22 luglio 2009
Cosa si intende con “alla regola dell’arte” o “secondo le norme di buona tecnica”?
Innanzitutto sono due le tematiche trattate da norme di legge precedenti al D.Lgs. 81/08 che definiscono i concetti della domanda:
– Legge 1 marzo 1968, n. 186 – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
– Legge ordinaria del Parlamento n° 1083 del 06/12/1971 – Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile
riguardanti rispettivamente:
– “Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici”
– “Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari”
Le leggi prescrivono che tutti i materiali di cui al campo di applicazione, devono essere, rispettivamente:
– “realizzati e costruiti a regola d’arte”
– “realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza”
Per poter ritrovare le prescrizioni tecniche alle quali attenersi per raggiungere gli obiettivi prescritti dalle leggi ci si può riferire rispettivamente alle norme CEI e alle norme UNI, infatti le leggi di cui sopra prevedono, rispettivamente, che:
– “I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d’arte”
– “I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato.”
Senza entrare in ulteriori analisi, si sottolinea che:
– l’uso delle norme CEI ed UNI (nei casi succitati) sono riferimenti ufficiali per ottemperare alla “regola dell’arte” o “alle norme di buona tecnica” e quindi sono la “via maestra” per ottenere l’obiettivo delle leggi
– l’utilizzo di altre norme (anche non nazionali o non europei – cfr. ad es. enti normatori di cui allegato II della Direttiva 83/189/CEE) è possibile, ma devono dare gli stessi “standard” di sicurezza – “sicurezza equivalente”
– nel campo degli impianti l’art. 5 co. 3 del DM 37/08 impone progetti realizzati alla regola dell’arte (la cosa deve aprire un ampio dibattito tra i progettisti, ma solo pochi lo stanno facendo … mi pare!)
– poi l’art. 6 co. 1 dello stesso DM 37/08 impone la realizzazione di impianti alla regola dell’arte (e qui nulla di nuovo, visto il vecchio art. 7 della Legge 46/90)
il riferimento specifico di tali due commi sono le norme UNI e CEI … ma sfido a dire che non è regola dell’arte realizzare impianti sprinkler utilizzando le norme americane dell’NFPA!
Potrebbe accadere che in altri settori (ad es. mi risultava una volta per i tetti in legno) non ci siano norme tecniche come sopra riportato, ma l’uso, l’esperienza e la consuetudine permette di ottenere lostesso la regola dell’arte.
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto (nel bene e nel male… insomma non è sempre oro quel che luccica secondo me…) il seguente disposto (ovviamente per i luoghi di lavoro):
Art. 81. Requisiti di sicurezza
1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.ALLEGATO IX
Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate
dai seguenti organismi nazionali e internazionali:
• UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
• CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
• CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);
• CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);
• IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
• ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).
L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:
La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che trattano i rischi individuati.
L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.
… mi pare che c’è abbastanza materiale su cui ragionare… e quindi faccio un secondo post dopo questo un po’ collegato al presente …
Scritto il 9-8-2011 alle ore 11:40
Un lavoro di tinteggiatura di uno stabile ,eseguito,malgrado l’impegno contrattuale,in maniera evidentemente tutt’altro che “a regola d’arte” ènon riconosciuta, dalla ditta esegutrice
come posso? avvalermi della legge
Scritto il 9-8-2011 alle ore 21:57
direi di prender un avvocato e vedere come fare
in quanto gli aspetti contrattuali sono fondamentali
(leggi come quelle da me citate non sono applicabili al caso in esame)
salutoni
Scritto il 29-8-2012 alle ore 16:30
quindi è quella dichiarazione che dovrebbe essere rilasiata dopo ogni intervento di manutenzione straordinaria non riportate sul manuale istruzioni (dalle più semplici fino al “limite” del rimarcare ce) eseguite su macchine ed impianti? se modifiche elettriche occorre citare norme CEI (60204-1, 62061, 13849 ecc..) mentre se modifiche meccaniche? quali norme?
Scritto il 31-8-2012 alle ore 10:59
yes, una applicazione pratica potrebbe esser quella
per le norme meccaniche dipende, ad es. per scale EN ISO 14122-x
per le protezioni EN ISO 13857
dipende se poi ci sono norme o no da seguire…
salutoni
Scritto il 12-10-2012 alle ore 13:38
ciao ,
mi hanno installato un impianto fotovoltaico e sul contratto c’e’ scritto che l’intsllazione, le calate ecc… sono fatte a regola d’arte.
ora le calate sono fatte con materiali che seguono le normative ma che stonano completamente l’estetica della casa (guaina grigia su mattone o parete tinteggiata in giallo).
a regolad’arte coivolge anche l’estetica?
posso esigerlo?
grazie
Scritto il 12-10-2012 alle ore 21:54
buona domanda
è capitato anche a un collega in un lavoro pubblico (tubi storti) e non ne è venuto fuori, se non con una ordinanza della DL
immagino che qui non ci sia DL “concreta”
e magari non c’è neanche la “belle arti” e il comune se ne sta ben fuori dal gioco
soluzione 1
avvocati
soluzione 2 (più economica)
e farla pitturare e po bon? (magari poi discutete del prezzo della pitturazione…)
salutoni
Scritto il 19-10-2013 alle ore 12:51
Salve,ho le prese tutte rotte ,metà appartamento e senza il filo giallo e verde,il citofono non funziona, il compiute se è bruciato, la lavadrice e fuori il balcone sitemi se è a regola d’arte l’impianto elettrico grazie
Scritto il 19-10-2013 alle ore 16:32
Giuseppe chiama un elettricista
Scritto il 3-4-2014 alle ore 19:21
La dichiarazione di conformità va rilasciata da chi installa o aggiorna o modifica qualsiasi impianto. L’ultima versione è quella aggiornata dal DM 19_5_2010 dell’allegato 1 al DM 37/2008.
Vale per qualsiasi tipo di impianto, da quello idraulico a quello televisivo (art. 2 DM 37/2008).
Indica la conformità “alla regola dell’arte”, come scritto nel titolo dal solito ignorantissimo burocrate che pensa che un’arte abbia una sola regola. Invece, “a regola d’arte” è una frase idiomatica che, per esteso, vuol dire “alle regole dell’arte”, perchè le attenzioni da osservare, quando si sceglie un impianto e lo si installa in un certo luogo, sono tante e di tanti tipi (tipi, non “tipologie”, altra ignorantata del burocratese).
Scritto il 13-1-2020 alle ore 10:25
Grazie, è molto chiara, la tua spiegazione e la condivido… cosa dici nella tua seconda parte?