9 Luglio 2009
Attrezzature di lavoro: disposti giusti o vessatori? /2
Un altro disposto giusto con possibili applicazioni poi vessatorie: spostamento di una attrezzatura di lavoro da un sito ad un altro - quali obblighi?
Vediamo gli obblighi pre D.Lgs. 81/08 (entrato in vigore il 15 maggio 2008): vale quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e s.m. e i. che dice
Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro)
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l’attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 .
Il comma 3 non è stato mai espletato - si è sempre applicato il regime di prima installazione / omologazione e verifica periodica (di legge) prevista dal DPR 547/55, ripresa dal comma seguente dello stesso articolo del D.Lgs. 626/94
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all’allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate “verifiche”, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.
Allegato XIV
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
Tali attrezzature di lavoro sono quindi state oggetto di prima-installazione/omologazione (con relativa denuncia) e poi verifica periodica (di legge, ad es. annuale o biennale, presso USL o ARPA) e verifiche interne del datore di lavoro.
Con il D.Lgs. 81/08 si sono introdotti come novità i commi che di seguito riporto.
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
…
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
…
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Si sottolinea che le attrezzature soggette a verifica di installazione con controllo iniziale e relativa formalizzazione sono quelle la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, tipicamente le gru da cantiere (cfr. www.aslmi1.mi.it - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N° 1 - Dipartimento di Prevenzione Medica U.O. Sicurezza ed Impiantistica, Sezione Apparecchi di Sollevamento; I MEZZI DI SOLLEVAMENTO DA CANTIERE PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - Dicembre 2006)
Un fac.simile di dichiarazione in tal senso è di seguito riportata:
Attestazione di conformità (secondo l’art. 71, comma 8 e 9 del D.Lgs. 81/08)
Il sottoscritto _______, nato a_________, il _______, residente a __________, nella mia qualità di ….. (Legale Rappresentante della ditta) __________, con sede a ____________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi di quanto stabilito nell’art. 71, comma 8 e 9 del D.Lgs. 81/08) che l’attrezzatura di lavoro
Modello: _________________________ Tipo: _________________________
Numero matricola: _________________________
da me montata per la ditta _____________________ il giorno _____
è installata correttamente, ha un buon stato di conservazione, è efficiente e ha un buon funzionamento
Luogo e data Nome, Funzione e Firma
L’interpretazione letterale e una interpretazione tecnica estrema (anche se spesso non tanto estrema) porta a pensare che tutte le attrezzature di lavoro posson esser influenzate dalla loro modalità di installazione, nonostante vengano seguite le istruzioni di installazione in conformità alle istruzioni per l’uso (co. 4 lett b): pensate alla morsa da banco con relativi sistemi di fissaggio (è una attrezzatura di lavoro anche la morsa manuale!)… e un trapano a colonna con relativi fissaggi?
Ogni volta che sposto una attrezzatura di lavoro (in una nuova località di impianto… che significa?) devo scrivere tale dichiarazione.
Dove sta la parte vessatoria di tal disposto? Non sicuramente per una gru da cantiere, di certo invece in caso di spostamento di una morsa da banco di cui sopra (o di altre semplici macchine).
cvd


Scritto il 10-7-2009 alle ore 11:03
…Certo che due casi (mi rifaccio al tuo post precedente) in cui l’interpretazione della norma è lasciata così liberamente al buon senso degli organi di vigilanza, cominciano ad essere tantini.
Se nel primo caso mi sarei dato spontaneamente fuoco per protestare contro un’azione così vessatoria, in questo caso ingerirei l’idraulico liquido se mi contestassero la mancanza di dichiarazione della corretta installazione di una mola da banco…
Ma i nostri UPG sono pieni di buon senso, per cui non mi preoccupo.
Scritto il 10-7-2009 alle ore 11:29
neanche io … solo che la lista di quelli senza buon senso inizia a ingrossarsi…
Scritto il 9-9-2009 alle ore 12:36
E nel caso in cui, limando un pezzo, nella citata morsa, con una lima grezza (da 12 al mazzo, per capirci) il codolo uscisse dal manico e ferisse l’addetto all’operazione? è necessari eseguire la dichiarazione per il corretto montaggio della lima nel manico? (con l’urto del manico sulla morsa, a fine corsa, succede, specialmente nelle scuole)
.
Scritto il 9-9-2009 alle ore 16:14
…effettivamente… me la segno anche questa…
Scritto il 10-9-2009 alle ore 12:59
… ci ho pensato: forse è un problema di “responsabilità del produttore da prodotto difettoso” …
grazie Mariano