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Il Blog di Ugo Fonzar

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Postilla » Sicurezza » Il Blog di Ugo Fonzar » Igiene e sicurezza del lavoro » Lavoratori stagionali a 50 gg: se queste sono le “semplificazioni”…

30 aprile 2013

Lavoratori stagionali a 50 gg: se queste sono le “semplificazioni”…

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E’ da un po’ di anni che dico “quando leggi il termine semplificazione in una legge dello stato, inizia a sentire l’orticaria che è meglio”.
Mi giunge infatti un commento che condivido al 200% e che voglio girare a tutti.
E’ un commento autorevole (e io posso fare un post di prestigio quindi ;) ).
Prendiamone atto e discutiamone.


Decreto del 27 marzo 2013 dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013) relativo ai lavoratori che svolgono attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

La recente emanazione del decreto citato, pur partendo da una corretta intenzione, porta di fatto a rendere più complessa la normativa in materia, introducendo in molti casi anche nuovi obblighi.

Sicuramente il decreto va oltre alle intenzioni, che pensiamo fossero quelle di “semplificare” la sorveglianza sanitaria nel lavoro stagionale, non solo in agricoltura, ma, non dimentichiamolo, anche in tutti i lavori occasionali di tipo accessorio (vedasi di seguito l’art. 22 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112), e porta ad una “complicazione”, cioè, all’introduzione di un nuovo obbligo sotto forma di una specie di certificato di “sana e robusta costituzione” (ma non ne è stata proposta l’abolizione dallo stesso Ministero della Salute? Non è stato eliminato perché inutile da molte Regioni, tra cui la nostra, con la L.R. n° 21/2005?), certificato a nostro giudizio assolutamente inutile in assenza di un rischio specifico, perché, nel nostro lavoro non bisogna dimenticare mai che tutto deve partire dalla valutazione dei rischi!
Il discorso corretto dovrebbe quindi partire dalla valutazione se vi sia un rischio specifico (frequente peraltro anche nel lavoro occasionale in agricoltura) per il quale sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria; nel caso tuttavia questo non sia individuato il decreto di fatto introduce un nuovo, inutile, obbligo, coinvolgendo peraltro le ASL e reintroducendo il concetto di “sana e robusta costituzione” (lavoratori tutti belli forti e con il sorriso sulle labbra… come tipici messaggi pubblicitari su biscotti o altri alimenti,.. non serve in questo caso però che anche le galline sorridano).

Ma se la valutazione dei rischi evidenzia la necessità della sorveglianza sanitaria l’elemento più interessante del decreto appare il fatto che possa non essere il datore di lavoro ad incaricare un medico competente, ma possano essere anche “gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale” che si convenzionano “con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”. Ovviamente non devono trarre in inganno le paroline “su scelta del datore di lavoro”, queste vanno ricondotte alla successiva parte della frase: “senza aggravi di costi per i lavoratori”, Il tutto dovrebbe significare in sostanza che non è il lavoratore che deve portare un “certificato”, magari pagato da lui stesso, al datore di lavoro per poter lavorare, ma è un obbligo del datore di lavoro, nel rispetto dei principi del D.lgs. 81/08. Le parole “su scelta del datore di lavoro” non comportano quindi in nessun caso una sua discrezione nel fare o meno i dovuti accertamenti, ai sensi dell’art. 2 comma 1. Questi aspetti della norma portano peraltro ad alcune possibili difficoltà interpretative su chi sia responsabile penalmente della mancata nomina del Medico competente e di quanto ne può conseguire (il soggetto “che nomina” nella fattispecie non è il datore di lavoro, ecc.)

Nel caso siano presenti rischi che comportano l’obbligo della sorveglianza sanitaria siamo d’accordo che questa possa avere valenza biennale (in questo caso una diversa valutazione della periodicità da parte del medico competente appare inutile, visto il limite temporale dell’impiego), anche per lavori resi presso più aziende, ovviamente con esposizione a rischi omogenei. Da ciò deriva anche l’assenza di obbligo di sopralluogo per il medico competente, che tuttavia in qualche modo dovrà pur avere una conoscenza dei rischi nel lavoro agricolo, dovrebbe quindi essere prevista una specifica informazione/formazione periodica di questi medici (che dovranno visitare soggetti che operano in lavorazioni estremamente diverse, dalla viticoltura, alla zootecnia, ecc.). Non è che poi un medico che abita in una regione in cui ci sono colture e tecniche completamente diverse fa una convenzione con un’associazione e, una volta ogni due anni mette in piedi un “visitificio” girando l’Italia in camper senza aver visto “un luogo di lavoro” della regione in cui va a visitare?
Fermo restando che tutti gli altri obblighi del medico competente in caso di rischi specifici, ex D.lgs. 81/08, devono essere rispettati (collaborazione nella valutazione dei rischi, protocollo sanitario, informazione, giudizio di idoneità, ecc.), e il diritto di ricorso al giudizio da parte del lavoratore è sacrosanto. Resta da definire gli aspetti formali di tale attività, ad esempio la “cartella sanitaria” del lavoratore, la sua “trasportabilità” la fattispecie in cui il lavoratore vada poi a lavorare in un’azienda che non rientra tra quelle convenzionate con l’associazione e quindi lo specifico medico competente. In quest’ultimo caso il lavoratore dovrebbe essere risottoposto a sorveglianza sanitaria (“il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”)?.

Il punto che tuttavia non può essere dimenticato è che le “50 giornate l’anno” vanno intese per lavoratore, che non può quindi svolgere lavoro occasionale per più di 50 giornate all’anno, anche se presso più aziende. La descrizione posta dal D.lg. 81/08 nel comma 13 dell’art. 3 non è felicissima, potendo dar adito a dubbi, esso infatti così recita: “..limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative”, ed il testo non offre chiarimenti se queste 50 giornate all’anno siano “per azienda” o per “lavoratore”. Il decreto del 27.3.2013 però, all’art. 2, comma 2 precisa “La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”, ribadendo chiaramente che il soggetto che non può superare le 50 giornate all’anno di attività a carattere stagionale è il lavoratore.

In questo testo non affrontiamo compiutamente la problematica dell’informazione e formazione (art. 3 del Decreto), ma osserviamo che viene introdotto indiscriminatamente (sia per lavori “occasionali” per i quali non vi siano rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria che per quelli esposti a rischio per i quali la stessa è obbligatoria) il principio che le stesse possano essere di fatto assolte con la consegna di un “manuale”, anche se “certificato” (cosa significhi il concetto “certificato” nelle fattispecie indicate è peraltro un’ulteriore complicazione). Il tutto senza affrontare compiutamente i principi base su cui l’informazione e la formazione devono conformarsi (ex art.li 36 e 37 del D.lgs. 81/08) e la necessità che le stesse siano “efficaci”. Meglio sarebbe stato indicare una “semplificazione” già prevista dal legislatore, dando un’informazione e formazione adeguata, prevedendone periodicità e limiti di validità precisi (anche in funzione di eventuali diverse lavorazioni), e affidandola ai soggetti indicati dall’art. 3 del decreto stesso (ma ciò dovrebbe prevedere una conseguente disponibilità di risorse per le ASL), registrando poi la stessa – compresa l’informazione ricevuta, oltre che la formazione – sul “libretto formativo del cittadino”, (cui fa peraltro riferimento anche il comma 14 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08, strumento importante, ma che purtroppo non ha visto una compiuta applicazione), ma qui siamo ormai ben oltre la semplificazione, siamo al punto di emanare un decreto senza tener conto degli strumenti di semplificazione previsti nella normativa preesistente.

In conclusione, a nostro giudizio siamo di fronte ad un documento buono nelle intenzioni, ma che di fatto rappresenta un’ulteriore complicazione e necessita pertanto di importanti modifiche al fine di dare efficacia a quanto indicato nelle intenzioni del legislatore (non vorremmo parlare di semplificare un documento per la semplificazione, ma la fattispecie è questa).

dr. Valentino Patussi, dr.ssa Anna Muran

Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”
via G. Sai, 1
34128 Trieste

Letture: 13072 | Commenti: 3 |
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3 Commenti a “Lavoratori stagionali a 50 gg: se queste sono le “semplificazioni”…”

  1. Lavoratori stagionali a 50 gg: se queste sono le “semplificazioni”… | studioFonzar's Blog scrive:
    Scritto il 14-5-2013 alle ore 21:40

    […] Si legge tutto qui […]

  2. gennai scrive:
    Scritto il 4-10-2014 alle ore 16:00

    Concordo in tutto. l impressione è che gli estensori del decreto ignorino il significato dell espressione rischi specifici e forse pensano che esista una generica idoneità speriamo solo che non siano stati dei colleghi a suggerire il tutto

  3. Antonio Rusciano scrive:
    Scritto il 12-1-2016 alle ore 11:12

    Spero che qualcuno risponda al mio quesito.
    Nell’anno solare 1 lavoratore lavora presso un’azienda “A” agricola per più di 50 giorni.
    Successivamente lavora presso un’altra azienda “B”per altri 20 giorni.
    Domanda:
    Se il medico competente delle due aziende è lo stesso, e il lavoratore svolge nelle aziende la stessa mansione, il M.C. deve redigere 2 cartelle sanitarie diverse ?

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