26 Giugno 2009

Attrezzature di lavoro: disposti giusti o vessatori? /1

Vorrei evidenziare che nel cosiddetto testo unico D.Lgs. 81/08 ci sono delle novità sulle attrezzature di lavoro che nel D.Lgs. 626/94 non c’erano: tali disposti sono giusti e hanno una ratio corretta, ma presi alla lettera diventano vessatori.

Introduciamo l’attore principale: l’attrezzatura di lavoro e il suo uso.

Cos’è una attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Cosa si intende per uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

Le attrezzature di lavoro vengono distinte in due categorie dall’art. 70 co. 1 e co. 2.: quelle CE e quelle non CE (semplifico per far passare il concetto).

1. … le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Ad es. una macchina marcata CE e conforme ai RES della direttiva macchine (recepita in Italia dal DPR 459/96).

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

Ad es. una morsa da banco non è soggetta a direttive specifiche ed è una attrezzatura di lavoro (come lo è una chiave inglese, un cacciavite)…  (che ci siano poi disposti applicabili in allegato V o VI questo è tutto da vedere). In questo caso direi che la direttiva “sicurezza generale dei prodotti” è sicuramente applicabile - cfr. D.Lgs. 206/05 “Codice del Consumo”. In questo comma 2 sono ricomprese le macchine prive di marcatura CE in quanto messe in servizio o immesse sul mercato prima del 21/09/96 (data di entrata in vigore del DPR 459/96).

Ecco il primo disposto potenzialmente vessatorio su cui focalizzare l’attenzione.

Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all’articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Un fac.simile di attestazione è di seguito riportata:

Attestazione di conformità (secondo l’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08)
Il sottoscritto _______, nato a_________, il _______, residente a __________, nella mia qualità di ….. (Legale Rappresentante della ditta) __________, con sede a ____________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi di quanto stabilito nell’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08) che l’attrezzatura di lavoro
Modello: _________________________ Tipo: _________________________
Numero matricola: _________________________
noleggiata/venduta/concessa in uso/in locazione finanziaria alla ditta _____________________ con bolla/fattura n. ___ del _______
è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08
Luogo e data Nome, Funzione e Firma

Ogni volta che cedo una attrezzatura di lavoro non CE allora devo scrivere tale dichiarazione.

Dove sta la parte vessatoria di tal disposto? Non sicuramente in caso di cessione di una macchina “pre CE” (alla quale si applica anche l’art. 11 co. 1 del DPR 459/96), di certo invece in caso di prestito della morsa da banco di cui sopra (o di una chiave inglese o di un cacciavite).

cvd

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5 Commenti a “Attrezzature di lavoro: disposti giusti o vessatori? /1”

  1. Andrea Rotella scrive:

    Il giorno che mi vedessi contestare una cosa del genere per aver venduto un cacciavite, mi cospargo di benzina e mi dò pubblicamente fuoco al grido di “Ridatemi il D.Lgs. 626/94″.
    Nell’applicazione di tutte le norme è necessario il buon senso, mi auguro che questo non manchi tra gli ispettori…

  2. Dragan Bosnjak scrive:

    Speriamo che tra qualche giorno queste cose saranno messe a posto nel correttivo del Decreto sopracitato…
    Forza Ugo! ;)

  3. Andreav scrive:

    Portate pazienza, sono un po ignorante in materia di macchine. Chi è così gentile di spiegarmi la differenza tra le due dichiarazioni?
    grazie

  4. Ugo Fonzar scrive:

    @Rotella: io mi cospargo di grappa ;)

    @Dragan: penso proprio di no… :(

    @Andreav: Se intendi dire le due dichiarazioni ex art. 11 co. 1 del DPR 459/96 e l’art. 72 co. 1 direi che la prima (del 1996) deriva dal voler normare tutto il “pre CE” quando divenne obbligatorio lo stesso, in modo da evitare i furbi in caso di cessione a qualsiasi titolo di MACCHINE; il secondo (2008), la necessità di normalizzare la cessione di ATTREZZATURE DI LAVORO (non solo le macchine), sovrapponendo e creando ulteriori lacciuoli ai furbi… portando però al paradosso che ho cercato di dimostrare

    un salutone

  5. Blog wki - ultimi post | studioFonzar's Blog scrive:

    [...] http://ugofonzar.postilla.it/2009/06/26/attrezzature-di-lavoro/ [...]

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