6 Agosto 2009
D.Lgs. 106/09 e modifiche all’art. 30 del D.Lgs. 81/08: cosa cambia?
La modifica al cosiddetto testo unico arriva in pratica un attimo prima delle mie ferie… mi pongo subito questa domanda: cosa succede all’art. 30?
Do un occhio (superficiale) alla questione e in prima battuta dico: boh, poco e niente… e sto per spegnere il cervello… poi … ocjo, speta…
Innanzitutto il 106 (iniziamo a chiamarlo con il suo nome e non con nome e cognome, così iniziamo a dargli del tu e a prender confidenza) modifica l’articolo 16 del D.Lgs. 81/08 che diventa (in sottolineato i passaggi di interesse ai fini dell’art. 30):
Art. 16. Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiestidalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al precedente periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al periodo precedente non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Il disposto originale era:
La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
Commento a caldo: “anche” è stato tolto e quindi si è “più sicuri” che “basta” l’“adozione e l’efficace attuazione del modelli di verifica e controllo”; direi che è stata tolta una variabile in più.
Poi c’è l’art. 20 del 106 che interviene direttamente sull’art. 30 che oggi diventa:
Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
Commento a caldo: buon lavoro alla Commissione Consultiva Permanente! Ritengo che i modelli già indicati siano in già collaudati e che (a parte qualche piccola integrazione per chiudere il discorso “per le parti corrispondenti” di cui al comma 5) eventuali altri modelli nuovi che saranno generati non potranno che esser generati a partire da un “copia e incolla” e “togli qualche cosina … ma non tanto”.
E pensavo di averla finita qui… andate all’art. 30 del D.Lgs. 106/09… fatto? … direi qui la grossa novità: gli Organismi Paritetici che attestano e asseverano (due verbi che faranno scrivere libri e libri e sentenze su sentenze) l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 con l’istituzione di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
L’art. 51 quindi diventa, modificato dall’art. 30 del 106 così:
Art. 51. Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del decreto, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
Commento a caldo: un sacco di domande sorgono spontanee… ne elenco qualcuna.
Domanda che si pone il businnes-man: l’Organismo Paritetico (per gli amici OP) potrà sosituire il “classico” Organismo di certificazione? Che prezzi faranno?
Domanda che si pone il datore di lavoro: ma avere una asseverazione da parte di un Organismo Paritetico è meglio o peggio di una certificazione rilasciata da un Organismo di certificazione?
Domanda di un auditor di un Organismo di certificazione nei confronti dell’Organismo Paritetico: le specifiche commissioni paritetiche da chi saranno costituite? E per dire che sono tecnicamente competenti cosa servirà? Serviranno validazioni terze (penso tipo al SINCERT)? Che protocollo/regolamento useranno per la certificazione gli OP? Come faranno il mantenimento?
Gli scenari sono veramente fluidi e articolati, una volta “aperta per legge” una tale finestra…
Ricordo che le modifiche entrano in vigore il 20 agosto… però ora io spengo per qualche giorno il cervello e poi vediamo (tanto torno a lavorare prima della sua entrata in vigore).


Scritto il 10-9-2009 alle ore 08:53
Gli italiani sono di una bravura impareggiabile nel scrivere leggi che aggrovigliano le cose.
Grazie Ugo per il tuo lavoro.
Ciao
Scritto il 10-9-2009 alle ore 12:57
Grazie a te
Scritto il 10-9-2009 alle ore 18:50
Domande alle domande sugli OP.
Oggi chi “certifica” i migliaia di consulenti/formatori che ci sono in giro?
Forse il legislatore ha capito che fino ad ora i vari organismi di certificazione non sono riusciti a dare una mano concreta alle imprese in materia di sicurezza del lavoro (pensi all’edilizia).
Perché secondo Lei un OP non può essere costituito da persone tecnicamente capaci di dare una certificazione o di implementare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza?
Attualmente Lei metterebbe la mano sul fuoco che tutte le certificazioni rilasciate dai vari enti accreditati sono state effettivamente “meritate” oppure qualcuna è stata praticamente regalata (basta pagare). Io assolutamente no.
Lei sa come funziona, da chi è stato istituito e da dove vengono le risorse di un OP per esempio nell’edilizia? Lo sa che i primi CPT sono nati negli anni 70 e che oggi ce ne sono oltre 100 in tutta Italia e che collaborano attivamente con enti come l’ISPESL ?
Non è che Lei, come molti consulenti, hanno un po’ paura di vedersi diminuire il lavoro a causa dei OP?
Saluti e buon lavoro
Scritto il 11-9-2009 alle ore 00:13
Un saluto a Giancarlo Giannone
Preciso un paio di cosette così ci capiamo meglio:
)… che ci siano enti di certificazione poco seri (o ispettori poco seri) glielo garantisco io, vale pure per i consulenti (vedi sopra)…
0 - il commento è agostano e ora siamo a settembre (facile dire cose ora che si sta un po’ più freschi :))
1 - a volte mi vergogno a dire che faccio il consulente … legga qui http://ugofonzar.postilla.it/profilo/
1b - chi fa quel mestiere lì (=consulente) dovrebbe esser scelto dal mercato … nel bene e nel male …
2 - che il legislatore capisca delle cose e abbia una linea “lineare” ho grossi dubbi - (*)
3 - gli OP sono una risorsa, la domanda che ponevo era nei confronti degli altri “certificatori” controllati da enti tipo il SINCERT (che non è proprio una roba all’acqua di rose)
4 - non metto la mano sul fuoco su nulla (e la penso come lei), infatti cerco di porre domande forse provocatorie (come giustamente fa poi lei alla fine
5 - I CPT li conosco soprattutto attraverso le varie pubblicazioni online, conosco delle persone (serie) che vi “lavorano dentro” e fanno delle cose egregie … un link utile da cui partire per conoscere i 98 è questo: http://www.cncpt.it/ (giusto?)
6 - con la paura non si fa niente, con il confronto sì
Spero che non legga alcuna polemica (anzi grazie dell’intervento!) nella mia risposta… voglio però commentare l’(*) che ho lasciato sopra così:
- le leggi degli anni ‘50 (547 303 ecc.) sono leggi direttive, della serie “se fai così va bene”
- le direttive europee (626) han fatto nascere i consulenti (ogni volta che si pronuncia questa parola dovrebbe sentirsi un rombo di tuono come nel film Frankenstein Junior, così ci teniamo svegli e ammoniti a far bene il ns lavoro!) e han dato in mano al datore di lavoro il cerino della “valutazione”
- l’81 introduce la “certificazione di terzi” dell’azienda
E’ sostenibile? E’ chiara la cosa a tutti gli imprenditori? Si sapranno destreggiare? O sarà ancora un mucchio di carta? 12 esperti che consigliano, valutano, certificano e asseverano e 1 che lavora…
MA SOPRATTUTTO
Ci sarà una crescita culturale e VERA della sicurezza?
Io tirerò le somme tra 10 anni…
grazie ancora dell’intervento… il mio pensiero verrà espresso meglio e con più calma in una prossima pubblicazione di IPSOA
saluti cordiali
Scritto il 18-11-2009 alle ore 17:21
Mi domando come - con quali mezzi e competenze - gli OP potranno asseverare l’effettiva attuazione dei Modelli organizzativi ex art 30.
In ogni caso il Giudice penale eventualmente adito in caso di incidenti sul lavoro non potrà mai essere vincolato dalla suddetta asseverazione …
Un saluto e buon lavoro!
Scritto il 18-11-2009 alle ore 20:48
Caro Maurizio,
un giudice non potrà mai essere vincolato a nulla (se non alla legge), non è vincolato neanche a quello che dice l’organo di vigilanza !!!
Per quanto riguarda i mezzi degli OP mi limito a un consiglio per spiegare come funzionano e come si sorreggono: leggere i contratti collettivi di categoria (es. edilizia).
Con quale competenze tecniche gli OP possono asseverare un modello organizzativo?
Domanda alla domanda (si, è un vizio), con quali mezzi tecnici i CPT ogni anno effettuano migliaia di sopralluoghi nei cantieri edili e migliaia di ore di consulenza ?
E con quali mezzi tecnici alcuni CPT realizzano prodotti di altissima qualità tecnica (se vuoi ti posso mandare un elenco) a cui i “consulenti” attingono a piene mani ?
E con quali mezzi i tecnici dei CPT collaborano e fanno parte integrante di tavoli tecnici e protocolli di intesa con enti istituzionali (REGIONI, COMUNI ISPESL, INAIL, ASL, ecc.) ?
E infine: per quale motivo un OP non può avere nel suo organico tecnici di alta professionalità ? E’ forse vietato dalla legge avvalersi di tecnici competenti ?
In chiusura, per non ripetermi, suggerisco di leggere il mio del 10/09/09, “penultimo rigo”.
Saluti a tutti e buon lavoro.
Scritto il 19-11-2009 alle ore 06:03
da parte mia il suo ultimo rigo l’ho letto e tenuto sempre ben presente
certo è che la cosa è molto importante… eh? tocca interessi e professionalità di tanti
e una scossa allo status-quo non può che esser una opportunità
…
è molto interessante poi vedere che un sacco di professionalità stanno “migrando” verso gli OP e questo poi non può che far piacere (e indicare dove ci saranno ulteriori sviluppi e frontiere da percorrere)
mi impegno a cercare (e se siete Voi a conoscenza magari lo segnalate) convegni che parlano di queste cosette… mi pare che non ci siano in giro
ma la morale è sempre quella: le cose le fanno gli uomini e le persone… e che “non si fa male la betoniera, ma il lavoratore”: è lì l’obiettivo, tutto il resto sono i mezzi e le modalità
un grazie sincero dei commenti che fate!
Scritto il 12-12-2009 alle ore 13:39
Leggo solo ora questi commenti al post e mi complimento con ugo per aver bucato la soglia delle 11000 letture.
Non vorrei fare una difesa di parte (conoscendo personalmente Ugo), ma mi sento di dire che quanto da lui detto non ha nulla a che vedere con l’essere consulente, essendo questo commento condiviso da molti ed anche dai sindacati che, infatti, si sono opposti al conferimento di poteri eccessivi agli OP.
Condivido il parere secondo cui anche gli OP possono dotarsi di “strutture” di qualità, ma per il momento, ed è questo di cui si discute, questa è solo una presunzione.
Al momento sono stati conferiti i poteri, sulle effettive capacità da parte degli OP di accompagnare tali poteri ad effettive competenze non si sa nulla… E questo non mi piace.
Fossi stato il legislatore, avrei prima chiesto garanzie e poi, semmai, conferito i poteri dopo un attento vaglio
Scritto il 14-12-2009 alle ore 20:06
Carissimi,
mi piace notare che qualcuno (Andrea Rotella)finalmente dica che “anche” gli OP possono dotarsi di strutture di qualità.
Vorrei sottolineare inoltre che il legislatore ha subordinato l’attività di asseverazione ecc. degli OP all’isituzione di specifiche commissioni PARITETICHE (cioè commissioni che rappresentano sia i datori di lavoro che i lavoratori), tecnicamente competenti, perchè è chiaro che sono compiti nuovi e pertanto è tutto da organizzare.
Infine è bene chiarire che agli OP non sono stati dati “poteri” ma “compiti” che è cosa ben diversa.
Saluti e buon lavoro
Scritto il 14-12-2009 alle ore 21:32
ottimo! Anzi, perfetto
grazie Giannone e Rotella!