28 Dicembre 2009

Macchina o Quasi-Macchina?

In questo periodo prefestivo ci stiamo preparando all’arrivo della nuova direttiva Macchine 2006/42/CE: diciamo che sostanzialmente non cambierà nulla, ma dobbiamo iniziare a ragionare nuovamente con le definizioni nuove introdotte.

Con la 98/37/CE semplicemente indicavamo con:
Macchina = macchina con dichiarazione CE di conformità Allegato II A
Quasi-macchina = macchina con dichiarazione del fabbricante Allegato II B (oggi si chiamerà Dichiarazione di incorporazione).

Quanto segue vuol esser un contributo (aperto a critiche e ad altre opinioni) onde ragionare sulle nuove definizioni e darsi delle “nuove regole” sul come individuare e trattare le Quasi-macchine / nuove Macchine.
Definizione di macchina - Secondo l’art. 2, comma a, la macchina è:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
e
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
e
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,

Il destinato ad essere equipaggiato è la grossa novità introdotta nella definizione di macchina e da questa novità dobbiamo tenerne conto.
L’opinione di chi scrive è che se con la 98/37/CE un nastro trasportatore senza quadro elettrico e motori era in allegato IIB, con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE questo può esser considerato una macchina.

A tal proposito, l’Ispesl nella pubblicazione “Direttiva macchine 2006/42/CE, Linee guida alla direttiva macchine” dice
La grande novità è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema dei controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuovi importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l’efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.

La filosofia che traspare (a modesto parere dello scrivente) è quindi che è macchina ogniqualvolta la “meccanica” sia pronta per essere vestita da “macchina completa” e che il costruttore della meccanica abbia preso in considerazione tutti i RES applicabili al suo prodotto finito (compreso quelli dei sistemi di comando).

Prendiamo come esempio i portoni di transito dei veicoli (che si sa son macchine se e solo se motorizzati, mentre non lo sono se sono spinti a mano). In base a quanto ci dice la nuova Direttiva e basandoci sul principio che se NON è ESPLICITAMENTE ESCLUSO allora è INCLUSO, si potrebbe dire che tutti i portoni sono macchine perché possono essere motorizzati… basta metter su una cremagliera e il motore … Problema tecnico e giuridico: se è vero quanto affermato sopra, i fabbri avranno il loro bel sudare, oppure dovranno escludere esplicitamente, nella documentazione rilasciata all’utilizzatore, che il portone possa essere motorizzato… altre idee?
Da qui si parte per altri ragionamenti e quindi facciamoci una check-list di risposta alle prossime domande “secche”:
- argani venduti stand-alone = macchine o quasi macchine?
- nastri trasportatori senza motori e quadro di comando = macchine o quasi macchine?
- robot senza recinzioni ma funzionanti = macchine o quasi macchine?

Buon Natale a tutti e Buon 2010.
PS: ringrazio l’ing. Geromin e l’ing. Frongia per i contributi a questa discussione anche in questo periodo pre-Natalizio (gli infortuni e i problemi sui macchinari non vanno in ferie purtroppo)

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30 Commenti a “Macchina o Quasi-Macchina?”

  1. fwspeek scrive:

    Un ingegnere con un motore nella testa è una macchina o quasi macchina?
    tanti auguri di buon anno

  2. ugo fonzar scrive:

    non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine in quanto nonostante abbia un organo in moto ha un sistema di azionamento fatto con la forza umana diretta ;)
    buon 2010

  3. Serafino Frongia scrive:

    Le parole che ritengo chiave nella definizione di macchina sono “applicazione ben determinata” da cui deriva la filosofia (secondo me) introdotta dall’ing. Fonzar: la chiave di volta del problema è quella di definire quale funzione ben definita ha un dato insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato.
    Come fare? Ecco la grande domanda che si porta dietro il rischio di confusione soprattutto fra un insieme equipaggiato “completamente” ed un insieme equipaggiato “minimal”. Dal punto di vista della strumentazione/automazione di una macchina definire la vestizione completa al netto della definitiva applicazione è piuttosto utopistico ed espone al rischio di errori grossolani nella macchina finale. Questo però non vuol dire che non posso produrre una macchina senza conoscere la destinazione finale, semplicemente produrrò una macchina con limitazioni circa l’applicazione finale e decisamente non personalizzata.
    Come già ben detto dall’Ing. Fonzar per i portoni di transito veicoli, la nuova definizione imporrà a mio avviso una più secca e decisa presa di posizione da parte dei costruttori su cosa può e cosa non può fare una data macchina e prima ancora se la loro meccanica sia o meno destinata a diventare una macchina perchè la “modifica sostanziale” che nella 98/37/CE era lo spauracchio, ora perde di peso specifico dovendosi giocoforza riferire a quanto il costruttore ha originariamente pensato per la propria macchina.

  4. paolo scrive:

    scusate..l’ ignoranzama se io del nastro fornisco solo il quadro elettrico,è una macchina o una quasi macchina a che direttive devo rispondere??

  5. Roberto scrive:

    Il fabbro effettivamente dovrebbe porre dei vincoli all’installazione e uso del cancello e tenere un micro fascicolo tecnico che possa dimostarre la NON predisposizione alla motorizzazione (cremagliera non installata).
    Trovo molto interessante il quesito di Paolo. Ci vorra la conformità alle 2004/108 CE sicuramente ma per la direttiva bassa tensione come ci si comporta? La 2006/42/CE indica che non si deve più citare nella dichiarazione della macchina (linee guida).
    O ancora il quadro elettrico può essere visto come “sistema di azionamento” e quindi quasi-macchina soggetto alla dichiarazione di incorporazione (come da All.II 1 B 2006/42/CE)?

  6. Serafino Frongia scrive:

    Il quadro elettrico è al massimo un componente dell’equipaggiamento elettrico di una macchina quindi no alla DdC ai sensi della 2006/42/CE mentre per qualsiasi altra dichiarazione di confomità bisogna capire chi fa cosa: basta anche la semplice marcatura finale fatta dal costruttore della macchina per inglobare il quadro elettrico che sicuramente non è una quasi macchina.

  7. ugo fonzar scrive:

    direi che volendo tirare le somme (anche se è molto presto per farlo… e sull’argomento ho paura che ne vedremo delle belle) possiamo dire che la chiave è

    chi fa che cosa?
    o
    che cosa ti han richiesto = specifiche di fornitura da parte del cliente / offerte chiare e non “truffaldine” da parte del fornitore

    Più chiare saranno le indicazioni di cui sopra, meglio sarà e potrà individuare le responsabilità e i campi di applicazione e le relative direttive… direi comunque nulla di nuovo, ma forse più sottolineato :)

    Buon inizio 2010 a tutti! :)

  8. Serafino Frongia scrive:

    Io temo che il detto “niente nuove buone nuove” troverà in questo caso l’eccezione che conferma la regola, ovvero il legislatore non ha voluto (potuto) mettere mano in maniera decisa su un aspetto che troverà sempre maggior spazio, ossia l’equipaggiamento elettrico di bordo macchina.
    Quello che una volta era “volgarmente e dispregiativamente” detto impianto elettrico ha assunto con gli anni una dignità differente perchè a questi si riferiscono sempre più i sistemi e circuiti di sicurezza, in modo particolare quelli a bus che sono non più il futuro ma il presente.
    Ora, dal nostro punto di vista, siccome sappiamo che è il progetto iniziale quello che conta per dire se una cosa è una macchina o una quasi macchina oppure un sacco di bulloni e che la “vestizione finale” ne è un ovvia conseguenza, chi si assumerà il rischio di scegliere come “proteggere” la propria macchina? Il costruttore iniziale potrebbe porre dei vincoli ferrei ma farebbe la figura del vecchio retrò mentre se volesse fissare dei confini elastici, si esporrebbe al rischio dei molti usi impropri delle soluzioni tecniche (famoso il PLC per svolgere funzioni di sicurezza).
    Aspettiamo una nuova linea guida? Quella dell’ISPESL glissa sull’argomento in modo a mio avviso preoccupante (molto) se consideriamo che non si modificano le direttive comunitarie tanto facilmente.

  9. paolo scrive:

    e nel frattempo che si aspetta,che si certifica?molti costruttori di macchine pensano ed esigono che sia il progettitista elettrico a fornire la dichiarazione di conformita 2006\42\ce in quanto la quasi totalità delle sicurezze è in gestione elettrica.ma perchè io mi devo assumere la responsabilità della certificazione della macchina se fornisco e cablo solo il bordomacchina(relativamente alla parte elettrica)??

  10. ugo fonzar scrive:

    “molti costruttori di macchine pensano ed esigono”
    quindi non ci si è messi d’accordo subito e ora son dolori

    non è una circolare ispesl che ti chiarirà chi deve far che cosa, stai sicuro, quindi ACCORDI CHIARI E PRECISI ;)

    per ora non ci sono tante altre cose da aggiungere se non che (e apro un dibattito) porre un’altra domanda:

    un quado elettrico di automazione = quadro elettrico CE ai sensi della BT e EMC

    maaa…
    un equipaggiamento elettrico a bordo macchina + motorizzazioni = sistema di azionamento? = quasi macchina?

    c’è da pensar un attimo

    salutoni e buon inizio 2010

  11. Serafino Frongia scrive:

    un equipaggiamento elettrico a bordo macchina + motorizzazioni = sistema di azionamento? = quasi macchina?

    Per me no, perchè :

    1- non gli riesci a dare una funzione ben definita (pensiamo ad un azionamento che pilota un motore senza carico ovvero un motore in cui l’albero gira a vuoto senza produrre alcun lavoro)
    2- i rischi sono maggiormente di natura elettrica
    3- è abbastanza rara un’automazione che svolga una data funzione nel campo delle macchine (pensiamo ai KIT di automazione cancelli che senza cancello diventano dei comuni KIT)

    Io punterei sulla filosofia che considera la meccanica la nudità (e quindi l’essenzialità) della macchina e l’equipaggiamento elettrico il vestito: prima troviamo la nudità e poi la vestiamo, magari su misura.
    Credo sia il modo giusto perchè in Cenerentola, il principe non seguiva la filosofia sopra descritta ed ha cercato un piede per tutto il regno con una gran perdita di tempo/uomo.

  12. ugo fonzar scrive:

    mi confronto subito con te:
    1 - si ma se è una quasi macchina una centralina oleoidraulica con un po’ di pistoni lo sarà anche equipaggiamento elettrico a bordo macchina + motorizzazioni
    2 - il numero 2 è stato fatto fuori dalla nuova direttiva e non c’è più come scusa ;)
    3 - è l’esempio più vicino alla quasi macchina che pensavo io…

    come si può vedere sul tema ci sono diverse opinioni… che fare? leggi sopra e poi DARSI UNA LINEA COERENTE e perseguirla

    PS: infatti anche io preferisco Biancaneve :)

  13. Serafino Frongia scrive:

    Hey bello ci hai provato… ma i dispositivi elettrici sono ancora esclusi a meno che non diano dispositivi/sistemi di sicurezza

    art. 2 lettera K
    — apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa
    tensione,
    — motori elettrici;

    sono esclusi dall’applicazione: cito la Guideline di Fraser che è in inglese e si capisce meglio

    Low voltage switchgear and control gear referred to in the fifth indent of Article 1 (2) (k) are devices for making and breaking the current in electrical circuits and associated control, measuring and regulating equipment for the control of electrical energy using equipment. Such equipment is not subject to the Machinery Directive as such.

    Ora te lo traduco in tecnichese: INVERTER o RESOLVER o compagnia bella

    Per la centralina oleodinamica ci ho pensato anche io, ma nota la differenza: un pistone di per se spinge e quindi il solo montarlo correttamente (e paradossalmente) ti dà un moto.
    l’albero di un motore elettrico ha bisogno di una parte meccanica per fare qualcosa, altrimenti gira senza senso (leve, ingranaggi, pulegge)

    Per il KIT d’automazione dobbiamo (devo) chiarire cosa intendo, ossia solamente il controllo.
    Sono invece con te sul discorso di quasi macchina per quei KIT completi (e che vanno per la maggiore ma di cui ovviamente non avevo tenuto conto scrivendo sopra) in cui hai il controllo, la motorizzazione e la meccanica che completa l’azionamento (vite senza fine, scatola ad ingranaggi con braccetto ecc).

  14. ugo fonzar scrive:

    touché :)

  15. Serafino Frongia scrive:

    Macchè

    Però non abbiamo ancora ben risolto ed io non ci dormo la notte…
    Questa insana volontà di approccio modulare che spinge l’umanità a creare i mobili componibili ed il lego porta ad aberrazioni che conosciamo (CE+CE=CE ad esempio) e non vorrei mai che un tizio qualsiasi si improvvisi costruttore di macchine perchè tanto oramai fanno un sacco di quasi macchine che alla fine basta comporle come il lego per farne una completa (discorso derivato paro paro dai portoni, non invento…) scordando quella imprescindibile fase progettuale che si chiama analisi dei rischi..

  16. ugo fonzar scrive:

    per me le quasi-macchine NON ESISTONO in pratica … qui ci vuole un altro post, allora… speta che ci lavoro su e poi lo pubblicano, ok? ;)

  17. Roberto Geromin scrive:

    Buongiorno.
    Ringrazio Ugo per la pubblicazione e per avermi citato.

    Credo di non avere altro da aggiungere perché il problema è stato più volte discusso e mi sembra che ci siano buoni spunti sulla discussione.

    Vorrei precisare alcune cose, tanto per rendere pubblico quello che ho appreso in questi mesi al riguardo delle macchine e quasi macchine.
    Prendo spunto dal §35 delle linee guida della nuova direttiva.
    Lo lascio in inglese.

    Citazione
    “The Machinery Directive does not apply directly to machinery components, such as, for example, valves, hydraulic cylinders or gear boxes, that do not have a specific application as such but are intended to be incorporated into machinery, although the design and construction of such components must enable the complete machinery to comply with the relevant essential health and safety requirements.”
    Fine citazione

    Riduttori di velocità.
    Secondo la Position Paper di Eurotrans e secondo quanto espresso nelle linee guida della direttiva macchine 2006/42/CE i riduttori sono componenti e non quasi macchine, anche se accoppiati ad un motore elettrico (in questo caso la direttiva di riferimento è un’altra).
    C’è un però: se il cliente ti dice che quel riduttore va a fare quel tipo di lavoro, ovvero si conosce una possibile destinazione d’uso, allora è una quasi macchina. Se poi lo fai ad hoc per quella applicazione allora è quasi macchina.
    La mia domanda: ma quel riduttore standard (di serie) perchè se il cliente te lo chiede diviene quasi macchina e se non te lo chiede è un componente? In fin dei conti parliamo dello stesso oggetto.
    Stiamo ancora attendendo la posizione ufficiale al riguardo.

    Componenti oleoidraulici.
    In rete si trova la Position Paper di Cetop.
    Anche qui dipende molto dalla destinazione d’uso (parola magica direi!). Ve lo giro in inglese per far più veloce.

    Citazione
    1.1 Machinery
    The fluid power components listed below are to be treated as machinery within the meaning of the Machinery Directive:
    - Vacuum pumps
    - Modules (e.g. feeder units, rotary indexing tables, hydraulic test benches, pre- assembly machines, hose swaging/crimping machines) if they are placed on the market as ready to use units for a special application
    - Ready to use (stand-alone) hydraulic power units for a specific application (e. g. filling or cleaning) designed for temporary coupling to fluid systems.
    1.2 Partly completed machinery
    The fluid power components listed below are not machinery, because they are not assembled for a special application. They are, however, partly completed machinery, as they are nearly machinery and fulfil the criteria of the first bullet point in article 2, para. a) except for being assembled for a special application, i.e.:
    - They consist of several parts, at least one of which moves
    - They are fitted with or intended to be fitted with a drive system
    - They cannot in itself perform a specific application
    - They are intended only to be incorporated into (partly completed) machinery

    Fine citazione

    Conclusione: si è cercato di sistemare la vecchia direttiva macchine con nuove definizioni ma mi sa che sono aumentate le interpretazioni.
    Le quasi macchine sono un ibrido che qualche volta diventa macchina, altre componente.

  18. alberto fossati scrive:

    Nalla nostra gamma di produzione sono presenti i mixer per liquidi. Sono macchine che servono per emulsionare,miscelare etc.. liquidi pesenti in un serbatoio, normalmente già di proprietà dell’ utilizzatore
    Nel mixer sono presenti elementi (elica ad esempio)che possono essere pericolose in movimento, ma la cui pericolosità non è eliminabile fintanto che il mixer non è immerso nel contenitore.
    Questi mixer sono macchine o quasi-macchine ? in realtà hanno senso solo nel sistema mixer+ serbatoio. Senza serbatoio non possono lavorare.

    come ci si deve comportare per certificazione ?

  19. Roberto Geromin scrive:

    Se nella destinazione d’uso ci mettete che deve stare dentro un serbatoio io direi macchina.
    La installi e lei parte.
    E’ come una pompa, la fai girare con acqua o fluidi!

  20. Mauro Cavallari scrive:

    Pongo una domanda: ho un apparecchio composto da carcassa metallica contenente elettroventilatore e filtro per aria, venduto sia con che senza quadro elettrico (QE) separato di alimentazione e comando; i collegamenti tra QE e apparecchio sono sempre a carico del cliente. Fino ad ora l’apparecchio è stato dichiarato CE conforme a DM, BT e CEM mentre il QE solo a BT e CEM. Come dovremo regolarci alla luce della nuova DM?

    grazie per il parere

    Mauro Cavallari

  21. Roberto Geromin scrive:

    Senza aver visto l’oggetto direi che è un po’ difficile dire se sia uno o l’altro.
    Se prima era Macchina direi che ora sia ancora macchina.
    Saluti.

  22. ugo fonzar scrive:

    concordo con Geromin
    salutoni

  23. mauro cavallari scrive:

    Grazie per le risposte. Se per curiosità desiderate visionare il prodotto, potete andare sul sito http://www.aminstruments.com/prodotti/flussi laminari/moduli filtranti.

    Cordiali saluti

    Mauro Cavallari

  24. ugo fonzar scrive:

    il link non funzia
    (sarà da attaccare forse)
    ma con un blog direi che ci si ferma qui con le analisi ;)

  25. Giulio Pagani scrive:

    Gent.mi colleghi, preg.mo ing. Ugo Fonzar, perdonate la immediatezza del mio scrivere ma, a vosto avviso, una macchina introdotta a metà circa di una linea di produzione complessa (composta da 20 macchine in cascata) deve essere marcata CE o no, considerando che l’obbligo di marcatura spetta a chi realizza l’impianto nel suo insieme?
    Certo della vostra attenzione, saluto cordialmente.
    Giulio Pagani

  26. Roberto Geromin scrive:

    L’introduzione di una macchina in una linea = messa in servizio della stessa assieme all’impianto. Se parliamo di macchina allora la risposta è nella definizione.
    Se è una quasi macchina non deve essere marcata CE ma deve essere accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione.

    Pertanto, parafrasando il buon Ugo, non avendo altri dati a disposizione, “con il blog ci si ferma qui con le analisi”. ;)
    Saluti

  27. Giulio Pagani scrive:

    Provo a fornire qualche altro dato; la macchina è un nastro trasportatore, dotato di proprio motore, che si inserisce in una linea di movimentazione e lavorazione di un prodotto qualsiasi. La sua attivazione è dovuta alla verifica della presenza di materiale al suo ingresso tramite sensore estraneo al nastro, il suo controllo è demandato al sistema logico generale dell’impianto, il nastro è fornito privo di impianto elettrico.
    Ringrazio per l’attenzione e per il vostro commento in proposito.
    Giulio Pagani

  28. ugo fonzar scrive:

    consiglio di legger il paragrafo 38 del commento della commissione europea competente per l’applicazione della direttiva 2006/42/CE così ti sai regolare meglio
    salutoni

  29. Giulio Pagani scrive:

    Sei così gentile di mandarmi direttamente il “commento della commissione europea” che mi segnali?
    Molte grazie.

  30. Roberto Geromin scrive:

    lo trovi da qui:
    http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/
    saluti

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