8 Ottobre 2009
La delega ESTERNA di datore di lavoro
Bando di gara per assunzione di ruolo di RSPP e Datore di lavoro esterno
Con il presente bando di gara si invita a presentare la seguente offerta relativamente a:
A - Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale - importo per tre anni € _____________,00 (_____/00) al netto di IVA al 20% ed oneri previdenziali
B - Assunzione della responsabilità riguardo la sicurezza e la salute sui posti di lavoro tramite Delega notarile di Datore di lavoro esterno - importo per tre anni € _____________,00 (_____/00) al netto di IVA al 20% ed oneri previdenziali
Obiettivi e programma dell’intervento:
1° anno: adozione di tutti i requisiti cogenti, coinvolgimento di tutto il personale, pianificazione miglioramento continuo, aggiornamento documento di valutazione del rischio – _______ ore
2° anno: consolidamento del sistema – _______ ore
3° anno: implementazione e certificazione BS OHSAS 18001:2007 – _____ ore
È un bando che mi son inventato … ma è molto più diffuso di quel che si crede.
Salta agli occhi la delega esterna di datore di lavoro! È possibile ciò?
Direi che non è vietato e quindi si può fare (ma qui ci vuole l’intervento del giurista e dell’esperto legale e io ovviamente mi defilo).
Tale delega avrà ovviamente avrà tutti i crismi di cui l’art. 16 (e le due cose indelegabili dell’art. 17), il quale riporta oggi anche la sub-delega (uno scarica barile? … ma le domande le facciamo dopo).
Art. 16. (Delega di funzioni)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Vorrei però far delle osservazioni e porre delle domande (più o meno retoriche):
1 – ma la complessità dell’azienda è indifferente? Lo può fare anche il mio amico ’ciano falegname con 4 dipendenti? Sembra di sì… Ma lui non se lo sogna nemmeno, ovvio.
2 – perché delegare? Se siamo in una SpA pubblica non c’è già il Direttore? Egli non ha già professionalità ed esperienza e poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre che l’autonomia di spesa? Se siamo in una srl o spa non c’è già un Presidente o un Amministratore delegato?
3 – uno ESTERNO ha effettivamente poteri di organizzazione, gestione e controllo, oltre che l’autonomia di spesa? Se la risposta è NO, stiamo spendendo soldi per nulla (negli enti pubblici si chiama danno erariale, nelle aziende private: buttar via soldi). Aggiungo che il “NO” è abbastanza facile da provare da parte dell’ESTERNO che si trova in difficoltà davanti al Giudice … e quindi il tutto si ribalterà ANCHE sul Datore di lavoro “vero”.
Questo post penso risulterà antipatico a molti che in questi anni han pensato di gestire le imprese e gli enti con queste deleghe di funzioni ESTERNE, e mi renderò ancor più antipatico a esporre il mio pensiero che di seguito riporto (rincalzo la dose che tanto ormai son partito in quarta
).
Per affrontare il difficile tema della sicurezza in azienda ci vuole:
- il cuore (leggete il post di Vitelli … quello su GINGER per capire di cosa sto parlando)
- il cervello (leggete Marigo e Rotella)
- il portafoglio (ovvio che i soldi fanno girare il mondo)
ma soprattutto ci vuole coraggio! (di persona avrei usato una terminologia più colorita, ma ci siamo capiti).
Senza questi 4 organi vitali in un ente/azienda non si va avanti – punto.
Se non hai coraggio, lascia perdere: delegare funzioni simili, è far come quello che ha delegato i doveri coniugali a terzi!
PS: ho omesso tra gli “organi” necessari dell’impresa la fortuna
(poche volte da sola la fortuna è sufficiente… anche se serve sempre!)


Scritto il 8-10-2009 alle ore 11:00
Non sono un giurista ma ho frequentato un corso che parlava della Responsabilità civile e penale in materia di Sicurezza sul lavoro fatto da un avvocato. E in materia di delega c’era qualcosa da aggiungere rispetto a ciò che è prescritto nel TU (quoto il testo che ho):
***
- la delega è ammessa nelle imprese di grandi dimensioni in cui presumibilmente il DdL non è in grado di sovraintendere personalmente all’organizzazione complessiva (ma alcune sentenze ammettono la delega anche in imprese di piccole dimensioni)
- il soggetto delegato deve essere dotato di adeguata preparazione culturale e professionale e di idonee competenze tecniche
- il soggetto delegato deve accettare la delega
- la delega deve essere conferita in modo esplicito mediante un atto scritto (alcune sentenze però hanno ammesso anche la delega verbale: Cass.pen., sez.III, 09.07.2003)
- il delegato deve essere dotato di autonomia decisionale e finanziaria quanto meno entro i limiti giustificati dalla delega
- il delegante NON DEVE INTERFERIRE nell’esercizio delle funzioni delegate privando il delegato dell’autonomia necessariamente connessa al conferimento della delega
- il delegante non può disinteressarsi completamente con riferimento all’effettivo esercizio dei poteri delegati da parte del soggetto cui la delega è stata conferita (una parte di giurisprudenza esclude la permanenza di tale obbligo in capo al delegato una volta conferita la delega)
***
Da queste righe si osserva che nel TU manca la clausola di NON INTERFERENZA, quindi il delegato di fatto va a perdere l’autonomia che gli è stata assegnata…
Scritto il 8-10-2009 alle ore 16:45
abbiamo un mano un poliedro irregolare (sarebbe tutto facile con un dado regolare) dove ognuno crea la dimensione della faccia che lancia, il pavimento, le regole con rifementi impossibili (TU 106 600 pagine di interpretazioni = opinioni = quello che ti pare sempre più)analizzo quel lato più vicino a noi, i consulenti, qualche furbetto ha visto il business e va in giro a dire che fa lui i dl, prende un bell’incarico, (blave..Euri), sa anche scrivere e ogni tanto incastra il vero dl che dietro belle parole si sente tutelato (valido fino a grande danno)
es azienda con rspp umile costo gestione sicurezza consulenza 5000, (media infortuni 2/8anni) cambiato con figo… totale 50000, tutti scontenti ma felici (sempre PIL in aumento)
dobbiamo modellare il poliedro e renderlo un qualcosa di migliore…autocelebrazione…
la febbre sta sparendo .. la prossima settimana il cavaliere con il cavallo nero ricomincia a correre…forse ho visto in sti giorni troppo zorro ..
Scritto il 8-10-2009 alle ore 16:50
comunque …. partecipiamo alla gara?
Scritto il 8-10-2009 alle ore 18:06
Fatti salvi i casi di piccole aziende a basso rischio (es. uffici), ritengo che un datore di lavoro che si proponga l’obiettivo reale di aumentare il livello della safety aziendale, non possa demandare all’esterno queste funzioni.
Ciao
Marzio
Scritto il 8-10-2009 alle ore 20:48
@Dragan
“Da queste righe si osserva che nel TU manca la clausola di NON INTERFERENZA, quindi il delegato di fatto va a perdere l’autonomia che gli è stata assegnata…” - il nuovo comma 3 seconda parte da una indicazione (molto stretta direi) per evitare ciò…
invece la parte relativa alla COMPLESSITA’ AZIENDALE è importante direi
@Fwspeek
“capitano Kirk a tenente Ura mi dia una mano per favore”
gara? no, non gradisco!
Scritto il 13-10-2009 alle ore 10:17
Premessa: non sono un avvocato ma un RSPP interno che si è stupito non poco quando ha sentito la diffusione di tale pratica a dir poco “furba”.
In realtà ritengo che in sede di giudizio per la definizione di responsabilità in seguito ad incidenti, chi di dovere riconosca l’eventuale “culpa in eligendo”, dato che, nella quasi totalità dei casi (sono d’accordo per la delega per attività quali “uffici”), appare evidente come sia inapplicabile una delega per DL o dirigente delegato, non avendo il delegato esterno la possibilità di organizzare adeguatamente le attività a fini sicurezza sia per la mancanza fisica del tempo disponibile (dovrebbe passare la maggior parte del tempo in azienda - cosa che vedo di difficile applicazione per un professionista esterno) sia, nel caso di DL, per l’assenza dell’effettivo potere di spesa (ovviamente in caso di necessità di spese ingenti per la messa a norma/miglioramento della sicurezza).
Scritto il 15-10-2009 alle ore 21:37
Ciao Giorgio
l’intervento di un legale esperto sarebbe auspicabile come punto di vista ulteriore alla questione
Scritto il 18-10-2009 alle ore 08:26
[...] La delega ESTERNA di datore di lavoro di Ugo Fonzar, che parla delle condizioni che devono essere soddisfatte per poter fare una delega di datore di lavoro ad un esterno… Scarica articolo come PDF Articoli simili:This week on Postilla #4This week on Postilla #2This week on Postilla #3This week on Postilla #1Da oggi anche su Postilla! [...]