14 Dicembre 2009

Chi è il fabbricante oggi?

Con la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 GU L 218 del 13.8.2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE,  si è dato ordine al bailamme di interpretazioni relative alle definizioni presenti nelle varie direttive di prodotto relativamente a:
- fabbricante
- distributore
- importatore
- norma armonizzata
- immissione sul mercato
- valutazione di conformità

Innanzitutto: cosa è una decisione?
E’ uno strumento giuridico con il quale le istituzioni europee attuano le politiche comunitarie. La decisione è un atto obbligatorio di portata individuale. Si tratta quindi di un atto vincolante rivolto ad un destinatario preciso, cioé: ad uno o più privati o imprese; ad uno o più Stati membri.
Nel caso in esame si rivolge ai sopra definiti per portar chiarezza verso consumatori professionali e non.

Ma veniamo alle nuove definizioni e a un importante passaggio da tener presente soprattutto per chi commercializza prodotti costruiti da altri:
«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio

Interessante l’ultima parte che parla del “nome o marchio” apposto sopra il prodotto: ma cosa significa?

C’è una aziendaX che marca CE il prodotto con il suo indirizzo, firma la DDC, emette il manuale delle istruzioni per l’uso con i suoi loghi; c’è una aziendaY che vende tale prodotto lasciando tutte le documentazioni di cui sopra intonse, ma mette una bel logo con il suo nome sulla lamiera del prodotto (senza indurre a dubbi rispetto la marcatura CE) o un bel striscione son su scritto aziendaY: chi è il fabbricante?
Le risposte posson esser due, infatti le scuole di pensiero sono divise tra chi dice quello della marcatura CE (=aziendaX) chi sostiene quello dello “striscione” (=aziendaY).

Ma se non sono fabbricante, cosa posso essere? Per la decisione di cui sopra, posso esser un Distributore (lasciamo stare le altre definizioni per brevità e non pensiamo un importatore o di “rappresentante autorizzato”… al fine di restringere il campo di ipotesi su cui pensare)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

ok, ma non si è ancora chiarito quando un distributore diventa fabbricante? (… e suo malgrado; ricordo che diventare fabbricante significa accollarsi gli oneri e le responsabilità penale e civile sul prodotto, e istituendo il fascicolo tecnico della costruzione e la documentazione prevista dalle direttive di prodotto applicabili):

Art. R6
Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente … [atto] ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo [R2] quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata.

E questo punto sembra indicare che nel momento in cui appongo il mio marchio passo da distributore a fabbricante (mantenendo la coerenza delle definizioni precedenti e non creando così sovrapposizioni tra le due figure o ambiguità).

Spulciando poi tra i commenti alla decisione:
(23) Il distributore mette un prodotto a disposizione sul mercato dopo che è stato immesso sul mercato dal fabbricante o
dall’importatore e deve agire con la dovuta attenzione per garantire che la sua manipolazione del prodotto non incida negativamente sulla conformità del prodotto.

e nelle obbligazioni del DISTRIBUTORE (articolo R5 e successivi) - si evidenziano in modo poi preciso gli interventi “light” che lui “può fare”
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3].

E’ ovvio che le certezze che fin oggi son state assunte son da rivedere in quanto il confine tra distributore e fabbricante è cambiato. Che fare?
Onde evitare dubbi sul fabbricante/distributore del prodotto, provo a dar un consiglio spero ragionevole e spero oggetto di discussione.
Il distributore aziendaY si organizzi così:
- faccia un contratto di distribuzione scritto con il fabbricante aziendaX
- sullo striscione faccia scrivere “distribuito da aziendaY” (o, che fa più figgo, “povered by aziendaY”)
a questo punto lui è un Distributore (e non un fabbricante) di sicuro… per gli altri casi “intermedi” direi di far attenzione e … discuter con gli esperti competenti a partire dagli enti di controllo (uno per tutti l’ISPESL).

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2 Commenti a “Chi è il fabbricante oggi?”

  1. Serafino Frongia scrive:

    Due esperienze personali in materia

    1- Il fabbricante decide di usare un marchio commerciale, ma NON il suo marchio registrato. Le dimensioni e le caratteristiche del prodotto, secondo la norma applicabile,consentono allo stesso di riportare i suoi dati sull’imballo, congiuntamente al marchio sull’oggetto. Ora, per quanto sopra detto, dopo aver rimosso l’imballaggio NON si sà più chi è il fabbricante in quanto il marchio commerciale NON è registrato e/o collegato al fabbricante. Qui il distributore ha, a mio avviso, ogni colpa possibile perchè deve assicurarsi che il prodotto sia sicuro ed il fabbricante riconoscibile.

    2- Il nome del fabbricante è pressofuso e quindi inamovibile. A seguito di modifiche apportate dall’azienda Y questa diventerebbe costruttore e fa ogni passo possibile (etichette, ddc ecc) ma appare evidente il rischio di confusione causato dal simbolo del costruttore originario che è inamovibile!

    Sono forse due casi estremi ma non rari.

  2. ugo fonzar scrive:

    Due casi che, in pratica fanno sì che il distributore diventi fabbricante

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