12 Novembre 2009

Circolare Ministeriale in merito agli obblighi del committente, art. 90 comma 11

La news

La Direzione generale per l’attività ispettiva e la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, rendono disponibile, on line, la Circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 concernente l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

A tal proposito un esimio ed autorevole collega mi scrive:

Quelli del Ministero del lavoro, purtroppo senza alcun intento umoristico, sono riusciti a rievocare il famoso “Comma 22″  che il Sergenten delle Sturmtruppen riteneva fosse la “verità rivelata”.

E io: cavolo, mi son perso (da giovane) tale storia del grande Bonvi, me la spieghi? :)
E lui: “Comma 22″ è un romanzo satirico antimilitarista che narra di uno squadrone di aviatori americani nella seconda guerra mondiale.
Uno di essi, per sottrarsi ad una morte quasi certa (viste le vicende dello squadrone comandato da ufficiali incompetenti e fanatici) e ad una guerra che per lui non ha alcun senso, si finge pazzo per essere esonerato dalle missioni di guerra ai sensi dell’art.12 co.1 del regolamento militare:

Art.12 c.1 “L’unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia”,

si dimentica, però, che c’è il comma 22 dello stesso articolo:

Art.12 co.22 “Chiunque chieda il congedo dal fronte non è pazzo”

Molti, ed io tra questi, hanno creduto (alcuni lo credono ancora) che nel regolamento militare americano veramente esistesse una tale disposizione (avendo fatto il militare non mi stupisce), invece si tratta solo di finzione romanzesca (ci sono rimasto male).

Il “Sergenten” delle Sturmtruppen, ottuso sottufficiale perfettamente assorbito ed integrato nel sistema dell’esercito, ossessionato da “ordinen und disziplinen” quando scopre il comma 22 nel regolamento ne viene folgorato come S.Paolo sulla via di Damasco e, illuminandosi in volto, pronuncia la fatidica frase “Comma 22… ach! La Verità rivelaten!”.
Ne segue tutta una serie di strisce esilaranti che traggono spunto dal comma 22, parto felice della mentalità militare; le ho lette 30 anni fa ed hanno lasciato il segno, credo che siano ancora un cult del fumetto e della comicità di quegli anni.

La circolare sull’art.90 co.11 è la dimostrazione di come la struttura mentale del burocrate che potrebbe aver partorito il comma 22 non sia solo finzione:
“Sei esonerato dal nominare il CSP, ma devi designare il CSE in fase di progettazione perché assolva agli obblighi del CSP”

:) fantastico (si ride per non far altro…)

NB: giuro che mi arrivano queste mail, non sono io che me le invento con un pretesto per far il blogger! ;)

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10 Commenti a “Circolare Ministeriale in merito agli obblighi del committente, art. 90 comma 11”

  1. studio eugenica scrive:

    ?

  2. studio eugenica scrive:

    ???

  3. studio eugenica scrive:

    Io conosco committenti che hanno dovuto retribuire un professionista per svolgere il ruolo di csp e un professionista per svolgere il ruolo di cse ….?

  4. Archimede scrive:

    Mastropietro, Dipietro, Belpietro. Quanti danni hanno fatto i discendenti di Pietro. E pensare che il povero Pietro voleva solo costruire una chiesa!

  5. Ugo Fonzar scrive:

    Le male lingue dicono che se si nomina solo il CSE si risparmia sul CSP in quanto c’è solo una parcella…

  6. fwspeek scrive:

    Ieri dopo 15 mesi di coordinamento un committente avvocato mi ha detto che a lui il cse non serve perchè è tutto burocrazia!! quindi non paga la parcella!!

  7. Ugo Fonzar scrive:

    @ Fwspeek: fagli causa ! (hai coordinato bene, vero?) ;)

  8. catanoso scrive:

    Personalmente non mi meraviglio neanche un po’.
    Ormai sono abituato.

    Certo è che una modifica di questo tipo, indirettamente riconosce la castroneria del comma 11.
    Altrettanto certo è che questa circolare non risolve alcun problema.
    Il legislatore europeo ci obbliga a nominare sempre il CSP e sempre il CSE purchè ci siano almeno due imprese.
    E’ solo per il PSC che c’è la deroga se non sono presenti i rischi particolarmente aggravati.

    Nè il comma 11 nè questa circolare, che conta come il due di coppe con la briscola a bastoni, ci mettono al sicuro da un’altra procedura d’infrazione da parte della Corte UE.
    Chi pagherà il danno erariale conseguente alla sanzione della UE?

  9. catanoso scrive:

    Dimenticavo.

    Siccome sanno che la circolare è una castroneria voluta, furbescamente non hanno utilizzato l’istituto dell’Interpello…..

  10. Ugo Fonzar scrive:

    grazie ing. Catanoso del commento :)

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