante, spero che la discussione prosegua.
Avrei alcune cose da dire ad entrambi, ma non voglio aggiungere carne al fuoco acceso dalla risposta di Ugo.
All’Avv. De Luca, però, vorrei dire che ci sarebbe da discutere sulla questione dell’assicurazione privata… Quantomeno perché, se Ugo si lamenta dell’azione di rivalsa, io invece potrei portare un caso (di cui mi sto occupando in questo momento) nel quale l’INAIL, da brava compagnia assicuratrice, si rifiuta di riconoscere una malattia professionale non tabellata.
Insomma, non è che tiene molto il discorso che vedrebbe l’INAIL agire al di fuori dei propri interessi e nell’esclusivo interesse dei suoi assicurati.
Come diceva giustamente l’Avv. De Luca, l’INAIL è fatta di persone che possono sbagliare; ma la stessa cosa vale per qualunque compagnia assicuratrice.
Vorrei concludere dicendo che, se il principio è corretto, la sua applicazione lascia spesso a desiderare.
Scritto il 1-7-2015 alle ore 21:24
Per quanto riguarda l’INAIL, la Corte dei Conti ha evidenziato che, nonostante il calo del 5% delle entrate contributive, il 2013 si è concluso con un avanzo finanziario pari a 745 milioni di euro e con un avanzo patrimoniale di 5.267 milioni di euro.
Diciamo che come “assicurazione” funziona molto bene….
Scritto il 2-7-2015 alle ore 00:43
Purtroppo non saprei cosa dire in più rispetto a quello che ho scritto. L’INAIL è un ente previdenziale assicurativo, su questo non ci sono dubbi. Poi ognuno è libero di autoconvincersi che quello che scrive è giusto. Lungi da me dal polemizzare (perché da ogni discussione nascono spunti interessanti da coltivare) con chi ha opinioni diverse. Non tutto però è opinabile, anche se c’è chi sostiene che 2+2 non fa quattro. Tuttavia, rispetto sempre le opinioni altrui, anche se, come si suol dire, non le condivido. Qualcuno di voi vede l’INAIL come il soggetto inquisitore, che persegue il povero datore di lavoro o il responsabile della sicurezza accusati di aver provocato un infortunio o una malattia professionale. Ovvio che abbia dell’astio verso quella che chiama “tassa”, invece che premio assicurativo (concetto più complesso che certo non appartiene al mondo delle tasse). Se qualcuno, piuttosto, si mettesse nei panni del lavoratore vedrebbe l’Istituto in altra prospettiva. D’altronde, chi paga con entusiasmo le tasse? Nessuno. Se però nessuno pagasse quello che invece è giusto pagare, cosa ne sarebbe dell’ordinamento della comunità? Il premio che viene pagato all’INAIL garantisce sia il datore di lavoro che il lavoratore. Non c’è un primo o un secondo. In caso di evento, il datore di lavoro è esonerato dal corrispondere al lavoratore il danno subìto (l’Ente paga al posto suo, in virtù del premio pagato), mentre il lavoratore è sicuro che prenderà ciò che gli spetta. Se la colpa è del datore di lavoro si agisce in rivalsa, altrimenti l’INAIL paga il lavoratore e basta. Piuttosto, il datore di lavoro o chi per lui, dovrebbe impegnarsi sempre per non far accadere gli infortuni, perché se accadono significa che qualcosa nel sistema sicurezza non ha funzionato. Vogliamo che la condotta illecita di colui che riveste una posizione di garanzia rimanga senza conseguenze? Vogliamo veramente questo? Ovvio che non sarà colpa di nessuno se il lavoratore si è infortunato per aver compiuto una azione imprevedibile che esorbita anche dall’attività lavorativa. Il meccanismo non è complicato. Il bilancio è costituito, come sappiamo, da un attivo e da un passivo. Nell’attivo inseriamo i premi dei datori di lavoro. Nel passivo tutti gli esborsi che vengono fuori per pagare le centinaia di migliaia di infortuni (e anche malattie professionali) che accadono ogni anno. Somme che vengono erogate in automatico al verificarsi dell’evento, anche in presenza di colpa del lavoratore e anche se i premi non sono stati pagati. Nessuna assicurazione in libera concorrenza riuscirebbe a garantire questo sistema sociale. Se questo non lo si vuol comprendere, pazienza. L’Ente può tenere in equilibrio i conti senza chiedere aiuti allo Stato solo comportandosi come sta facendo da decenni. L’avanzo patrimoniale dell’INAIL serve a garantire le uscite future, costituendo una riserva necessaria per le rendite vitalizie (cioè erogate vita natural durante). Ben venga l’avanzo di bilancio, significa che la gestione funziona bene, certo. L’INAIL, non essendo una azienda privata che arricchisce i suoi soci, visto che è formata da persone che prendono regolari stipendi, ovviamente modulati a seconda dei livelli retributivi, gestisce il denaro per il funzionamento di tutte quelle attività istituzionali che chiunque può conoscere. Il danaro resta sempre pubblico. L’avanzo è pubblico. Vogliamo veramente paragonare un avanzo di una società privata ad un avanzo di un ente pubblico?
Io sono assolutamente convinto, conoscendo il sistema INAIL e il sistema delle assicurazioni private, che il giorno in cui si accederà al libero mercato anche in tema di infortuni sul lavoro il lavoratore si troverà senza quelle tutele che solo l’assicurazione sociale può garantire. Poi ognuno è libero, ovviamente, di pensarla diversamente.
Per quanto riguarda il commento dell’ing. Rotella, faccio notare che – a proposito di erogazione automatica delle prestazioni indipendentemente dai premi versati e dalla colpa di qualcuno – l’INAIL non tutela eventi che non sono provati. Il caso della malattia professionale non tabellata di cui parla l’ing. Rotella evidentemente è tra quelli per i quali l’Ente ritiene non provato il nesso di causa tra le lavorazioni svolte e la malattia, potendo la malattia stessa essere conseguenza di fattori extralavorativi (saprei dare un parere più preciso se conoscessi meglio il caso). Automaticità non significa costituire le prestazioni a domanda. Si danno le prestazioni se sussistono i requisiti di legge. Per gli infortuni, che accadono in un momento preciso, basta dare la prova del collegamento con l’attività lavorativa. E’ molto più semplice. Per le malattie la questione è diversa e molto complessa, perché queste si contraggono dopo molto tempo. Per quelle non tabellate la prova deve darla il lavoratore. Questo è l’orientamento costante anche dalla giurisprudenza. Per far ciò a volte si rende necessario il giudizio, perchè le prove si formano nel processo. Quando l’INAIL si rende conto che la prova è stata data presta acquiescenza alle sentenze di primo grado e non propone appello. Questo sta a significare che l’Ente ricerca solo la verità. Fare gli interessi degli assicurati non significa regalare le prestazioni. Per quanto riguarda il paragone con le assicurazioni private, che non convince l’ing. Rotella, ogni giorno assisto a cause intentate dai lavoratori infortunati o dai loro eredi nei confronti dei responsabili dell’incidente perché questi e le loro compagnie assicurative non pagano un euro per quanto accaduto nonostante prove inconfutabili della colpa dei loro assicurati (sapete che l’INAIL paga, per legge, tutto meno che alcune voci di danno relative alla personalizzazione del danno stesso ed al danno morale/esistenziale). I lavoratori o i loro eredi dicono sempre: meno male che c’è l’INAIL, che ci paga da subito una rendita mensile per farci continuare a vivere. Piaccia o non piaccia questa è la realtà che vedo e vivo tutti i giorni. Vedove con figli piccoli che si vedono privare della presenza del loro caro, morto per infortunio, e del relativo reddito. Continuano a vivere con le rendite prontamente erogare dall’INAIL. A volte solo con queste perché le assicurazioni private non pagano il danno differenziale che spetta loro erogare.
Scritto il 18-9-2015 alle ore 23:14
Andrea, poi non hai postato nulla… un salutone a tutti e grazie
Scritto il 15-2-2017 alle ore 01:23
[…] E’ la “messa in scena” del post Chiamiamola INTIL e non INAIL prego (o in subordine INEPRL) […]