3 luglio 2013
I dieci giorni del DUVRI
Faccio una parafrasi del titolo di 4 anni fa …
Stiamo parlando del Decreto legge 21 giugno 2013, quello del “fare”.
Premesso che è entrato in vigore il 22 giugno, che però dovrà esser convertito in legge entro 60 gg, ma che sta subendo già un po’ di modifiche ed emendamenti, focalizziamo l’attenzione sull’art. 32 e andiamo a vedere che succede ai contratti d’appalto o d’opera.
Facciamo una breve disamina sull’attuale articolato che modifica l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smei: evidenzio le novità in grassetto.
3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e fomiture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’lNAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli l7, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo 26.
Quindi si evidenzia come novità ad oggi (rimarranno dopo gli emendamenti?):
– finalmente la spiegazione “per legge” dei uomini-giorno/anno
– la presenza di un preposto per i lavori (chiamato nelle procedure tante volte anche “referente interno dei lavori”) e la sua formazione da “preposto” (speriamo non arrivi un nuovo accordo stato-regioni per la sua formazione…)
– settori a basso rischio infortunistico, miracolati per alcuni adempimenti burocratici (speriamo anche qui… ma tanto per ora non ci sono “rischi” di averli a breve)
– l’articolo 26 citato alla fine dovrebbe essere il 29
Scritto il 4-7-2013 alle ore 17:30
[…] Facciamo una breve disamina sull’attuale articolato che modifica l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smei: evidenzio le novità in grassetto. Continua qui… […]
Scritto il 4-7-2013 alle ore 18:27
Premesso che mettere in ballo la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vuol dire rimandate tutto alle calende greche e presumendo che un condominio sia un settore di attività a basso rischio infortunistico, un coordinatore può svolgere la funzione di incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento?
Domanda da 100.000$?
Grazie e ciao
Scritto il 4-7-2013 alle ore 23:11
buona domanda emilio… ovviamente è retorica e “siamo in mano” a decisioni e classificazioni di altri… con poche possibilità di far una scelta giusta “per legge” in quanto la realtà è più complessa e non è conosciuta da nessuno nella sua completezza, nemmeno da quelli che fanno le leggi…