28 dicembre 2009
Macchina o Quasi-Macchina?
In questo periodo prefestivo ci stiamo preparando all’arrivo della nuova direttiva Macchine 2006/42/CE: diciamo che sostanzialmente non cambierà nulla, ma dobbiamo iniziare a ragionare nuovamente con le definizioni nuove introdotte.
Con la 98/37/CE semplicemente indicavamo con:
Macchina = macchina con dichiarazione CE di conformità Allegato II A
Quasi-macchina = macchina con dichiarazione del fabbricante Allegato II B (oggi si chiamerà Dichiarazione di incorporazione).
Quanto segue vuol esser un contributo (aperto a critiche e ad altre opinioni) onde ragionare sulle nuove definizioni e darsi delle “nuove regole” sul come individuare e trattare le Quasi-macchine / nuove Macchine.
Definizione di macchina – Secondo l’art. 2, comma a, la macchina è:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
e
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
e
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
Il destinato ad essere equipaggiato è la grossa novità introdotta nella definizione di macchina e da questa novità dobbiamo tenerne conto.
L’opinione di chi scrive è che se con la 98/37/CE un nastro trasportatore senza quadro elettrico e motori era in allegato IIB, con la nuova direttiva macchine 2006/42/CE questo può esser considerato una macchina.
A tal proposito, l’Ispesl nella pubblicazione “Direttiva macchine 2006/42/CE, Linee guida alla direttiva macchine” dice
La grande novità è comunque l’inclusione delle macchine commercializzate senza il motore o, più generalmente, senza un “sistema di azionamento proprio” che, secondo le più diffuse interpretazioni, può comprendere anche il sistema di trasmissione, inclusi dispositivi accessori come il freno e le parti del sistema dei controllo ad essi strettamente connesse. Ciò può facilitare, ad esempio, utilizzatori che preferiscono avere uno stoccaggio omogeneo di motori per facilitare la manutenzione delle loro macchine, ma introduce nuovi importanti problematiche. Per le macchine commercializzate senza un sistema di azionamento proprio, infatti, le responsabilità, oggi proprie del solo fabbricante, rischiano di diluirsi fra più soggetti, quali il fabbricante della macchina, il fabbricante del motore, i fornitori, gli utilizzatori e/o gli assemblatori della macchina finale pronta per essere utilizzata. Basta pensare alla pratica impossibilità del fabbricante di garantire i livelli di rumorosità e di vibrazione, l’efficacia del sistema di controllo completo, o i tempi di arresto e/o di frenatura. Il costruttore, comunque, dovrà indicare nelle istruzioni tutte le caratteristiche del sistema di azionamento da installare sulla macchina.
La filosofia che traspare (a modesto parere dello scrivente) è quindi che è macchina ogniqualvolta la “meccanica” sia pronta per essere vestita da “macchina completa” e che il costruttore della meccanica abbia preso in considerazione tutti i RES applicabili al suo prodotto finito (compreso quelli dei sistemi di comando).
Prendiamo come esempio i portoni di transito dei veicoli (che si sa son macchine se e solo se motorizzati, mentre non lo sono se sono spinti a mano). In base a quanto ci dice la nuova Direttiva e basandoci sul principio che se NON è ESPLICITAMENTE ESCLUSO allora è INCLUSO, si potrebbe dire che tutti i portoni sono macchine perché possono essere motorizzati… basta metter su una cremagliera e il motore … Problema tecnico e giuridico: se è vero quanto affermato sopra, i fabbri avranno il loro bel sudare, oppure dovranno escludere esplicitamente, nella documentazione rilasciata all’utilizzatore, che il portone possa essere motorizzato… altre idee?
Da qui si parte per altri ragionamenti e quindi facciamoci una check-list di risposta alle prossime domande “secche”:
– argani venduti stand-alone = macchine o quasi macchine?
– nastri trasportatori senza motori e quadro di comando = macchine o quasi macchine?
– robot senza recinzioni ma funzionanti = macchine o quasi macchine?
Buon Natale a tutti e Buon 2010.
PS: ringrazio l’ing. Geromin e l’ing. Frongia per i contributi a questa discussione anche in questo periodo pre-Natalizio (gli infortuni e i problemi sui macchinari non vanno in ferie purtroppo)
Scritto il 28-12-2009 alle ore 11:07
Un ingegnere con un motore nella testa è una macchina o quasi macchina?
tanti auguri di buon anno
Scritto il 28-12-2009 alle ore 13:04
non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine in quanto nonostante abbia un organo in moto ha un sistema di azionamento fatto con la forza umana diretta
buon 2010
Scritto il 28-12-2009 alle ore 18:14
Le parole che ritengo chiave nella definizione di macchina sono “applicazione ben determinata” da cui deriva la filosofia (secondo me) introdotta dall’ing. Fonzar: la chiave di volta del problema è quella di definire quale funzione ben definita ha un dato insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato.
Come fare? Ecco la grande domanda che si porta dietro il rischio di confusione soprattutto fra un insieme equipaggiato “completamente” ed un insieme equipaggiato “minimal”. Dal punto di vista della strumentazione/automazione di una macchina definire la vestizione completa al netto della definitiva applicazione è piuttosto utopistico ed espone al rischio di errori grossolani nella macchina finale. Questo però non vuol dire che non posso produrre una macchina senza conoscere la destinazione finale, semplicemente produrrò una macchina con limitazioni circa l’applicazione finale e decisamente non personalizzata.
Come già ben detto dall’Ing. Fonzar per i portoni di transito veicoli, la nuova definizione imporrà a mio avviso una più secca e decisa presa di posizione da parte dei costruttori su cosa può e cosa non può fare una data macchina e prima ancora se la loro meccanica sia o meno destinata a diventare una macchina perchè la “modifica sostanziale” che nella 98/37/CE era lo spauracchio, ora perde di peso specifico dovendosi giocoforza riferire a quanto il costruttore ha originariamente pensato per la propria macchina.
Scritto il 1-1-2010 alle ore 22:49
scusate..l’ ignoranzama se io del nastro fornisco solo il quadro elettrico,è una macchina o una quasi macchina a che direttive devo rispondere??
Scritto il 2-1-2010 alle ore 16:39
Il fabbro effettivamente dovrebbe porre dei vincoli all’installazione e uso del cancello e tenere un micro fascicolo tecnico che possa dimostarre la NON predisposizione alla motorizzazione (cremagliera non installata).
Trovo molto interessante il quesito di Paolo. Ci vorra la conformità alle 2004/108 CE sicuramente ma per la direttiva bassa tensione come ci si comporta? La 2006/42/CE indica che non si deve più citare nella dichiarazione della macchina (linee guida).
O ancora il quadro elettrico può essere visto come “sistema di azionamento” e quindi quasi-macchina soggetto alla dichiarazione di incorporazione (come da All.II 1 B 2006/42/CE)?
Scritto il 3-1-2010 alle ore 16:30
Il quadro elettrico è al massimo un componente dell’equipaggiamento elettrico di una macchina quindi no alla DdC ai sensi della 2006/42/CE mentre per qualsiasi altra dichiarazione di confomità bisogna capire chi fa cosa: basta anche la semplice marcatura finale fatta dal costruttore della macchina per inglobare il quadro elettrico che sicuramente non è una quasi macchina.
Scritto il 3-1-2010 alle ore 17:05
direi che volendo tirare le somme (anche se è molto presto per farlo… e sull’argomento ho paura che ne vedremo delle belle) possiamo dire che la chiave è
chi fa che cosa?
o
che cosa ti han richiesto = specifiche di fornitura da parte del cliente / offerte chiare e non “truffaldine” da parte del fornitore
Più chiare saranno le indicazioni di cui sopra, meglio sarà e potrà individuare le responsabilità e i campi di applicazione e le relative direttive… direi comunque nulla di nuovo, ma forse più sottolineato
Buon inizio 2010 a tutti!
Scritto il 4-1-2010 alle ore 17:17
Io temo che il detto “niente nuove buone nuove” troverà in questo caso l’eccezione che conferma la regola, ovvero il legislatore non ha voluto (potuto) mettere mano in maniera decisa su un aspetto che troverà sempre maggior spazio, ossia l’equipaggiamento elettrico di bordo macchina.
Quello che una volta era “volgarmente e dispregiativamente” detto impianto elettrico ha assunto con gli anni una dignità differente perchè a questi si riferiscono sempre più i sistemi e circuiti di sicurezza, in modo particolare quelli a bus che sono non più il futuro ma il presente.
Ora, dal nostro punto di vista, siccome sappiamo che è il progetto iniziale quello che conta per dire se una cosa è una macchina o una quasi macchina oppure un sacco di bulloni e che la “vestizione finale” ne è un ovvia conseguenza, chi si assumerà il rischio di scegliere come “proteggere” la propria macchina? Il costruttore iniziale potrebbe porre dei vincoli ferrei ma farebbe la figura del vecchio retrò mentre se volesse fissare dei confini elastici, si esporrebbe al rischio dei molti usi impropri delle soluzioni tecniche (famoso il PLC per svolgere funzioni di sicurezza).
Aspettiamo una nuova linea guida? Quella dell’ISPESL glissa sull’argomento in modo a mio avviso preoccupante (molto) se consideriamo che non si modificano le direttive comunitarie tanto facilmente.
Scritto il 4-1-2010 alle ore 22:08
e nel frattempo che si aspetta,che si certifica?molti costruttori di macchine pensano ed esigono che sia il progettitista elettrico a fornire la dichiarazione di conformita 2006\42\ce in quanto la quasi totalità delle sicurezze è in gestione elettrica.ma perchè io mi devo assumere la responsabilità della certificazione della macchina se fornisco e cablo solo il bordomacchina(relativamente alla parte elettrica)??
Scritto il 4-1-2010 alle ore 23:07
“molti costruttori di macchine pensano ed esigono”
quindi non ci si è messi d’accordo subito e ora son dolori
non è una circolare ispesl che ti chiarirà chi deve far che cosa, stai sicuro, quindi ACCORDI CHIARI E PRECISI
per ora non ci sono tante altre cose da aggiungere se non che (e apro un dibattito) porre un’altra domanda:
un quado elettrico di automazione = quadro elettrico CE ai sensi della BT e EMC
maaa…
un equipaggiamento elettrico a bordo macchina + motorizzazioni = sistema di azionamento? = quasi macchina?
c’è da pensar un attimo
salutoni e buon inizio 2010
Scritto il 5-1-2010 alle ore 12:55
un equipaggiamento elettrico a bordo macchina + motorizzazioni = sistema di azionamento? = quasi macchina?
Per me no, perchè :
1- non gli riesci a dare una funzione ben definita (pensiamo ad un azionamento che pilota un motore senza carico ovvero un motore in cui l’albero gira a vuoto senza produrre alcun lavoro)
2- i rischi sono maggiormente di natura elettrica
3- è abbastanza rara un’automazione che svolga una data funzione nel campo delle macchine (pensiamo ai KIT di automazione cancelli che senza cancello diventano dei comuni KIT)
Io punterei sulla filosofia che considera la meccanica la nudità (e quindi l’essenzialità) della macchina e l’equipaggiamento elettrico il vestito: prima troviamo la nudità e poi la vestiamo, magari su misura.
Credo sia il modo giusto perchè in Cenerentola, il principe non seguiva la filosofia sopra descritta ed ha cercato un piede per tutto il regno con una gran perdita di tempo/uomo.
Scritto il 5-1-2010 alle ore 14:20
mi confronto subito con te:
1 – si ma se è una quasi macchina una centralina oleoidraulica con un po’ di pistoni lo sarà anche equipaggiamento elettrico a bordo macchina + motorizzazioni
2 – il numero 2 è stato fatto fuori dalla nuova direttiva e non c’è più come scusa
3 – è l’esempio più vicino alla quasi macchina che pensavo io…
come si può vedere sul tema ci sono diverse opinioni… che fare? leggi sopra e poi DARSI UNA LINEA COERENTE e perseguirla
PS: infatti anche io preferisco Biancaneve
Scritto il 5-1-2010 alle ore 19:09
Hey bello ci hai provato… ma i dispositivi elettrici sono ancora esclusi a meno che non diano dispositivi/sistemi di sicurezza
art. 2 lettera K
— apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa
tensione,
— motori elettrici;
sono esclusi dall’applicazione: cito la Guideline di Fraser che è in inglese e si capisce meglio
Low voltage switchgear and control gear referred to in the fifth indent of Article 1 (2) (k) are devices for making and breaking the current in electrical circuits and associated control, measuring and regulating equipment for the control of electrical energy using equipment. Such equipment is not subject to the Machinery Directive as such.
Ora te lo traduco in tecnichese: INVERTER o RESOLVER o compagnia bella
Per la centralina oleodinamica ci ho pensato anche io, ma nota la differenza: un pistone di per se spinge e quindi il solo montarlo correttamente (e paradossalmente) ti dà un moto.
l’albero di un motore elettrico ha bisogno di una parte meccanica per fare qualcosa, altrimenti gira senza senso (leve, ingranaggi, pulegge)
Per il KIT d’automazione dobbiamo (devo) chiarire cosa intendo, ossia solamente il controllo.
Sono invece con te sul discorso di quasi macchina per quei KIT completi (e che vanno per la maggiore ma di cui ovviamente non avevo tenuto conto scrivendo sopra) in cui hai il controllo, la motorizzazione e la meccanica che completa l’azionamento (vite senza fine, scatola ad ingranaggi con braccetto ecc).
Scritto il 5-1-2010 alle ore 19:33
touché
Scritto il 6-1-2010 alle ore 12:33
Macchè
Però non abbiamo ancora ben risolto ed io non ci dormo la notte…
Questa insana volontà di approccio modulare che spinge l’umanità a creare i mobili componibili ed il lego porta ad aberrazioni che conosciamo (CE+CE=CE ad esempio) e non vorrei mai che un tizio qualsiasi si improvvisi costruttore di macchine perchè tanto oramai fanno un sacco di quasi macchine che alla fine basta comporle come il lego per farne una completa (discorso derivato paro paro dai portoni, non invento…) scordando quella imprescindibile fase progettuale che si chiama analisi dei rischi..
Scritto il 6-1-2010 alle ore 17:34
per me le quasi-macchine NON ESISTONO in pratica … qui ci vuole un altro post, allora… speta che ci lavoro su e poi lo pubblicano, ok?
Scritto il 8-1-2010 alle ore 12:58
Buongiorno.
Ringrazio Ugo per la pubblicazione e per avermi citato.
Credo di non avere altro da aggiungere perché il problema è stato più volte discusso e mi sembra che ci siano buoni spunti sulla discussione.
Vorrei precisare alcune cose, tanto per rendere pubblico quello che ho appreso in questi mesi al riguardo delle macchine e quasi macchine.
Prendo spunto dal §35 delle linee guida della nuova direttiva.
Lo lascio in inglese.
Citazione
“The Machinery Directive does not apply directly to machinery components, such as, for example, valves, hydraulic cylinders or gear boxes, that do not have a specific application as such but are intended to be incorporated into machinery, although the design and construction of such components must enable the complete machinery to comply with the relevant essential health and safety requirements.”
Fine citazione
Riduttori di velocità.
Secondo la Position Paper di Eurotrans e secondo quanto espresso nelle linee guida della direttiva macchine 2006/42/CE i riduttori sono componenti e non quasi macchine, anche se accoppiati ad un motore elettrico (in questo caso la direttiva di riferimento è un’altra).
C’è un però: se il cliente ti dice che quel riduttore va a fare quel tipo di lavoro, ovvero si conosce una possibile destinazione d’uso, allora è una quasi macchina. Se poi lo fai ad hoc per quella applicazione allora è quasi macchina.
La mia domanda: ma quel riduttore standard (di serie) perchè se il cliente te lo chiede diviene quasi macchina e se non te lo chiede è un componente? In fin dei conti parliamo dello stesso oggetto.
Stiamo ancora attendendo la posizione ufficiale al riguardo.
Componenti oleoidraulici.
In rete si trova la Position Paper di Cetop.
Anche qui dipende molto dalla destinazione d’uso (parola magica direi!). Ve lo giro in inglese per far più veloce.
Citazione
1.1 Machinery
The fluid power components listed below are to be treated as machinery within the meaning of the Machinery Directive:
– Vacuum pumps
– Modules (e.g. feeder units, rotary indexing tables, hydraulic test benches, pre- assembly machines, hose swaging/crimping machines) if they are placed on the market as ready to use units for a special application
– Ready to use (stand-alone) hydraulic power units for a specific application (e. g. filling or cleaning) designed for temporary coupling to fluid systems.
1.2 Partly completed machinery
The fluid power components listed below are not machinery, because they are not assembled for a special application. They are, however, partly completed machinery, as they are nearly machinery and fulfil the criteria of the first bullet point in article 2, para. a) except for being assembled for a special application, i.e.:
– They consist of several parts, at least one of which moves
– They are fitted with or intended to be fitted with a drive system
– They cannot in itself perform a specific application
– They are intended only to be incorporated into (partly completed) machinery
Fine citazione
Conclusione: si è cercato di sistemare la vecchia direttiva macchine con nuove definizioni ma mi sa che sono aumentate le interpretazioni.
Le quasi macchine sono un ibrido che qualche volta diventa macchina, altre componente.
Scritto il 11-2-2010 alle ore 10:19
Nalla nostra gamma di produzione sono presenti i mixer per liquidi. Sono macchine che servono per emulsionare,miscelare etc.. liquidi pesenti in un serbatoio, normalmente già di proprietà dell’ utilizzatore
Nel mixer sono presenti elementi (elica ad esempio)che possono essere pericolose in movimento, ma la cui pericolosità non è eliminabile fintanto che il mixer non è immerso nel contenitore.
Questi mixer sono macchine o quasi-macchine ? in realtà hanno senso solo nel sistema mixer+ serbatoio. Senza serbatoio non possono lavorare.
come ci si deve comportare per certificazione ?
Scritto il 11-2-2010 alle ore 11:21
Se nella destinazione d’uso ci mettete che deve stare dentro un serbatoio io direi macchina.
La installi e lei parte.
E’ come una pompa, la fai girare con acqua o fluidi!
Scritto il 13-4-2010 alle ore 11:30
Pongo una domanda: ho un apparecchio composto da carcassa metallica contenente elettroventilatore e filtro per aria, venduto sia con che senza quadro elettrico (QE) separato di alimentazione e comando; i collegamenti tra QE e apparecchio sono sempre a carico del cliente. Fino ad ora l’apparecchio è stato dichiarato CE conforme a DM, BT e CEM mentre il QE solo a BT e CEM. Come dovremo regolarci alla luce della nuova DM?
grazie per il parere
Mauro Cavallari
Scritto il 13-4-2010 alle ore 15:38
Senza aver visto l’oggetto direi che è un po’ difficile dire se sia uno o l’altro.
Se prima era Macchina direi che ora sia ancora macchina.
Saluti.
Scritto il 13-4-2010 alle ore 16:41
concordo con Geromin
salutoni
Scritto il 13-4-2010 alle ore 17:22
Grazie per le risposte. Se per curiosità desiderate visionare il prodotto, potete andare sul sito http://www.aminstruments.com/prodotti/flussi laminari/moduli filtranti.
Cordiali saluti
Mauro Cavallari
Scritto il 13-4-2010 alle ore 21:43
il link non funzia
(sarà da attaccare forse)
ma con un blog direi che ci si ferma qui con le analisi
Scritto il 10-5-2010 alle ore 08:01
Gent.mi colleghi, preg.mo ing. Ugo Fonzar, perdonate la immediatezza del mio scrivere ma, a vosto avviso, una macchina introdotta a metà circa di una linea di produzione complessa (composta da 20 macchine in cascata) deve essere marcata CE o no, considerando che l’obbligo di marcatura spetta a chi realizza l’impianto nel suo insieme?
Certo della vostra attenzione, saluto cordialmente.
Giulio Pagani
Scritto il 10-5-2010 alle ore 08:48
L’introduzione di una macchina in una linea = messa in servizio della stessa assieme all’impianto. Se parliamo di macchina allora la risposta è nella definizione.
Se è una quasi macchina non deve essere marcata CE ma deve essere accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione.
Pertanto, parafrasando il buon Ugo, non avendo altri dati a disposizione, “con il blog ci si ferma qui con le analisi”.
Saluti
Scritto il 10-5-2010 alle ore 08:58
Provo a fornire qualche altro dato; la macchina è un nastro trasportatore, dotato di proprio motore, che si inserisce in una linea di movimentazione e lavorazione di un prodotto qualsiasi. La sua attivazione è dovuta alla verifica della presenza di materiale al suo ingresso tramite sensore estraneo al nastro, il suo controllo è demandato al sistema logico generale dell’impianto, il nastro è fornito privo di impianto elettrico.
Ringrazio per l’attenzione e per il vostro commento in proposito.
Giulio Pagani
Scritto il 10-5-2010 alle ore 10:05
consiglio di legger il paragrafo 38 del commento della commissione europea competente per l’applicazione della direttiva 2006/42/CE così ti sai regolare meglio
salutoni
Scritto il 10-5-2010 alle ore 10:43
Sei così gentile di mandarmi direttamente il “commento della commissione europea” che mi segnali?
Molte grazie.
Scritto il 10-5-2010 alle ore 11:28
lo trovi da qui:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/
saluti
Scritto il 28-12-2010 alle ore 19:50
esempio quasi didattico,
un serbatoio con pompa di rilancio e strumenti di rilevazione pressione temperatura livello.
il cliente ordina:
1) serbatoio e informa che attacchera la pompa.
2) serbatoio e non da nessuna informazione.
3) pompa con informazione che verrà attaccata al serbatoio.
4) pompa senza nessuna informazione.
5) strumenti di rilevazioni elettromeccanici senza nessuna informazione.
le varie possibilità sono:
1) quasi macchiana.
2) nulla non si rilascia nulla
3) quasi macchina
4) quasi macchina
5) se ci sono organi in movimento macchina o comunque quasi macchina?
che ne dite?
Scritto il 28-12-2010 alle ore 20:38
battista, dal solo filo è difficile dire come è la giacchetta, ma ci provo
1) macchina direi se uno interpreta la definizione “destinata ad esse equipaggiata” (ma la sto tirando per i capelli)
2) contenitore di ferro = niente = ok
3) pompa = macchina direi…
4) come 3
5) sono forse anche semplici componenti… qui la cosa deve esser dettagliata meglio
salutoni
Scritto il 28-12-2010 alle ore 23:12
Sulla Position papers CETOP PP07 ci sono parecchi spunti.
Direi di guardare i capitoli 1.1 e 1.2, 1.4.1 e 1.4.3
1) a me pare più un componente: è nella lista 1.4.3
2) componente
3) macchina? (è fatta per quella applicazione … ma ci sarebbe da discutere)
4) componente secondo il punto 1.4.3
5) se fosse un manometro componente. Anche io direi che è da specificare.
saluti
Scritto il 4-1-2011 alle ore 07:06
per i normali:
mi hanno messo un dente e mi hanno dato la dichiarazione di conformità, sono una quasi macchina!?
Scritto il 4-1-2011 alle ore 11:25
Ti han messo su un “utensile” quindi non serve dichiarazione di conformità
Però la fattura si
Scritto il 4-1-2011 alle ore 11:42
Ma se il dente è stato messo ex novo e non è uguale al precedente (non previsto dal “costruttore” iniziale) come la mettiamo?

E se ci mettiamo un ponte (modifica sostanziale)?
Scritto il 4-1-2011 alle ore 11:44
La fattura ci va sempre direi
Scritto il 4-1-2011 alle ore 13:37
è inserito in un organo in movimento, è quasi-macchina hai steso la procedura per non morderti la lingua?
anche se la fattura sicuramente sarà almeno dimezzata…… purtroppo noi Italiani ci sentiamo delle “cac…..” se pretendiamo scontrini o fatture ma io pago TUTTOOOOOO anche per LORO e mi girano le “bolle” ciao
Scritto il 4-1-2011 alle ore 13:47
della serie: come buttare in vacca un post
ma poi parlare di tasse (e qui siamo dinuovo in linea e in sintonia)
Scritto il 5-1-2011 alle ore 12:59
ben tornati nel mondo reale!
dente nuovo diverso dal vecchio per materiale, forma e durata (non si riescono a schiacciare le noci)
fattura certamente
tanti auguri
Scritto il 5-1-2011 alle ore 21:20
fw ma hai capito che il “mondo reale” non esiste?
ognuno ha il suo, è un aspetto legato alla relatività dei punti di vista
chi lo comprende ha capito che ci sono mondi paralleli
ciao
Scritto il 4-10-2011 alle ore 13:50
Egr. Ing. Fonzar,
volevo porre un quesito specifico. Mi trovo davanti due impianti di triturazione e vagliatura di pietre per la produzione di inerti per l’edilizia. Sono impianti vecchi senza alcuna documentazione a corredo. Il datore di lavoro mi ha chiesto di fare tutto quanto necessario per metterle a norma (a seguito di un incidente sul lavoro). In sostanza l’impianto è costituito da nastri trasportatori, mulini, frantoi e vagli. Ora facendo riferimento al par. 38 della guida all’applicazione mi sembra di capire che mi trovo di fronte ad un insieme di macchine (frantoio,mulino=macchina, nastro trasportatore= quasi macchina), ora le domande sono:
1: bisogna produrre la dichiarazione di conformità dell’insieme di macchine oppure la dichiarazione di conformità per le macchine e di incorporazione per le quasi macchine?
2: essendo l’impianto esistente e di data di fabbricazione indefinibile necessita di fascicolo tecnico (a parte la valutazione dei rischi che il DdL deve fare comunque)con manuale d’uso, istruzioni di montaggio ecc. ecc.
3: qual’è un tipico diagramma di flusso idoneo ad inquadrare con chiarezza il processo di conformità?
Ringrazio per la risposta.
Salvatore
Scritto il 4-10-2011 alle ore 17:22
La domanda è specifica
ma ti do un criterio generale
Per le macchine (attrezzature di lavoro) pre-CE, ovvero pre 21-09-1996 (data di entrata in vigore del DPR 459/96 – direttiva macchine 98/37/CE)
si applica l’allegato V del D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche armonizzate (UNI e CEI per capirci) per quanto possibile
Oltre agli adeguamenti è il caso di prevedere la ricostruzione degli schemi e consiglio una redazione di istruzioni per l’uso o “schede macchina” o tipo “procedure di lavoro”
Per le macchine post tale data, anche se sono pre-CE, ma messe insieme a formare un unico macchinario (impianto complesso) dopo tale 21-09-96, si deve attivare l’iter CE (a carico dell’utilizzatore finale in assenza di veri e propri fabbricanti)
Scritto il 6-10-2011 alle ore 09:50
Egr. Ingegnere,
come sempre le sue risposte sono chirurgiche chiare e prive ambiguità, dote di pochi veri professionisti. La ringrazio per l’attenzione prestatami e La saluto cordialmente.
Scritto il 6-10-2011 alle ore 16:42
grazie salvatore
Scritto il 29-11-2013 alle ore 11:56
[…] ugofonzar.postilla.it […]
Scritto il 13-4-2014 alle ore 10:38
Egregio Ing. Fonzar,
espongo una problematica che sto affrontando. Le sarei grato, se mi potesse fornire un suo parere in merito.
Su un vecchia pompa adibita ad alimentare un impianto antincendio, funzionanante in parallelo ad altre pompe ( il tutto, credo, costituisca un insieme, come impianto antincendio, che è stato costruito negli anni 80.)devo sostituire ( per ragione di garantire il servizio , anche in assenza di Energia Elettrica) l’attuale motore elettrico con un motore diesel(vecchia pompa e nuovo motore costituiscono, a sua volta un altro insieme ).
Il fornitore ( che non è il fabbricante , ma chi commercializza il motore), mi fornirebbe:
– una dichiarazione di conformità alle norme
UNI 12845 per quanto attiene le apparecchiature
di controllo e avviamento del diesel.
– Una dichiarazione che il motore è costruito
secondo gli standard dei vari regolamenti che
hanno permesso le certificazioni FM,NFPA,VDS e
VAS, e che inoltre, il motore rispetta gli
standard della direttiva europea EN 12845.
– Una “dichiarazione di Incorporazione” che la
(quasi macchina )è in accordo con la direttiva
macchine EC/42/2006, EC 68/97(inquinamento
motori non stradali), EC/108/2004
( compatibilità elettromagnetica).
Non avendo la pompa (costruzione primi anni 80) certificazione di conformità e marcatura CE, affinché possa getirla con il nuovo motore devo fare ricertificare tutto l’insieme ( motore e pompa). Oppure, basterebbero le dichiarazioni sopra indicate?
Inoltre, e’ indisensabile chiedere al fornitore di espletare la procedura indicata all’art. 13 della direttiva macchine? Con le seguenti attività:
– Preparare documentazione all VII parte B
– fornire l’Allegato VI: Istruzioni di
assemblaggio
– Dichiarazione di Incorporazione All. II
parte 1 B
– Includere il tutto in un fascicolo tecnico
finale.
Grazie.
Scritto il 16-4-2014 alle ore 11:50
Egregio
rispondo solo parzialmente alle domande dando un contributo (quello di cui mi sento tranquillo)
1 – segnalo la EN 1679-1 Motori alternativi a combustione interna – Sicurezza – Parte 1: Motori diesel
2 – effettivamente potrebbe essere pensato come “quasi-macchina”, quindi ok le cose che fornirà (ocjo a mettersi d’accordo sui RES a cui lui dovrà rispondere)
3 – alla fine però ho una macchina nuova (motore diesel+pompa) e devo fare l’iter CE come macchina
salutoni
Scritto il 11-6-2014 alle ore 09:14
Egr. Ing. Fonzar,
intanto vorrei farLe i complimenti per il blog.
Se mi è consentito vorrei poter esporre il seguente (probabilmente semplicissimo) caso.
Avendo assemblato un nastro trasportatore utilizzando componenti di un altro produttore (che in sostanza ci ha assistito nella scelta del materiale e ci ha mandato il nastro completo di motore semplicemente da montare) e dovendo adesso implementare su questo un quadro elettrico completo di inverter (per consentire variazioni di velocità) e PLC (per la gestione dei segnali dei sensori che verranno sempre da noi installati), volevo chiedere come procedere per la marcatura CE.
In sostanza ho un nastro trasportatore completo di motore ma sprovvisto di targa CE (anche se nel manuale di uso e manutenzione fornito c’è la dichiarazione di conformità), che equipaggerò con la parte elettrica (quadro di comando per start/stop, gestione velocità,ecc).
In base alle seguenti altre premesse:
– essendo il progettista elettrico;
– inserendo un elemento (quadro elettrico) che oltretutto consente variazioni di velocità del nastro (ce invece attualmente ha un motore a velocità fissa:modifica sostanziale?) oltre ai sensori;
– dovendo comunque fare un’analisi dei rischi circa la macchina completa del quadro e nell’ambiente in cui essa dovrà operare.
Posso procedere marcando CE tutto l’impianto secondo la 2006/42/CE, impiegando una sola targa da apporre sul quadro elettrico (installato sul nastro stesso), e redigendo la Dichiarazione di Conformità inserendo tra le direttive di riferimento la direttiva Bassa tensione, e la direttiva Compatibilità elettromagnatica?
Posso inoltre produrre un manuale di uso e manutenzione che raccolga le istruzioni per il montaggio e la manutenzione fornitemi dal costruttore del nastro, corredandole con le informazioni per l’utilizzo introdotte dal mio quadro (oltre che le necessarie altre per la manutenzione, ecc.)?
Scritto il 11-6-2014 alle ore 09:16
Chiedo scusa per la lunghezza della domanda.
Cordiali Saluti.
Scritto il 12-6-2014 alle ore 05:26
Egregio Fabrizio grazie
Il “posso” direi che è da cambiare con il “devo”
Quindi
0 – fascicolo tecnico della costruzione e valutazione del rischio (da tenere in casa) – vedi allegato VII della direttiva
1 – targa CE per tutto – ok
2 – dichiarazione CE di conformità per tutto – ok – per le direttive citate direi ok 2006/42/CE, non serve la bassa tensione (inglobata nella dir macchine), per la EMC certo che è da citare, ma qui si apre il “come dimostro che sono ok” come emissione e immunità? solo con un approccio “modulare” ai componenti singolarmente CE e montati conformemente alle istruzioni dei singoli fabbricanti o, il cablaggio ha influenza su tutto ciò?
3 – manuale (vedi punto 1.7.4 della direttiva macchine)
salutoni
Scritto il 12-6-2014 alle ore 08:06
Grazie per la gentile risposta.
Ovviamente il “posso” era orientato alla procedura, di certo l’impianto va marcato CE ;-).
Il fornitore del nastro (o meglio dei componenti) non ha fornito nessuna targhetta CE, e il nastro non è accompagnato da dichiarazione di conformità CE (il produttore ha sul sito internet una sezione dedicata dove è possibile scaricare le dichiarazioni CE di alcune parti, come ad esempio l’unità di traino), questo perché pur essendo l’insieme dei componenti un nastro completo (che il fornitore oltretutto classifica con un certa denominazione) in realtà la fornitura è stata orientata ai componenti.
Quindi ho acquistato una serie di componenti che ho assemblato e ai quali ho aggiungo un quadro elettrico e dei sensori che fanno funzionare il nastro in un certo modo, e un sistema start/stop (il motore del nastro non è cablato). Dal punto di vista procedurale la marcatura dell’intero impianto mi sembra più che giustificata, o meglio obbligatoria. In particolare:
– ok il fascicolo tecnico;
– ok targa CE per tutto;
– ok dichiarazione di conformità escludendo la BT inglobata nella direttiva macchine (francamente lo ignoravo, grave che questa cosa mi sia sfuggita. Grazie davvero).
Per quanto riguarda le istruzioni, la direttiva da (tra le altre) la seguente indicazione:
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle istruzioni originali”; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle
istruzioni originali.
Adesso, il mio dubbio riguarda la frase “istruzioni originali”. Del nastro, io ho tutti i fascicoli redatti dal “costruttore” del nastrino (che comunque assembla anche lui questi componenti, ottenendo, a meno della geometria, nastri tali e quali al nostro) che riguardano le operazioni di installazione e manutenzione.
Io che divento il nuovo costruttore, devo produrre un manuale raccogliendo le indicazioni già esistenti per quei componenti, ovvero i fascicoli originali, e corredare tutto con i fascicoli che redigerò io e che riguardano sostanzialmente la parte elettrica e le istruzioni per l’uso; o posso realizzare un manuale unico (estremizzo) “copiando pari pari” quello che ha scritto il costruttore iniziale del nastro e producendo un manuale dove non compare null’altro che il nome della mia azienda?
In effetti capita spesso di realizzare un manuale nelle condizioni in cui potrebbe tornare utile copiare direttamente le indicazioni del fabbricante di un dato componente (ad esempio la parte inerente la manutenzione di un motore elettrico), avendo io acquistato il prodotto, divento anche proprietario di quelle istruzioni e posso replicarle tali e quali? Aggiungo che su questi fascicoli non c’è il simbolo di copyright.
Grazie ancora per le già preziose indicazioni, saluti.
Scritto il 13-6-2014 alle ore 13:37
per “istruzioni originali” si intendono riguardo la lingua di redazione in originale rispetto a quella poi data all’utilizzatore
non quelle dei sub-fornitori (ovviamente se ci sono va bene)
infatti il RES dice
“Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere “Istruzioni originali” o una “Traduzione delle istruzioni originali”; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle
istruzioni originali.”
quindi se non ci sono istruzioni dei sub-fornitori sono da fare ex novo
e se sono in inglese da parte loro, sono da tradurre
Per l’inglobamento vedi RES 1.5.1
“1.5.1. Energia elettrica
…
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle macchine. Tuttavia gli
obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal presente decreto legislativo.”
Scritto il 13-6-2014 alle ore 15:00
Chiedo scusa, ma se possibile avrei bisogno di un ulteriore precisazione.
Le istruzioni del fornitore dei componenti (ovvero del nastro che poi ho assemblato) sono in lingua italiana.
Per questioni di “marchio” a me converrebbe copiarle sul mio manuale in modo che compaia solo il logo della mia azienda.
Credo sia un aspetto piuttosto diffuso in fatto di marcatura CE, anche nei casi di modifiche sostanziali di macchine costruite da altri, interventi soggetti a nuova marcatura, per le quali si possiede il manuale di uso e manutenzione del primo fabbricante. In sostanza:
E’ lecito trascrivere tali e quali sul proprio manuale istruzioni inerenti la manutenzione, il montaggio, ecc. prodotte dal fornitore dal quale ho acquistato i componenti stessi?
La direttiva su questo fatto non si esprime, e non so se effettivamente potrebbero sussistere problemi legati a copyright, ecc.
In generale chi produce il manuale deve scriverlo interamente mediante il proprio intelletto, o può avvalersi di alcune parti “già scritte” dai fornitori di alcuni elementi senza allegare schede tecniche ma semplicemente riportando gli stessi caratteri scritti sul proprio manuale escludendo il logo del fornitore? Acquistando il prodotto, divento proprietario anche della documentazione che lo accompagna, nel senso che posso farne questo tipo di uso?
Grazie, Saluti
Scritto il 13-6-2014 alle ore 21:45
non sono esperto di copyright
e comunque la direttiva macchine si occupa di sicurezza delle stesse e del loro uso
togliere i nomi degli altri fabbricanti
di fatto ci si presente come fabbricante “per intero” del macchinario
(non so se è il caso)
e quindi ci si assume la responsabilità come fabbricante “apparente”
non ho forse capito
ma faccio un esempio
prendo un prodotto di un fabbricante xy e tolgo targa, e copio e incollo completamente le sue istruzioni nelle mie
facendolo “di fatto sparire” agli occhi dell’utilizzatore/ente di controllo = io sono il fabbricante (sì dopo spiegherò cosa ho fatto e mostrerò la targa originale ecc. … ma intanto…)
salutoni
Scritto il 11-1-2017 alle ore 14:19
Buongiorno.
vorrei porre un quesito.
vendo un forno industriale.
il cliente ha acquistato da terzi il carico e scarico forno, quindi non è manuale ma automatico. mi viene chiesta la Certificazione. secondo normativa mi sembra di aver capito che il mio forno è una quasi macchina.
secondo Lei?
grazie anticipatamente.
marco a.
Scritto il 14-1-2017 alle ore 18:59
se ha un organo in moto (ad es. ventola per far girare l’aria) il forno è una macchina
un saluto