3 Novembre 2009
Schema di recepimento della nuova Direttiva Macchine in Italia
Volevo far un primo commento allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/42/CE (nuova direttiva macchine) (il testo è stato scaricato da http://http://www.sicurezzaonline.it/)
Il recepimento di fatto si allinea perfettamente (e come non potrebbe esser così?) alla direttiva di prodotto (tranne per i considerando iniziali che comunque consiglio vivamente di leggere, in particolare il n. 14)
Metto in evidenza:
a - le misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose (art.
b - non conformità della marcatura CE (art. 13)
c - le sanzioni amministrative (novità grossa grossa direi! E molto seria e onerosa! art. 15); ovviamente ci saranno anche altre sanzioni da aggiungere se costituiscono reato (ad es. da Codice Penale e da D.Lgs. 81/08 art. 22, 23 e 24) e sono in sintesi:
* da 4.000 a 24.000 euro per il fabbricante o il suo mandatario o a chi apporta modifiche ad apparecchiature dotate della marcatura CE che comportano la non conformità ai RES
* da 2.000 a 12.000 euro per il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta del Ministero delle Attività Produttive omette di esibire il Fascicolo Tecnico della Costruzione (o la Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine)
* da 1.000 a 6.000 euro per chi induce in errore i terzi con segni e iscrizioni sulla marcatura CE (ci saranno anche altre sanzioni da aggiungere se costituiscono reato, immagino la contraffazione di prodotti…)
* da 1.000 a 6.000 euro per chi promuove pubblicità per macchine non conformi alla direttiva (! opuscoli pubblicitari di macchine “cinesi” che già con un esame della foto risultino non conformi!)
* le sanzioni hanno un rapporto rispetto al 10% del fatturato delle macchine non conformi fino a un importo massimo di 150.000 euro (la frase di cui al comma 6 la devo ancora interpretare … devo trovare i libri di analisi2 e Vi faccio sapere…)
* gli oneri e le spese per gli accertamenti li paga il responsabile delle violazioni! (ci saranno delle tariffe determinate con apposito decreto)
* le sanzioni saranno irrogate dalla Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico
d - rimane in vigore l’art. 11 co. 1 e 3 del DPR 459/96 per le macchine pre-21/09/96 - art. 18
Ricordo che il DPR 459/96 all’art. 11 fornisce le seguenti norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l’art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. … omissis …
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell’ISPESL dell’avvenuta installazione della macchina.
e - gli Organismi notificati ai sensi del DPR 459/96 devono richiedere la conferma della validità della loro notifica al Ministero dello Sviluppo Economico
Ci sono già autorevoli commenti ai nuovi Requisiti Essenziali di Sicurezza (vedi linee guida ISPESL), ma l’aspetto degli articoli “transitori” del decreto è tutta da studiare: è evidente da subito che le sanzioni saranno veramente pesanti (soprattutto per i costruttori Italiani… per gli stranieri “furbi” invece…)


Scritto il 22-2-2010 alle ore 14:07
[...] è un commento a caldo a completamento di quanto già detto nel post qui http://ugofonzar.postilla.it/2009/11/03/schema-di-recepimento-della-nuova-direttiva-macchine-in-... che viene [...]