20 luglio 2010
Sull’auto aziendale ci va un pacchetto di medicazione?
Mi presentano l’altro ieri un sillogismo:
l’auto aziendale è un “luogo di lavoro” (vedere definizione art. 62 co. 1)
nei luoghi di lavoro devono esserci i presidi di primo soccorso
quindi nell’auto aziendale dovrebbe esserci almeno un “pacchetto di medicazione”
Detta così nasce spontanea la battuta “E la squadra di pronto soccorso e antincendio sul sedile posteriore …”
ma poi è meglio pensarci un attimo visto che stiamo parlando di cose importanti (= sicurezza dei lavoratori), giusto?
Vado a legger il DM 388-03 all’art. 2 il quale invece si riferisce alle “aziende o unità produttive” e non al “luogo di lavoro”
così pure lo fa il D.Lgs. 81/08 all’art. 45
e l’auto non è una azienda di per se stessa e neanche una unità produttiva… che poi uno che fa l’ambulante o il bruciatorista e si porti dietro il pacchetto di medicazione mi sembra logico e derivi dalla sua valutazione del rischio.
Infatti in un documento (ad oggi non pubblicato ufficialmente) del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro da uno spunto ulteriore, in particolare:
“E’ previsto che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva (ivi compresi i mezzi di trasporto aziendali) il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.
A titolo di esempio, tra le categorie di lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in luoghi isolati diversi dalla sede aziendale o unità produttiva rientrano gli addetti alla manutenzione boschiva mentre, al contrario, non ne fa parte il personale a bordo degli aerei e dei treni (di macchina e viaggiante). Sono inoltre mezzi di comunicazione i telefoni fissi aziendali, cellulari, ricetrasmittenti collegate con l’azienda e in casi specifici sistemi di allarme azionati dal lavoratore, ….).”
Il passaggio sopra ritengo non riguardi quindi i luoghi di lavoro tout court, ma IL LAVORO ISOLATO (o LUOGO DI LAVORO ISOLATO) di cui non mi risulta esserci alcuna definizione ufficiale, ma questo documento mi pare spieghi molto bene il concetto.
Trattasi di questione sul “lavoro isolato” = pacchetto di medicazione e mi sermbra ragionevole se dalla valutazione del rischio dice ciò.
Allora? Allora direi che usare semplicemente l’auto aziendale non fa scattare obblighi particolari, ma bisogna vedere cosa fa e che rischi ha il lavoratore (ad es. un idraulico è diverso che una segretaria che va a prender la posta in città).
Quindi? In base ai rischi si decide.
Rimane a questo punto la domanda su che tipo di addestramento è da dare all’addetto che ha il pacchetto di medicazione in quanto ad oggi c’è “solo” l’addestramento ufficiale da DM 388/03 (ad es. 12 ore + 3 ore di aggiornamento triennale).
Lo stesso documento succitato del Coordinamento Tecnico Interregionale indica però quanto segue:
“Si deve pur tuttavia ritenere indispensabile che per le aziende di 1 dipendente o dove lavori un solo lavoratore e quindi non risulti necessaria l’attività di formazione prevista dal Decreto, il datore di lavoro debba provvedere a formare il lavoratore al corretto utilizzo di quanto contenuto nel pacchetto di medicazione e a fornire un idoneo mezzo di comunicazione”.
Mi pare una indicazione sensata che evita il bisness: 1 auto aziendale = 1 pacchetto di medicazione = 1 corso di formazione
Come ultimo spunto direi poi di farsi la domanda se c’è la necessità di un mezzo antincendio (= estintore) in auto… risponderei sempre con un “dipende dalla valutazione del rischio” e mi sembra la risposta più sensata e corretta ad oggi.
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Citazioni di legge
D.Lgs. 81/08
Art. 62 co. 1
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto
Articolo 45 – Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388(N) e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
DM 388/03
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unita’ produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
…
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Ringrazio Carlo, Dario e Paolo per la riflessione avuta assieme, sono ben accetti ulteriori pareri – grazie


Scritto il 20-7-2010 alle ore 09:08
Ciao Ugo.
Ti svelo un segreto: io sulla mia macchina privata ho sia il pacchetto di medicazione che l’estintore…
Perché in alcuni altri paesi queste sono attrezzature obbligatorie da tenere in macchina e ti danno pure la multa se non le hai…
Scritto il 23-7-2010 alle ore 06:21
Buongiorno, devo attraversare un deserto c’è una legge che dice che devo avere acqua in macchina?
Questa è la sensazione che sto provando ultimamente in molti ragionamenti!
Andrò a vedere in qualche “pacchetto sicurezza”.
Un abbraccio
Scritto il 23-7-2010 alle ore 06:53
Rileggendo sembra Ugo il bersaglio! Chiaramente no! Il dubbio che mi sta crescendo che la sicurezza non sia pesata ai fabbisogni reali ma che stia diventando principalmente assolvimento di una lista di adempimenti formali e questo è troppo lontano dalla mia mission…e forse è ora di andare in vacanza… ovvero aggiornare la documentazione del DVR
Torno nel limbo…
Scritto il 23-7-2010 alle ore 14:45
Buongiorno, e complimenti per l’argomento del blog!
Ai nostri collaboratori esterni, che usano l’auto aziendale ogni giorno per tutti i giorni dell’anno (l’auto è a loro disposizione anche per l’utilizzo personale) non vengono forniti pacchetti di medicazione.. secondo voi, in qualità di RLS, devo segnalare la cosa all’RSPP (che tra l’altro è anche la persona che gestisce i contratti di leasing di tutte le auto aziendali) e chiederne pertanto l’acquisto? grazie per la cortese risposta.
Scritto il 23-7-2010 alle ore 20:46
@dragan – anche io per andar in slovenia ho la dotazione… ma non è in linea con il DM 388, quindi due pacchetti uno SLO e uno IT
@fwspeek
@gabriella – dipende dalla valutazione del rischio (ovvero, che fanno? cosa può capitare? con che probabilità?)
Scritto il 26-7-2010 alle ore 10:09
Ugo rispondo alle tue domande:
i nostri collaboratori esterni usano l’auto per raggiungere le abitazioni dei nostri “clienti” e qui installare delle apprecchiature elettroniche..
durante l’anno trascorrono molte ore seduti alla guida , per necessità possono prendere tangenziali e autostrade e percorrere molti chilometri ..
il lavoro che svolgono presso il cliente comporta una “lucidità” ed una “attenzione” molto alta che possono ripercuotersi poi sulla guida, anche se fortunatamente questo è capitato pochissime volte e con esiti mai drammatici per la persona (solo le auto hanno subito danni..)
grazie.
Scritto il 26-7-2010 alle ore 21:54
la domanda è sempre la stessa di cui al mio post: necessitano di un pacchetto di medicazione? cosa può succedere (realisticamente dico)? è accettabile trovare “conforto” presso i Vs clienti (che magari fanno il DUVRI)? oppure dovete esser autonomi? se c’è un incidente autostradale il pacchetto di medicazione è utile o no?
sono le solite domande a cui si deve rispondere facendo la valutazione del rischio
lo sapete Voi (o il Vs datore di lavoro)
e di conseguenza decidete
salutoni
Scritto il 6-8-2010 alle ore 11:06
complimenti per l’argomento, molto delicato.
purtroppo da un paio di giorni non si riesce piu’ ad accedere al documento del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro. si riesce ad averlo?
grazie mille
Massimo De Piero
Scritto il 11-8-2010 alle ore 01:48
a me il link funziona: http://www.work-service.com/circolare_decreto_833.htm
salutoni
Scritto il 5-11-2010 alle ore 13:12
Il Codice della Strada mi sembra che preveda la dotazione di un pacchetto di medicazione e ritengo sia il minimo per tutte le autovetture. Se con quel mezzo si va a fare dei lavori (immagino furgone officina, tipo quelli che le aziende erogatrici di luce, gas, ecc) allora penso che sia di dotarsi del pacchetto secondo il DM 388 che puo’ essere integrato da altri prodotti secondo quanto previsto dal DVR (ad esempio creme contro le ustioni se uno è esposto a questo rischio).
Se uno fa un incidente stradale se non ha grosse conseguenze penso che il pacchetto sia utile (per disinfettare e fasciare le ferite) ma se l’incidente è grave non credo possa aiutare, si chiama il 118. Anche gli addetti al pronto soccorso non hanno grande potere in caso di incidente o infortunio, ma almeno deve saper chiamare gli aiuti.
Saluti
Scritto il 5-11-2010 alle ore 18:41
Egregio Alessandro
sicuro che il codice della strada prevede ciò?
In slovenia di sicuro sì
in Italia non direi…
comunque un saluto cordiale
Scritto il 15-4-2011 alle ore 22:09
Un autotrsportatore in genre, corriere o consegne alimentari ecc…. devo sentire il medico competente per valutare se serve un pacchetto di medicazione a bordo del mezzo?
Scritto il 15-4-2011 alle ore 22:29
se è lavoratore autonomo direi che è il buon padre di famiglia che decide
se è invece dentro in una azienda dove si applica l’81 direi che è la valutazione del rischio con il suo rspp e anche il medico competente
poi l’esperienza spesso insegna più di tante valutazioni a tavolino
salutoni